Aprile 18, 2026

Con provvedimento del 24 febbraio 2026 n. 107, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto la limitazione definitiva:
e
Le condizioni del trattamento lecito dei dati
In qualità di titolare del trattamento, il datore di lavoro è autorizzato a trattare i dati dei lavoratori a condizione che tale trattamento sia necessario:
Con specifico riferimento al trattamento di particolari dati personali dei lavoratori – quali ad esempio le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, ovvero l’appartenenza sindacale – in deroga al generale divieto previsto dall’art. 9, par. 1 del GDPR, tale trattamento è consentito solo quando ricorrono specifiche condizioni e più precisamente quando il datore di lavoro è tenuto ad “assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri o da un contratto collettivo” (art. 9, par. 2 lett. b) del GDPR).
Il caso di specie e l’intervento dell’Autorità
Nel caso di specie oggetto del provvedimento in esame, il Garante ha rilevato che il datore di lavoro utilizzava una piattaforma, composta da distinte funzionalità ed interconnessa con il sistema di rilevazione delle presenze, che segnalava ai lavoratori con un ruolo di responsabilità la necessità di effettuare colloqui con i lavoratori sottoposti in occasione di determinati eventi (come, ad esempio, il rientro da periodi di assenza dal lavoro). Di tali colloqui era tenuta traccia mediante sintetiche annotazioni riportate dai lavoratori responsabili in un apposito spazio a campo libero.
Mediante apposite verifiche, l’Autorità ha accertato che le predette annotazioni, accessibili da tutti i soggetti responsabili autorizzati, riportavano numerose informazioni relative alla sfera personale dei lavoratori, come ad esempio le specifiche patologie, la partecipazione ad attività sindacali o gli hobby praticati al di fuori dell’attività lavorativa.
Dalla raccolta di tali informazioni, la Società poneva in essere una vera e propria profilazione del dipendente, inserendo a margine una serie di osservazioni che riguardavano aspetti della vita personale, familiare e comportamentale del lavoratore.
Inoltre, la Società aveva posizionato alcune telecamere con l’etichetta BATHROOM, orientate in modo tale da rendere identificabili i soggetti che accedevano ai bagni e all’area ristoro, sostenendo che le suddette telecamere fossero deputate a proteggere le aree comuni (corridoi, punti di passaggio verso uscite di emergenza, punti di passaggio verso diverse sezioni del sito) sulla base di criteri indicati in una policy interna che definisce le finalità (cd. use-case) del posizionamento delle telecamere.
Tuttavia, all’esito del sopralluogo svolto, è stato verificato che la collocazione delle quattro telecamere non corrispondeva esclusivamente alla logica adottata dalla Società per individuare, in via generale, il posizionamento delle telecamere mediante la policy interna e che comunque tali luoghi risultavano in ogni caso già ampiamente presidiati attraverso ulteriori telecamere, collocate a distanza ravvicinata.
Alla luce dei principi, vigenti nell’ordinamento al fine di assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei lavoratori interessati (art. 88 del GDPR), dei dati personali oggetto della verifica ispettiva:
Infatti, tale condotta costituisce una violazione:
In ragione della gravità delle violazioni riscontrate e della particolare natura dei dati trattati dal datore di lavoro nel caso di specie e nell’ambito dei propri poteri correttivi (art. 58, c. 2 lett. f) del Reg. (UE) 2016/679), il Garante ha ritenuto di disporre urgentemente la limitazione definitiva del trattamento posto in essere dall’impresa, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione della relativa istruttoria.