Maggio 15, 2026

In data 1° maggio 2026, è entrato in vigore il D.L. n. 62/2026 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale’.
Data l’ampia articolazione della materia disciplinata dal decreto in commento, si è proceduto all’esame delle disposizioni in esso contenute, suddividendo l’impianto normativo per argomenti e tematiche omogenei.
Il presente intervento, che costituisce la prima parte di tre, ha per oggetto i profili di novità contenuti nel Capo II del richiamato decreto e afferenti al ‘salario giusto’.
Ove non diversamente precisato, ogni riferimento deve intendersi volto al richiamato D.L. n. 62/2026.
Il salario giusto (art. 7)
Al fine di assicurare al lavoratore un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione, è stabilito che il salario ‘giusto’ sia determinato dai CCNL stipulati dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in considerazione:
Il salario ‘giusto’ rappresenta quindi il parametro di riferimento al di sotto del quale non può attestarsi il trattamento economico complessivo stabilito:
L’applicazione di un trattamento economico complessivo non inferiore alla misura del salario ‘giusto’ costituisce altresì un presupposto necessario affinché il datore di lavoro possa accedere agli incentivi contributivi previsti dal decreto in esame (art. 7, c. 5). Trattasi, più precisamente de:
Rinnovi contrattuali (art. 10)
Al fine di assicurare la continuità della tutela economica dei lavoratori, è disposto che i lavoratori occupati da datori di lavoro che applicano CCNL non rinnovati per più di 12 mesi dalla scadenza fissata dalle Parti stipulanti – escludendo i settori caratterizzati da elevata stagionalità – possono beneficiare dell’adeguamento delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfertaria dell’incremento retributivo, pari al 30% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA).
Tale adeguamento trova applicazione con riferimento ai CCNL con scadenza successiva al 1° maggio 2026; per quanto riguarda i CCNL già scaduti, le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Sistema di monitoraggio dei dati retributivi (art. 8)
Il CNEL e gli enti pubblici di statistica, inclusi l’INPS, l’ISTAT, l’INAPP e l’INL sono chiamati a collaborare per la creazione di un sistema di raccolta e condivisione dei dati retributivi – suddivisi per i) genere, ii) età, iii) disabilità, iv) settore economico e v) dimensione dell’impresa – al fine di elaborare indicatori relativi:
I criteri operativi per la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei suddetti dati saranno definiti mediante apposito decreto ministeriale.
Rapporto nazionale sulle retribuzioni (art. 9)
Al fine di assicurare un più rigoroso monitoraggio delle politiche retributive espresse dalla contrattazione collettiva, è affidata al CNEL l’elaborazione, con cadenza almeno annuale e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS), di un Rapporto nazionale contenente:
Detto Rapporto è previsto sia trasmesso al Parlamento e pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale del CNEL.
L’art. 9, c. 3-bis dispone che il CNEL, d’intesa con il MLPS e sentito l’INPS, istituisca un archivio amministrativo, costituente parte dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. In detto archivio, che è stabilito sia istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, saranno riuniti i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il MLPS.