Maggio 15, 2026

Tra gli obblighi che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere nell’ambito dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) in azienda, risulta particolarmente rilevante l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela della salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
La durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento del percorso formativo in materia di tutela della salute e sicurezza è stabilito siano disciplinati mediante apposito Accordo raggiunto il 17 Aprile 2025 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare l’accordo in parola – entrato in vigore il 24 maggio 2025 – ha apportato rilevanti modificazioni in materia di individuazione della durata e dei contenuti minimi di un programma formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro rispetto agli accordi previgenti: con specifico riferimento agli obblighi di formazione relativi a lavoratori, dirigenti e preposti, è stabilito che le disposizioni introdotte dal predetto Accordo trovino effettiva applicazione in relazione ai percorsi formativi avviati a decorrere dal 24 maggio 2026. In considerazione di tale decorrenza, l’organizzazione del SPP dell’impresa dovrà essere necessariamente adattata alle nuove disposizioni.
Il presente approfondimento prende in esame i) la struttura, ii) i contenuti e iii) la verifica dei percorsi formativi e di aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza di dirigenti e preposti e lavoratori, anche alla luce delle risposte a quesiti fornite in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicate sul sito istituzionale del Dicastero in data 27 marzo 2026. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico nei confronti del datore di lavoro, anche nell’ipotesi in cui egli svolga i) i compiti propri del rappresentante del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ovvero ii) l’attività in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati.
Obblighi di formazione e di aggiornamento periodico
Il dirigente
Nell’ambito del SPP, il dirigente è colui che ‘in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa’ (art. 2, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008).
La principale finalità del percorso formativo destinato a tale figura consiste nell’acquisizione di consapevolezza rispetto alle responsabilità legate al proprio ruolo (Parte II, punto 2.3). Il corso di formazione indirizzato al dirigente deve avere una durata minima di 12 ore ed essere costituito da quattro moduli, così suddivisi:
Con riferimento al dirigente di un’impresa operante in cantieri temporanei o mobili, il corso di formazione comprende, oltre agli anzidetti moduli base, un modulo aggiuntivo di durata pari ad almeno 6 ore relativamente a:
L’obbligo di aggiornamento periodico del dirigente è adempiuto con cadenza quinquennale mediante lo svolgimento di un corso formativo della durata minima di 6 ore.
Il preposto
Il preposto è il soggetto che ‘in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa’ (art. 2, c. 1 lett. E) del D.Lgs. n. 81/2008).
L’art. 19, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che il preposto è tenuto a frequentare appositi corsi di formazione predisposti dal datore di lavoro o dal dirigente. È stabilito che il corso di formazione indirizzato al preposto, avente una durata minima di 12 ore, sia composto da quattro moduli, così suddivisi:
Quanto alle modalità di erogazione dei corsi formativi e di aggiornamento per i preposti, l’Accordo 17 aprile 2025 ammette che, al fine di garantire l’efficacia dell’apprendimento così come l’effettività del ruolo di vigilanza, essi possano essere svolti sia in presenza che mediante video-conferenza, purché sincrona (Parte IV, punto 3.5). È espressamente esclusa la possibilità che i corsi di formazione e di aggiornamento periodico destinati ai preposti siano realizzati in modalità e-learning.
La formazione del preposto deve essere aggiornata tramite la frequenza ad un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore, finalizzato al rinnovamento delle competenze operative e delle capacità relazionali del preposto stesso, tenendo in considerazione gli eventuali cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi che abbiano condizionato i processi produttivi. Tale corso deve essere organizzato dal datore di lavoro con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi già presenti o all’insorgenza di nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Con riferimento ai preposti che abbiano frequentato un corso di formazione o d’aggiornamento conclusosi da più di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 17 aprile 2025 (24 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 24 maggio 2026.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espressamente chiarito che l’obbligo di aggiornamento del preposto che abbia completato l’ultimo percorso formativo o di aggiornamento nel periodo compreso tra il 24 maggio 2023 e il 23 maggio 2025 dovrà essere adempiuto entro il 24 maggio 2027.
Lavoratori
L’art. 2, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la figura del ‘lavoratore’ nell’ambito del SPP come ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari’.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il percorso formativo indirizzato ai lavoratori deve essere effettivo e verificabile, strutturato in modo che non sia ‘surrogabile con il bagaglio esperienziale del singolo lavoratore’ (Cass. pen., sent. 13 marzo 2026, n. 9834).
Tale percorso si articola in due distinti moduli (Parte II, punto 2.1, dell’Accordo):
In funzione dei rischi rilevati e dei possibili effetti derivanti da un evento dannoso, il modulo integrativo è previsto abbia una durata minima in relazione alle macro-categorie di rischio individuate tramite la classificazione ATECO 2007 pari a:
Il datore di lavoro è tenuto a progettare il percorso formativo sulla base della valutazione dei rischi rilevati assicurando la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore aziendale di appartenenza e alle mansioni svolte.
Con la risposta n. 6 al quesito pubblicato il 27 marzo 2026, il Dicastero ha chiarito che è possibile per l’impresa organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che:
Il lavoratore è tenuto a frequentare un apposito corso di aggiornamento di durata minima di 6 ore ogni qualvolta:
ovvero
L’art. 10, c. 1 lett. b) e 2 della Legge n. 34/2026 è recentemente intervenuta in materia estendendo a decorrere dal 7 aprile 2026 l’obbligo di formazione anche nei confronti del lavoratore interessato da trattamenti di integrazione salariale, siano essi caratterizzati da sospensione dell’attività lavorativa che da riduzione dell’orario di lavoro. Laddove tale lavoratore rifiuti di frequentare tale corso di formazione, lo stesso decadrà dal diritto a beneficiare del trattamento d’integrazione salariale.
Verifica dell’apprendimento e attestazionedell’attività di formazione e aggiornamento
L’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire un’adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori non si esaurisce nell’organizzazione dei percorsi formativi ma presuppone altresì la verifica dell’apprendimento da parte degli stessi (art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008). Sul punto, la giurisprudenza ha ribadito come ‘il datore di lavoro non deve limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro’ (Cass. Pen. 2 dicembre 2019 n. 48771).
Le attività svolte di formazione, aggiornamento ed eventuale addestramento sono soggette ad un processo di valutazione mirante a comprovare l’effettivo apprendimento da parte del partecipante; le modalità di gestione della fase di verifica dell’apprendimento sono affidate al responsabile del progetto formativo e dettagliatamente indicate nella Parte IV, punto 6 dell’Accordo 17 aprile 2025.
L’accertamento del livello di preparazione di ciascun partecipante al programma formativo è condotto in relazione a:
La verifica può essere effettuata attraverso
Ferme restando le modalità di verifica predisposte per ogni singolo modulo o corso di formazione, descritte con maggior dettaglio nella Parte IV, punto 6.3 dell’Accordo 17 aprile 2025, si precisa che la verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione può essere effettuata tramite:
Il datore di lavoro è tenuto a verificare l’efficacia di un percorso formativo o dell’attività di aggiornamento anche durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, ricorrendo a:
Con riguardo all’attestazione dell’attività di formazione e aggiornamento periodico svolta, il punto 6 della Parte I dell’Accordo in esame prevede che ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso – e contenente i seguenti elementi minimi:
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Come anticipato, le disposizioni contenute nell’Accordo 17 aprile 2025 sono entrate in vigore il 24 maggio 2025: a decorrere da tale data è stata altresì disposta l’abrogazione degli Accordi precedentemente vigenti in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro e in particolare l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 di modifica di alcune disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza, con particolare riferimento i) alla collaborazione degli organismi paritetici nella formazione, ii) alle modalità di erogazione e-learning, ii) alla formazione pregressa, iii) ai corsi di aggiornamento formativo e iv) alla formazione del RSPP.
In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni riferite a lavoratori, dirigenti e preposti, possono essere realizzati corsi di formazione strutturati secondo le prescrizioni dettate dagli Accordi previgenti – e più sopra elencati – entro e non oltre il dodicesimo mese dall’entrata in vigore del predetto Accordo.
Pertanto, fino al data del 23 maggio 2026 è consentito avviare corsi di formazione in materia prevenzionistica secondo i contenuti, la durata e le modalità stabilite dai suddetti Accordi abrogati, mentre le disposizioni dettate dall’Accordo 17 aprile 2025 diverranno effettivamente vincolanti solo in relazione ai percorsi formativi avviati a decorrere dal 24 maggio 2026.
Si consideri che ora – per effetto della richiamata abrogazione – per ciascun lavoratore neoassunto è previsto l’obbligo di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza entro il termine di 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con riguardo ai rischi riferiti alle mansioni o funzioni assegnate con anticipo rispetto all’effettiva adibizione alle mansioni o funzioni affidategli.
Analogamente, con riferimento al lavoratore già in forza gli obblighi di formazione, aggiornamento ed eventuale addestramento devono essere adempiuti con anticipo rispetto all’adibizione a nuove mansioni così come nell’ipotesi d’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie o sostanze o miscele pericolose.
Risulta utile rilevare come, con riguardo alle sole imprese del settore turistico-ricettivo nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, i percorsi di formazione nonché l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro (art. 1-bis del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198).
Impianto sanzionatorio
La violazione da parte del datore di lavoro e del dirigente degli obblighi riguardanti la formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ivi compresa la verifica dell’apprendimento, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, per ciascun lavoratore, compresi dirigenti e preposti (art. 37, c. 1, 7, 7-ter e 9 del D.Lgs. n. 81/2008), è punita con l’arresto da due a quattro mesi ovvero l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.
Ove la violazione sia riferita a: