Decreto Lavoro – Salario ‘giusto’, contrattazione collettiva e monitoraggio delle retribuzioni

Con apposito decreto legge, il Governo è intervenuto in materia di salario “giusto”, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il decreto definisce il salario “giusto” come parametro per il trattamento economico dei lavoratori del settore privato e per l’accesso agli incentivi all’assunzione.
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In data 1° maggio 2026, è entrato in vigore il D.L. n. 62/2026 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale’. 

Data l’ampia articolazione della materia disciplinata dal decreto in commento, si è proceduto all’esame delle disposizioni in esso contenute, suddividendo l’impianto normativo per argomenti e tematiche omogenei. 

Il presente intervento, che costituisce la prima parte di tre, ha per oggetto i profili di novità contenuti nel Capo II del richiamato decreto e afferenti al ‘salario giusto’. 

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento deve intendersi volto al richiamato D.L. n. 62/2026. 

Il salario giusto (art. 7) 

Al fine di assicurare al lavoratore un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione, è stabilito che il salario ‘giusto’ sia determinato dai CCNL stipulati dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in considerazione: 

  • del settore e della categoria produttiva di riferimento; 
  • dell’attività principale o prevalente esercitata dall’impresa; 
  • della dimensione e natura giuridica dell’impresa. 

Il salario ‘giusto’ rappresenta quindi il parametro di riferimento al di sotto del quale non può attestarsi il trattamento economico complessivo stabilito: 

  • dai CCNL stabiliti da organizzazioni sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale (art. 7, c. 3); 
  • per i settori non coperti da contrattazione collettiva (art. 7, c. 4). 

L’applicazione di un trattamento economico complessivo non inferiore alla misura del salario ‘giusto’ costituisce altresì un presupposto necessario affinché il datore di lavoro possa accedere agli incentivi contributivi previsti dal decreto in esame (art. 7, c. 5). Trattasi, più precisamente de: 

  • l’esonero totale dal versamento della contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro stesso per l’assunzione – nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoratrici svantaggiate (art. 1), di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno d’età (art. 2), ovvero di lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (art. 3); 
  • l’esonero totale dal versamento della contribuzione previdenziale a suo carico per la trasformazione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 con soggetti d’età inferiore ai 35 anni (art. 4); 
  • l’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a suo carico, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso di una certificazione a favore della genitorialità di cui all’art. 8, c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 184/2025 (art. 6). 

Rinnovi contrattuali (art. 10) 

Al fine di assicurare la continuità della tutela economica dei lavoratori, è disposto che i lavoratori occupati da datori di lavoro che applicano CCNL non rinnovati per più di 12 mesi dalla scadenza fissata dalle Parti stipulanti – escludendo i settori caratterizzati da elevata stagionalità – possono beneficiare dell’adeguamento delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfertaria dell’incremento retributivo, pari al 30% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). 

Tale adeguamento trova applicazione con riferimento ai CCNL con scadenza successiva al 1° maggio 2026; per quanto riguarda i CCNL già scaduti, le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. 

Sistema di monitoraggio dei dati retributivi (art. 8) 

Il CNEL e gli enti pubblici di statistica, inclusi l’INPS, l’ISTAT, l’INAPP e l’INL sono chiamati a collaborare per la creazione di un sistema di raccolta e condivisione dei dati retributivi – suddivisi per i) genere, ii) età, iii) disabilità, iv) settore economico e v) dimensione dell’impresa – al fine di elaborare indicatori relativi: 

  1. alla copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva nonché la relativa adeguatezza rispetto al parametro costituzionale; 
  2. alla produttività; 
  3. all’incidenza del costo del lavoro sui ricavi; 
  4. al tasso di occupazione; 
  5. alla variabilità della domanda nei diversi settori economici. 

I criteri operativi per la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei suddetti dati saranno definiti mediante apposito decreto ministeriale. 

Rapporto nazionale sulle retribuzioni (art. 9) 

Al fine di assicurare un più rigoroso monitoraggio delle politiche retributive espresse dalla contrattazione collettiva, è affidata al CNEL l’elaborazione, con cadenza almeno annuale e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS), di un Rapporto nazionale contenente: 

  • l’analisi dei livelli retributivi applicati; 
  • i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; 
  • la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; 
  • ulteriori elementi conoscitivi utili a valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all’art. 36 della Costituzione.  

Detto Rapporto è previsto sia trasmesso al Parlamento e pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale del CNEL. 

L’art. 9, c. 3-bis dispone che il CNEL, d’intesa con il MLPS e sentito l’INPS, istituisca un archivio amministrativo, costituente parte dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. In detto archivio, che è stabilito sia istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, saranno riuniti i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il MLPS. 

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