Maggio 15, 2026

Scenario
La Brambilla Fumagalli SpA opera nel settore del chimico e ormai da tempo utilizza un provider tecnologico per la gestione del Welfare Aziendale istituito con apposito regolamento che prevede, tra le altre, la possibilità per i propri dipendenti di individuare e di spendere le somme assegnate a titolo di Welfare Aziendale in diversi servizi, tra i quali anche quelli relativi a spese sostenute per i familiari come:
Nel corso dell’anno d’imposta 2025 i lavoratori, per il tramite della piattaforma messa a disposizione dal provider incaricato alla gestione delle scelte ai fini delle spese di welfare, hanno avuto la possibilità di spendere tali somme per i servizi di cui al precedente elenco sia per i familiari convenienti sia per i familiari non conviventi tra quelli elencati all’articolo 12 del T.U.I.R. nonché quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.
Attori primari
Quesito
Si chiede se, a fronte del susseguirsi delle modifiche apportate all’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) nonché dal recente D.Lgs. del 18 dicembre 2025 n. 192, le scelte dei lavoratori siano effettivamente tali da poter ritenere completamente esenti ai fini contributi e fiscali avendo scelto di usufruire dei servizi di welfare per i propri familiari sia conviventi che non conviventi nonché tra quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.
Fonti normative, prassi e giurisprudenza
Principi generali e necessario excursus normativo
Come noto, nel sistema di Welfare Aziendale disciplinato dall’art. 51 del TUIR, alcune misure possono essere riconosciute non solo al lavoratore, ma anche ai suoi familiari. La definizione di “familiari” è quindi centrale per determinare l’ambito dei beneficiari.
Fino al 31 dicembre 2024, il concetto di familiari era ampio e faceva riferimento all’art. 12 del TUIR, che richiamava l’art. 433 del Codice Civile.
In questo perimetro rientravano:
Questo assetto consentiva un’estensione significativa dei benefici di welfare a una rete familiare piuttosto ampia. Con l’entrata in vigore della legge n. 207/2024, dal 1° gennaio 2025 viene modificato l’art. 12 del TUIR. Nello specifico, il riferimento generico ai soggetti individuati dall’art. 433 del Codice Civile viene sostituito con un riferimento più restrittivo agli “ascendenti”.
Pertanto, a seguito di tale modifica, la platea dei familiari beneficiari delle misure di welfare è stata ridotta e comprendeva esclusivamente:
Restano quindi esclusi, rispetto al passato, soggetti come fratelli, suoceri, generi e nuore. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 2025 n. 192 interviene nuovamente sulla disciplina dei familiari a carico, modificando l’articolo 12 del T.U.I.R. e, in particolare, il comma 4-ter. L’intervento si colloca in discontinuità rispetto alla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che, come detto, aveva ristretto la platea degli “altri familiari a carico”, limitando il diritto alla detrazione ai soli ascendenti conviventi. Come chiarito in precedenza, la modifica introdotta nel 2024 aveva inciso non solo sul sistema delle detrazioni fiscali, ma anche sul welfare aziendale. L’articolo 51 del TUIR, infatti, richiama i familiari individuati dall’articolo 12 per definire i beneficiari dei flexible benefit esenti.
Il D.Lgs. 192/2025 introduce un correttivo rilevante, distinguendo tra:
In tema di Welfare aziendale la modifica stabilisce che, quando le norme fiscali fanno riferimento ai familiari di cui all’articolo 12, devono essere inclusi:
Per quanto di interesse del presente elaborato, dunque, l’intervento “correttivo” produce effetti diretti sul welfare aziendale, ampliando nuovamente la platea dei beneficiari dei flexible benefit. Le imprese possono includere tra i destinatari delle misure anche i familiari individuati dall’articolo 433 c.c., anche in assenza del requisito di carico fiscale, nei casi in cui la norma non lo richieda espressamente.
Il decreto è entrato in vigore il 20 dicembre 2025 e si applica a partire dal periodo d’imposta 2025. La norma produce anche un effetto sanante, legittimando i benefit eventualmente già riconosciuti ai familiari ex art. 433 c.c. nell’ambito di piani welfare non aggiornati alle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Contestualmente, risultano superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2025, che limitavano l’accesso al welfare ai soli ascendenti. A seguito di tali interventi normativi, è necessario chiarire che anche anteriormente al 1° gennaio 2025, i soggetti per i quali era possibile usufruire dei benefit connessi ai regolamenti dei Welfare aziendale erano, e restano i soggetti conviventi del lavoratore e non pertanto anche quelli non conviventi. E infatti, prima dell’entrata in vigore della disciplina dal 01/12/2025, l’articolo 12 del T.U.I.R chiariva che i soggetti di cui all’articolo 433 dovevano essere necessariamente conviventi, come di seguito riportato
”per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari”.
Il caso di specie
Il caso in esame è, come anticipato, quello di una azienda che, fruendo dei servizi tecnologici offerti da un fornitore terzo, aveva operato in modo errato consentendo ai propri dipendenti di spendere le somme concesse a titolo di Welfare Azinedale per i servizi di cui al presente elaborato sia per i familiari convenienti sia per i familiari non conviventi tra quelli elencati all’articolo 12 del T.U.I.R. nonché quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.
La trattazione del caso evidenzia una duplice anomalia:
Dall’analisi del caso emerge quindi la necessità da parte del Datore di Lavoro di un controllo della funzionalità dei software utilizzati anche se gli stessi sono “gestiti” da terzi mancando la possibilità per gli sviluppatori software di fornire un servizi “certificato” a norma di Legge senza l’ausilio in forma diretta per il fruitore di un consulente abilitato.
Conclusioni
Nel caso di specie, a conclusione dello scenario sopra descritto nonché dell’inquadramento giuridico delle diverse discipline trattate nel presente elaborato, nonché tenendo in considerazione l’effetto “sanante” della modifica intervenuta con il D.lgs. 192/2025 deve essere chiarito che:
a) Il D.Lgs. 192/2025 rappresenta un intervento correttivo che ristabilisce coerenza tra disciplina delle detrazioni e welfare aziendale. Pur mantenendo un’impostazione restrittiva sul piano delle detrazioni fiscali, il legislatore amplia nuovamente la platea dei familiari rilevanti ai fini dei Welfare benefit, rafforzando il ruolo del welfare come strumento di sostegno al lavoratore e al suo contesto familiare;
b) I soggetti per i quali era possibile usufruire dei benefit connessi ai regolamenti dei Welfare aziendale erano, e restano, anche a seguito delle discipline susseguitesi nel corso del 2025, i soggetti conviventi del lavoratore e non pertanto anche quelli non conviventi;
c) Stante l’ampio panorama normativo e di prassi in tema di Welfare Aziendale nonché i relativi impatti contributivi e fiscali sui lavoratori, è oggi fondamentale implementare e sviluppare processi di controllo e analisi interna – con l’ausilio di Consulenti del Lavoro esperti in tali tematiche – al fine di verificare se i vari servizi proposti da parte dei Provider di piattaforme Welfare (sempre più attenti al solo incremento del catalogo dei servizi da proporre) siano effettivamente in linea con i continui sviluppi e aggiornamenti normativi.