Welfare Aziendale e familiari beneficiari dei servizi di welfare

Nel presente intervento si analizzano, attraverso la redazione di un caso specifico, alcune criticità riscontrate nell’erogazione di servizi di welfare aziendale tramite piattaforme web gestite da fornitori terzi, con particolare riferimento all’individuazione della platea dei beneficiari ai sensi dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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Scenario  

La Brambilla Fumagalli SpA opera nel settore del chimico e ormai da tempo utilizza un provider tecnologico per la gestione del Welfare Aziendale istituito con apposito regolamento che prevede, tra le altre, la possibilità per i propri dipendenti di individuare e di spendere le somme assegnate a titolo di Welfare Aziendale in diversi servizi, tra i quali anche quelli relativi a spese sostenute per i familiari come: 

  • Trasporto Pubblico locale;
  • Educazione, istruzione, ricreazione assistenza sociale e sanitaria, culto; 
  • Educazione e istruzione in età prescolare; 
  • Assistenza ai familiari anziani;
  • Polizze rischio di non autosufficienza, gravi patologie.

Nel corso dell’anno d’imposta 2025 i lavoratori, per il tramite della piattaforma messa a disposizione dal provider incaricato alla gestione delle scelte ai fini delle spese di welfare, hanno avuto la possibilità di spendere tali somme per i servizi di cui al precedente elenco sia per i familiari convenienti sia per i familiari non conviventi tra quelli elencati all’articolo 12 del T.U.I.R.  nonché quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.

Attori primari 

  • Brambilla Fumagalli SpA. 
  • Provider Welfare che permette ai lavoratori di scegliere diversi servizi relativi alle spese sostenute per i familiari si conviventi che non conviventi. 
  • I lavoratori subordinati destinatari del welfare aziendale. 

Quesito 

Si chiede se, a fronte del susseguirsi delle modifiche apportate all’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) nonché dal recente D.Lgs. del 18 dicembre 2025 n. 192, le scelte dei lavoratori siano effettivamente tali da poter ritenere completamente esenti ai fini contributi e fiscali avendo scelto di usufruire dei servizi di welfare per i propri familiari sia conviventi che non conviventi nonché tra quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.

Fonti normative, prassi e giurisprudenza  

  • Legge n. 207/2024  
  • D.lgs. 192/2025  
  • Articolo 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
  • Articolo 433 Codice civile 
  • Articolo 51 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

Principi generali e necessario excursus normativo 

Come noto, nel sistema di Welfare Aziendale disciplinato dall’art. 51 del TUIR, alcune misure possono essere riconosciute non solo al lavoratore, ma anche ai suoi familiari. La definizione di “familiari” è quindi centrale per determinare l’ambito dei beneficiari. 

Fino al 31 dicembre 2024, il concetto di familiari era ampio e faceva riferimento all’art. 12 del TUIR, che richiamava l’art. 433 del Codice Civile.  

In questo perimetro rientravano: 

  • figli (inclusi adottivi o affidati);  
  • coniuge non separato (e partner in unioni civili);  
  • genitori e, in loro assenza, altri ascendenti;  
  • adottanti;  
  • generi, nuore, suoceri;  
  • fratelli e sorelle (germani o unilaterali).  

Questo assetto consentiva un’estensione significativa dei benefici di welfare a una rete familiare piuttosto ampia. Con l’entrata in vigore della legge n. 207/2024, dal 1° gennaio 2025 viene modificato l’art. 12 del TUIR. Nello specifico, il riferimento generico ai soggetti individuati dall’art. 433 del Codice Civile viene sostituito con un riferimento più restrittivo agli “ascendenti”. 

Pertanto, a seguito di tale modifica, la platea dei familiari beneficiari delle misure di welfare è stata ridotta e comprendeva esclusivamente: 

  • figli;  
  • coniuge non separato (inclusi partner in unioni civili);  
  • ascendenti (genitori, nonni e altri parenti in linea retta).  

Restano quindi esclusi, rispetto al passato, soggetti come fratelli, suoceri, generi e nuore. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 2025 n. 192 interviene nuovamente sulla disciplina dei familiari a carico, modificando l’articolo 12 del T.U.I.R. e, in particolare, il comma 4-ter. L’intervento si colloca in discontinuità rispetto alla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che, come detto, aveva ristretto la platea degli “altri familiari a carico”, limitando il diritto alla detrazione ai soli ascendenti conviventi. Come chiarito in precedenzala modifica introdotta nel 2024 aveva inciso non solo sul sistema delle detrazioni fiscali, ma anche sul welfare aziendale. L’articolo 51 del TUIR, infatti, richiama i familiari individuati dall’articolo 12 per definire i beneficiari dei flexible benefit esenti.  

Il D.Lgs. 192/2025 introduce un correttivo rilevante, distinguendo tra: 

  • titolarità della detrazione fiscale;  
  • rilevanza del familiare ai fini delle altre disposizioni fiscali.  

In tema di Welfare aziendale la modifica stabilisce che, quando le norme fiscali fanno riferimento ai familiari di cui all’articolo 12, devono essere inclusi: 

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
  • i figli, in tutte le loro configurazioni (naturali, adottivi, affidati, ecc.);  
  • i soggetti individuati dall’articolo 433 del codice civile, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari.  

Per quanto di interesse del presente elaborato, dunque, l’intervento “correttivo” produce effetti diretti sul welfare aziendale, ampliando nuovamente la platea dei beneficiari dei flexible benefit. Le imprese possono includere tra i destinatari delle misure anche i familiari individuati dall’articolo 433 c.c., anche in assenza del requisito di carico fiscale, nei casi in cui la norma non lo richieda espressamente. 

Il decreto è entrato in vigore il 20 dicembre 2025 e si applica a partire dal periodo d’imposta 2025. La norma produce anche un effetto sanante, legittimando i benefit eventualmente già riconosciuti ai familiari ex art. 433 c.c. nell’ambito di piani welfare non aggiornati alle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Contestualmente, risultano superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2025, che limitavano l’accesso al welfare ai soli ascendenti. A seguito di tali interventi normativi, è necessario chiarire che anche anteriormente al 1° gennaio 2025, i soggetti per i quali era possibile usufruire dei benefit connessi ai regolamenti dei Welfare aziendale erano, e restano i soggetti conviventi del lavoratore e non pertanto anche quelli non conviventi. E infatti, prima dell’entrata in vigore della disciplina dal 01/12/2025, l’articolo 12 del T.U.I.R chiariva che i soggetti di cui all’articolo 433 dovevano essere necessariamente conviventi, come di seguito riportato 

 ”per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari”.

Il  caso di specie 

Il caso in esame è, come anticipato, quello di una azienda che, fruendo dei servizi tecnologici offerti da un fornitore terzo, aveva operato in modo errato consentendo ai propri dipendenti  di spendere le somme concesse a titolo di Welfare Azinedale per i servizi di cui al presente elaborato sia per i familiari convenienti sia per i familiari non conviventi tra quelli elencati all’articolo 12 del T.U.I.R.  nonché quelli di cui all’articolo 433 del Codice Civile.

La trattazione del caso evidenzia una duplice anomalia: 

  • la prima è di merito e si è verificata a seguito della errata interpretazione dello sviluppatore software nell’attribuire la possibilità ai lavoratori di scegliere servizi di welfare per i familiari non conviventi inquanto, come anticipato, l’articolo 12 del T.U.I.R. non ha mai lasciato spazio a tale tipo di interpretazione;
  • la seconda si evidenzia in capo al fruitore del servizio che, pur utilizzando una procedura informativa sviluppata da terzi, ha omesso il controllo delle disposizioni di norma relative agli assoggettamenti di previdenza, assistenza e fisco riguardo ai titoli retributivi corrisposti ai dipendenti. A questo specifico riguardo si ricorda che il sistema normativo italiano non consente alcuna delega al Datore di Lavoro relativa alla responsabilità della corretta imposizione di norma (se non specificatamente ai Consulenti del Lavoro ex Lege 12/79).  

Dall’analisi del caso emerge quindi la necessità da parte del Datore di Lavoro di un controllo della funzionalità dei software utilizzati anche se gli stessi sono “gestiti” da terzi mancando la possibilità per gli sviluppatori software di fornire un servizi “certificato” a norma di Legge senza l’ausilio in forma diretta per il fruitore di un consulente abilitato. 

Conclusioni 

Nel caso di specie, a conclusione dello scenario sopra descritto nonché dell’inquadramento giuridico delle diverse discipline trattate nel presente elaborato, nonché tenendo in considerazione l’effetto “sanante” della modifica intervenuta con il D.lgs. 192/2025 deve essere chiarito che: 

a) Il D.Lgs. 192/2025 rappresenta un intervento correttivo che ristabilisce coerenza tra disciplina delle detrazioni e welfare aziendale. Pur mantenendo un’impostazione restrittiva sul piano delle detrazioni fiscali, il legislatore amplia nuovamente la platea dei familiari rilevanti ai fini dei Welfare benefit, rafforzando il ruolo del welfare come strumento di sostegno al lavoratore e al suo contesto familiare; 

b) I soggetti per i quali era possibile usufruire dei benefit connessi ai regolamenti dei Welfare aziendale erano, e restano, anche a seguito delle discipline susseguitesi nel corso del 2025, i soggetti conviventi del lavoratore e non pertanto anche quelli non conviventi;

c) Stante l’ampio panorama normativo e di prassi in tema di Welfare Aziendale nonché i relativi impatti contributivi e fiscali sui lavoratori, è oggi fondamentale implementare e sviluppare processi di controllo e analisi interna – con l’ausilio di Consulenti del Lavoro esperti in tali tematiche – al fine di verificare se i vari servizi proposti da parte dei Provider di piattaforme Welfare (sempre più attenti al solo incremento del catalogo dei servizi da proporre) siano effettivamente in linea con i continui sviluppi e aggiornamenti normativi.

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