Regime fiscale impatriati: esclusi i forfetari

Iil regime fiscale speciale per cinque periodi d’imposta costituisce reddito imponibile la sola quota del 30 per cento o del 10 per cento del reddito effettivamente percepito, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già optato per il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, c. 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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Con risposta ad interpello 6 febbraio 2023, n. 190, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha nuovamente precisato che il regime fiscale speciale di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, per effetto del quale per cinque periodi d’imposta costituisce reddito imponibile la sola quota del 30 per cento o del 10 per cento del reddito effettivamente percepito, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già optato per il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, c. 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come noto, l’applicazione del regime forfetario comporta che le imposte siano determinate applicando un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento sul reddito imponibile del lavoratore che eserciti un’attività d’impresa, un’arte o una professionale in forma individuale. Peraltro, al ricorrere di condizioni ben individuate dalla normativa vigente, la misura dell’imposta è ridotta al 5% del reddito imponibile per i primi cinque anni d’attività. 

L’orientamento espresso dall’AdE è fondato sul fatto che il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia e abbia aderito al regime forfetario non può avvalersi del regime fiscale speciale per gli ‘impatriati’ ‘in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo’. 

Ciò detto, ‘resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario’ (AdE, circ. 28 dicembre 2020, n. 33/E). 

Dunque, laddove il lavoratore abbia trasferito la residenza fiscale in Italia optando per l’applicazione del regime forfetario non può successivamente avvalersi dell’alternativo regime fiscale speciale per i lavoratori ‘impatriati’, poiché ha di fatto già espresso la volontà di non avvalersi del regime di cui al citato art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.

Redazione HRBYLAW

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