Proroga della CIGS per cessazione dell’attività: quando può essere richiesta

Ecco una versione più sintetica: Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con apposita circolare, la possibilità di prorogare per il 2026 di ulteriori sei mesi la CIGS in caso di cessazione dell’attività, se vi sono concrete prospettive di riassorbimento occupazionale. La proroga è subordinata alla presentazione di un piano che preveda la cessione dell’azienda oppure un significativo riassorbimento dei lavoratori coinvolti.
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Con la circolare n. 5/2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto in merito al trattamento d’integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività aziendale (art. 44, c. 1 e seguenti del D.L. n. 109/2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018) offrendo chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione delle disposizioni previste in materia dalla Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026). 

In forza dell’art. 1, c. 172, della Legge n. 199/2025, per l’anno 2026 le imprese in crisi possono beneficiare di un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi non ulteriormente prorogabili, autorizzato previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali laddove, con riferimento alla cessazione dell’attività, emergano concrete prospettive di cessione, anche parziale, dell’impresa con conseguente riassorbimento occupazionale. 

In continuità con quanto già previsto per l’anno 2025, detta proroga è disposta in ragione dell’incremento di ulteriori 20 milioni di euro per il 2026 del limite di spesa di 100 milioni di euro a valere sul ‘Fondo sociale per occupazione e formazione’ (art. 44, c. 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del D.L. n. 109/2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018). 

Attraverso il documento di prassi in esame, il Dicastero precisa che il datore di lavoro possa ricorrere alla proroga del trattamento di CIGS per cessazione di attività a condizione che, in sede di accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presenti un piano aziendale che preveda, alternativamente: 

  1. le concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, a prescindere dal reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo; 
  2. il concreto e significativo riassorbimento di almeno il 70 per cento dei lavoratori dichiarati in esubero. In linea con quanto disposto dall’art. 1, c. 1 lett. f) del DM 13 gennaio 2016 n. 94033 riguardo ai criteri di approvazione dei programmi di CIGS, il predetto riassorbimento occupazionale può essere realizzato anche attraverso i) un programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate ovvero ii) la prospettazione di percorsi formativi e corsi professionalizzanti per i lavoratori in esubero. 

Al fine della concessione della proroga del trattamento d’integrazione salariale, la presenza di uno dei detti piani aziendali sarà valutata dall’Ufficio ministeriale competente in sede di istruttoria delle istanze di CIGS. 

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