Aprile 22, 2026

Con il D.L. n. 38/2026, recante ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica’ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026, n. 72, è stata introdotta una nuova disciplina con riguardo alla compatibilità del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 con altri regimi fiscali miranti ad agevolare il trasferimento in Italia della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2, c. 2 del TUIR.
In particolare, apportando modifiche all’art. 1, c. 154 della Legge n. 232/2016, l’art. 2 del decreto in esame prevede che, con riferimento ai lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2027 o in un periodo d’imposta successivo, il predetto regime fiscale speciale non è compatibile con la fruizione del regime fiscale sostitutivo opzionale previsto dall’art. 24-bis del TUIR, in forza del quale la persona fisica che trasferisca la residenza fiscale in Italia può optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva forfetaria in misura pari a € 200.000,00 per ciascun periodo d’imposta a condizione di non essere stata fiscalmente residente in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Con riguardo a tale regime opzionale è altresì opportuno precisare che recentemente esso è stato oggetto di modifiche significative apportate dall’art. 1, c. 25 e 26 della Legge n. 199/2025. Infatti, con riferimento a coloro che trasferiscano la residenza anagrafica in Italia (art. 43 del codice civile) nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026 o successivo l’anzidetta misura dell’imposta sostitutiva è elevata da € 200.000,00 a € 300.000,00 per ciascun periodo d’imposta.
A quanto sopra, si aggiunga che l’applicazione del regime opzionale è estesa a ciascun familiare del soggetto che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia nel corso del periodo d’imposta 2026 o successivo, prevedendo in tal caso il versamento di un’imposta forfettaria nella misura di € 50.000,00.
Diversamente da quanto precisato con riferimento al previgente regime speciale di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, il nuovo regime fiscale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 risulta essere compatibile con il regime impositivo applicabile ai redditi di lavoro autonomo o subordinato prodotti in Italia da docenti e ricercatori che trasferiscano in Italia la residenza fiscale (art. 44 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010).
È la stessa Amministrazione finanziaria ad aver ammesso detta compatibilità, affermando che ‘in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, si ritiene che il ”nuovo regime” sia compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In particolare, si è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.’ (AdE, risposta ad interpello n. 16/2025).