Aprile 18, 2026
n data 28 febbraio 2026, è entrata in vigore la Legge n. 26/2026 di conversione del D.L. n. 200/2025, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di termini normativi’.
Tra le misure la cui vigenza è stata prorogata, si annovera il differimento del termine d’applicazione degli incentivi già previsti per le assunzioni di:
In particolare, il termine per poter effettuare assunzioni agevolate è differito al:
Oltre all’ambito temporale d’applicazione, la novella normativa modifica la disciplina relativa alla misura percentuale dell’esonero, mentre restano fermi i) i limiti massimi mensili di fruizione – € 500,00 ovvero € 650,00 in relazione, come meglio precisato in seguito, alla tipologia del lavoratore assunto e dal luogo in cui si svolgerà l’attività lavorativa – così come ii) le condizioni per la fruizione della misura agevolativa (art. 14, c. 1-bis del D.L. n. 200/2025 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026).
Si precisa che l’esonero sarà riconosciuto nei limiti di spesa di:
Tali risorse sono espressamente stanziate mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione della spesa prevista dall’art. 1, c. 153 della Legge n. 199/2025 per la fruizione dell’esonero contributivo – la cui misura si attende sia determinata mediante apposito decreto attuativo – riconosciuto in caso di assunzione o trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
È ragionevole ritenere che le modalità di fruizione della misura saranno oggetto di interventi in sede di prassi.
Bonus giovani
L’art. 22 del D.L. n. 60/2024 è stato integrato prevedendo che l’esonero contributivo riconosciuto al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un lavoratore che i) non abbia compiuto il trentacinquesimo anno d’età e ii) non sia mai stato prima occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato competa per un periodo massimo di 24 mesi anche con riferimento alle assunzioni, o trasformazioni di un contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Ferma restando la determinazione dell’esonero pari al versamento del 100 per cento dei contributi di previdenza obbligatoria complessivamente posti a carico del datore di lavoro per le assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 la percentuale di esonero è ridotta al 70 per cento.
Tale percentuale è invece elevata al 100 per cento qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto dei lavoratori in forza per ciascun mese rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel corso dei 12 mesi precedenti.
Per i lavoratori subordinati titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, il calcolo dell’incremento occupazionale netto è proporzionato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, sono espressamente escluse le diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La misura mensile massima dell’esonero, pari a € 500,00, è elevata a € 650,00 laddove l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi un giovane lavoratore destinato ad una sede o a un’unità produttiva stabilite in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Qualora l’assunzione o la trasformazione sia effettuata successivamente al 31 dicembre 2025, l’esonero compete nella misura di € 650,00 anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia destinato ad una sede od unità produttiva stabilita nelle Regioni Marche e Umbria.
Bonus donne
La possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di un esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori posti complessivamente a suo carico è estesa alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratrici di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito:
Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni indicate, l’esonero, che non trova applicazione con riguardo ai premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compete nel limite mensile massimo di € 650,00.
Bonus ZES
L’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento di contribuzione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro che, stabilito in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), abbia assunto lavoratori con almeno 35 anni di età e disoccupati da non meno 24 mesi è esteso anche alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Analogamente a quanto più sopra precisato con riferimento all’incentivo riconosciuto nel caso di assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, quando l’assunzione o la trasformazione siano effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 la percentuale di esonero è pari al 70 per cento, elevata al 100 per cento qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto dei lavoratori in forza per ciascun mese rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel corso dei 12 mesi precedenti.
L’incremento è calcolato al netto delle diminuzioni del numero di lavoratori occupati in società controllate o collegate (art. 2359 del codice civile).
Il limite massimo mensile d’importo dell’esonero è confermato essere pari a € 650,00 ed è fruibile:
a) dai soli datori di lavoro che nel mese in cui è effettuata la nuova assunzione occupino sino a 10 lavoratori;
b) laddove il lavoratore assunto sia destinato ad una sede od unità produttiva stabilita in una delle Regioni appartenenti alla ZES.