Gestione Separata INPS – Minimali e massimali contributivi per il 2024

Con circolare 29 gennaio 2024, n. 24, l’INPS ha reso noti i valori di riferimento vigenti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26 della Legge n. 335/1995).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

L’INPS ha ribadito che per l’anno 2024, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è elevata a € 119.650,00 (art. 2, c. 18 della Legge n. 335/1995).

Aliquote contributive e di computo

Per l’anno 2024, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche dei collaboratori coordinati e continuativi e per le figure ad essi assimilate che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS è pari al 33% (art. 1, c. 79 della Legge n. 247/2007).

Sono altresì in vigore le seguenti aliquote contributive:

a)    0,50% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (art. 59, c. 16 della Legge n. 449/1997 e art. 1, c. 788 della Legge n. 296/2006);

b)    0,22%, volta a finanziare le prestazioni economiche a tutela e sostegno della maternità e paternità (art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);

c)    1,31%, destinata al finanziamento dell’indennità DIS-COLL e al cui versamento sono tenuti i soggetti di seguito elencati:

        i collaboratori coordinati e continuativi;

  •        gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  •        gli amministratori, i sindaci ovvero i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (art. 15, c. 15-quinquies del D.Lgs. n. 22/2015, introdotto dall’art. 1, c. 223 della Legge n. 234/2021).

Non sono invece tenuti al versamento della predetta aliquota di finanziamento all’indennità DIS-COLL i seguenti soggetti:

  •         i componenti di commissioni e collegi;
  •         gli amministratori di enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  •         i venditori porta a porta (art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998);
  •         i lavoratori autonomi occasionali (art. 44 del D.L. n. 269/2003);
  •         gli associati in partecipazione (non ancora cessati);
  •         i medici in formazione specialistica (art. 1, c. 300 della Legge n. 266/2005).

In tabella sono indicate le aliquote contributive per l’anno 2024 dovute alla Gestione Separata dal committente.

Tipo rapportoSoggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVAIVSMalattia, maternità e ANFMaternità (D.M. 12/7/ 2007)DIS-COLLTotale
Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica33,000,500,221,3135,03
Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica33,000,500,221,3135,03
Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica33,000,500,221,3135,03
Liquidatore di società33,000,500,221,3135,03
Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili33,000,500,221,3135,03
Partecipante a collegi e commissioni33,000,500,2233,72
Amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001)33,000,500,2233,72
Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio33,000,500,221,3135,03
Collaboratore coordinato continuativo33,000,500,221,3135,03
Venditore porta a porta33,000,500,2233,72
Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)33,000,500,2233,72
Formazione specialistica33,000,500,2233,72
Consulente parlamentare33,000,500,221,3135,03
Amministratore di enti locali iscritti alla Gestione Separata come liberi professionisti25,000,500,220,5126,23

Professionisti – titolari di partita IVA –  non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

Per l’anno 2024, le aliquote per i lavoratori autonomi che siano titolari di partita IVA e che siano iscritti presso la Gestione Separata e non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria né titolari di un trattamento di pensione sono pari al:

  •  25%, per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, c. 165 della Legge n. 232/2016);
  •  0,72%, aliquota aggiuntiva destinata a finanziare le vigenti misure di tutela in materia di maternità e paternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, c. 16 della Legge n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
  •  0,35% per il finanziamento della misura sperimentale volta a garantire l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’art. 1, c. 154 della Legge n. 213/2023. 

Così stabilendo la contribuzione complessiva nella misura del 26,07%.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Con riferimento ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico ovvero assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria continua a trovare applicazione l’aliquota contributiva stabilita nella misura del 24% (art. 1, c. 79, secondo periodo della Legge n. 247/2007).

Ripartizione dell’onere contributivo

Come noto, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

Il committente è tenuto al versamento della contribuzione entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso mediante il modello ‘F24’.

Ove qualificabili come redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del TUIR gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio 2024 devono considerarsi percepite nel periodo d’imposta del 2023 e, quindi, trovano applicazione le aliquote contributive vigenti al 31 dicembre 2023 (art. 51 del TUIR e INPS, circolare n. 10/2022).

L’onere contributivo è posto integralmente a carico del professionista iscritto alla Gestione Separata. Il versamento è effettuato tramite modello ‘F24’ alle scadenze fiscali stabilite per il pagamento delle imposte sui redditi.

Minimale retributivo e contributivo annuo per i collaboratori e i professionisti

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite minimo di retribuzione annuo è pari a € 18.415,00 (art. 1, c. 3 della Legge n. 233/1990). Con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’aliquota contributiva pari al:

  • 24%, il versamento minimo annuo della contribuzione obbligatoria è pari a € 4.419,60;
  • 26,03%, il versamento minimo annuo della contribuzione obbligatoria è pari a € 4.793,42 (di cui € 4.419,60 ai fini pensionistici);
  • 33,72%, il versamento minimo annuo della contribuzione obbligatoria è pari a € 6.209,54 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici);
  • 35,03%, il versamento minimo annuo della contribuzione obbligatoria è pari a € 6.450,77 (di cui € 6.076,95 ai fini pensionistici).

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