Giugno 16, 2026

Introduzione
In data 13 maggio 2026 l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) con FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 16 luglio 2022, scaduto il 31 dicembre 2024, recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente.
Tale Ipotesi di accordo risulta pertanto applicabile ai lavoratori dipendenti del settore, siano essi addetti i) alle funzioni amministrative, ii) alla produzione o iii) ai call center nel periodo compreso tra il 13 maggio 2026 e il 31 maggio 2028 e si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di 4 anni qualora non sia disdettato per iscritto da una delle Parti sottoscriventi almeno 3 mesi prima della scadenza.
Oltre che in riferimento alla parte economica – comprendente il trattamento economico, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa nonché le misure di welfare -, le Parti hanno introdotto modificazioni della parte normativa della previgente disciplina contrattuale.
Intelligenza artificiale nel settore assicurativo
Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti dell’introduzione delle nuove tecnologie, in particolare di sistemi di intelligenza artificiale (IA), sulle procedure di lavoro e sui modelli organizzativi nel settore assicurativo, le Parti concordano di instituire un apposito Comitato nazionale paritetico.
Inoltre, sono confermate le finalità dell’impiego di sistemi di IA nell’ambito lavorativo già previste dalla Legge n. 132/2025 e il rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Al fine di assicurare ai lavoratori del settore un’adeguata comprensione del funzionamento, dei benefici nonché dei rischi dell’utilizzo di un sistema di IA, le Parti si impegnano alla promozione di percorsi di alfabetizzazione, formazione e aggiornamento continuo in materia di IA.
Classificazione professionale e passaggio di mansioni
Le Parti intervengono altresì in materia di classificazione professionale dei lavoratori del settore amministrativo.
In particolare, pur riconoscendo il diverso grado di preparazione, esperienza, competenza professionale, autonomia e specializzazione, le Parti dichiarano la piena fungibilità tra le mansioni impiegatizie ricomprese nei livelli 4, 5 6 dell’Area professionale B.
In forza di tale fungibilità, tali mansioni sono in egual misura esigibili da parte del datore di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi in cui al lavoratore appartenente al livello 4 sia affidate in via continuativa, qualitativamente e quantitativamente significativa le mansioni afferenti ad un livello superiore. In tal caso, infatti, al lavoratore sarà riconosciuto il livello superiore una volta che siano trascorsi 12 mesi di adibizione continuativa alle mansioni superiori.
Pari opportunità e principio non discriminazione
In materia di diversità e inclusione, le Parti riconfermano il ruolo della Commissione mista nazionale, con compiti di i) promozione del principio della parità di genere, ii) sviluppo di misure vòlte a valorizzare tutte le professionalità del settore, nonché iii) monitoraggio del fenomeno delle molestie e violenze di genere sul luogo di lavoro, con proposta di misure preventive.
Con specifico riferimento alla garanzia della parità retributiva all’interno del settore, le Parti concordano, con un successivo incontro, di adeguare le disposizioni del CCNL alle prescrizioni previste dalla Direttiva (UE) 2023/970 e dal decreto di recepimento, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le Parti dispongono che i rapporti tra lavoratrici e lavoratori devono essere improntati alla reciproca correttezza. Pertanto, devono essere evitati comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, anche alla luce della Dichiarazione Congiunta su molestie e violenza di genere sottoscritta da ANIA e le organizzazioni sindacali il 14 giugno 2019.
Infine, richiamando i principi previsti nella Legge n. 193/2023, è riconosciuto il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori guariti da patologie oncologiche a non subire discriminazioni in ambito lavorativo.
Tutela dei soggetti con disabilità
Le Parti incrementano il numero di giorni di permesso retribuito già riconosciuti ai lavoratori definiti ‘careviger familiari’ per i) l’assistenza di familiari con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 33 della Legge n. 104/1992) nonché per ii) visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, in caso di figli minorenni affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare (art. 2 della Legge n. 106/2025).
In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere a tali lavoratori ulteriori 4 giorni all’anno, da fruire uno per trimestre.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a valutare la concessione di forme di flessibilità, quali ad esempio il lavoro agile ovvero il lavoro a tempo parziale, in favore dei lavoratori che siano:
– caregiver familiare con figlio di età inferiore ai 12 anni;
– persona con disabilità o con un familiare a carico o affidatario di soggetti con disabilità.
Malattia e infortunio
È stabilito che in caso di assenza del lavoratore, non in prova, dovuta ad un evento accertato di malattia o infortunio, il datore di lavoro sia tenuto a conservare il posto per:
– 12 mesi, aumentati di 3 mesi nell’ipotesi di i) patologia oncologica grave, ii) ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, iii) trapianti di organi vitali o iv) AIDS e di ulteriori 2 mesi per lo svolgimento di terapie salvavita, al lavoratore con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
– 18 mesi, aumentati di 6 mesi nell’ipotesi di i) patologia oncologica grave, ii) ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, iii) trapianti di organi vitali o iv) AIDS e di ulteriori 2 mesi per lo svolgimento di terapie salvavita, al lavoratore con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Dal computo dei suddetti periodi sono escluse le assenze dovute ai ricoveri di durata superiore a:
– 15 giorni continuativi (compreso il day hospital) e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi in caso di malattia o infortunio ordinario;
– 7 giorni continuativi (compreso il day hospital) e sino ad un massimo di 150 giorni complessivi in caso di i) patologia oncologica grave, ii) ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, iii) trapianti di organi vitali o iv) AIDS.
Al lavoratore è riconosciuto altresì il diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei suddetti limiti di comporto, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto fino ad un massimo di 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ai fini della maturazione di alcun istituto, il datore di lavoro non corrisponde il trattamento economico.
Permessi e tutela della genitorialità
Le Parti intervengono altresì in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità apportando le seguenti modifiche:
– l’aumento da 8 a 14 delle ore di permesso retribuito riconosciute ai lavoratori, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria dei ‘funzionari’, fruibili compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa;
– l’introduzione di ulteriori 4 giorni di congedo di paternità obbligatorio in aggiunta ai 10 giorni già previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Contrattazione aziendale
Con riferimento alle materie per le quali possono essere stipulati appositi contratti integrativi a livello aziendale, le Parti prevedono che tali accordi possono disciplinare altresì, secondo le modalità esistenti, le agevolazioni per la copertura assicurativa aggiuntiva rispetto alla polizza assicurativa sulla prima abitazione privata, che riguardi le catastrofi naturali (art. 82 lett. v).
Diritto alla disconnessione per i lavoratori con funzioni amministrative
Con esclusivo riferimento ai lavoratori con funzioni amministrative, le Parti introducono una specifica disciplina relativa al diritto alla disconnessione al di fuori delle fasce orarie lavorative, comprensive sia dell’orario di lavoro ordinario che straordinario, come già indicato nelle ‘Linee guida per il lavoro agile nel settore assicurativo’ del 24 febbraio 2021. In particolare:
– resta fermo il diritto del lavoratore a fruire di i) tempi di riposo giornalieri e settimanali, ii) periodi di ferie nonché iii) altre tipologie di permessi e congedi;
– le comunicazioni di lavoro devono essere effettuate, salvo temporanee ed eccezionali esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendale;
– è fatto divieto per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore di svolgere un’attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, fatte salve eccezionali esigenze.
Trattamento economico
Con riferimento al trattamento economico, le Parti prevedono un incremento del trattamento economico lordo annuale per ciascuna categoria di lavoratori del settore, corrispondente, a regime, a € 280,00 lordi per i lavoratori già in forza al 18 dicembre 1999 appartenenti al 4° livello 7a classe e distribuito nelle seguenti tranches:
– € 100,00 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– € 100,00 a decorrere dal 1° gennaio 2027;
– € 80,00 a decorrere dal 1° gennaio 2028.
In relazione al nuovo trattamento economico applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro è tenuto ad erogare entro e non oltre il 31 luglio 2026 gli importi arretrati, riparametrati al periodo di servizio prestato dal lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Indennità di vacanza contrattuale
Richiamando espressamente le disposizioni in materia di rinnovi contrattuali e di strumenti economici per tutelare i lavoratori nel periodo di vacanza contrattuale previsti dall’art. 10 del D.L. n. 62/2026, le Parti hanno convenuto che a tutti i lavoratori debba essere corrisposto entro il 31 luglio 2026 un importo pari a € 550,00 lordi (per un lavoratore appartenente al 4° livello 7a classe) a titolo di una tantum in relazione al periodo di vacanza contrattuale nell’anno 2025.
È stabilito che tale importo:
– sia da riparametrare per inquadramento, livello e classe di anzianità;
– sia da proporzionare al servizio prestato dal lavoratore nel corso dell’anno 2025;
– non concorra ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR) e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.
In alternativa all’erogazione del predetto importo una tantum, al lavoratore iscritto ad un fondo di previdenza complementare è offerta la possibilità di optare entro il 30 giugno 2026 per destinare a detto fondo un contributo straordinario pari a € 638,00 (per un lavoratore appartenente al 4° livello 7a classe), da riparametrare per inquadramento, livello e classe di anzianità.
Credito welfare
Unitamente al predetto importo una tantum, è previsto che entro il 31 luglio 2026 i datori di lavoro siano tenuti a rendere disponibile ad ogni singolo lavoratore che risulti in forza alla data di erogazione una somma e/o valori pari a € 450,00 (qualora il lavoratore appartenga al 4° livello 7a classe) a titolo di ‘credito welfare’, da riparametrare per inquadramento, livello e classe di anzianità.
Tale credito welfare è utilizzabile dal lavoratore e dai suoi familiari (art. 12 del TUIR) secondo i limiti temporali disposti dall’azienda e alle condizioni previste dall’art. 51, c. 2 e 3, del TUIR.
Qualora al termine del suddetto periodo il lavoratore non fruisca dell’intero credito welfare, la quota residua è destinata automaticamente ad incrementare la posizione individuale del lavoratore presso un fondo di previdenza complementare.
Assistenza sanitaria integrativa
Con riferimento alle misure di assistenza sanitaria integrativa, tramite l’Allegato 5 le Parti confermano l’adeguamento dei massimali delle relative prestazioni sanitarie agli incrementi retributivi previsti da decorrere dal 1° gennaio 2026. Infatti, l’art. 85 del CCNL di settore prevede come il datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo pari allo 0,50% della retribuzione individuata dal CCNL quale base ai fini della previdenza complementare a titolo di trattamento di assistenza sanitaria.
Eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina dell’assistenza sanitaria saranno oggetto di apposite valutazioni delle Parti in sede di stesura del testo coordinato del CCNL in esame.