Lavoro all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2026

Con decreto interministeriale 29 maggio 2026 sono stati determinati i valori relativi alle retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2026 per i lavoratori all’estero.
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Con decreto interministeriale 29 maggio 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero nell’anno 2026, le quali, contenute in tabelle suddivise per settore, categorie e fasce professionali, costituiscono la base per il calcolo: 

  • dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero; 
  • delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (art. 51, c. 8-bis del TUIR). 

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, dunque, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente sono stabilite, per ciascun settore, nelle citate tabelle e riportate in allegato alla presente Nova. 

Con riferimento alle retribuzioni corrisposte prima dell’11 giugno 2026 (data di entrata in vigore del decreto in esame) si deve fare riferimento alle disposizioni di cui al previgente decreto interministeriale 16 gennaio 2025, salvo conguaglio (AdE, circolare n. 7/2001).   

Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali, il lavoratore deve:  

  • soggiornare in uno Stato estero non legato all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Detto periodo deve intendersi riferito all’effettiva permanenza del lavoratore all’estero stabilita dal contratto di lavoro individuale. Nel computo dei 183 giorni sono ricompresi i periodi di ‘ferie, festività, riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi’ (MEF, circolare n. 207/E/2000). Come da interpretazione autentica disposta dall’art. 1, c. 98 Legge n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione anche nei confronti del lavoratore che ritorni in Italia al proprio domicilio una volta a settimana; 
  • risultare fisicamente residente in Italia ai sensi dell’art. 2, c. 2 del TUIR, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023. Trattasi dei soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta – ossia per un periodo superiore a 183 giorni –, considerando anche le frazioni di giorno, risultino (AdE, circolare n. 20/2024): 
  • avere la residenza nel territorio italiano (art. 43 del cod. civ.). Per ‘residenza’ si deve intendere il ‘luogo in cui la persona ha la dimora abituale’. Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione civilistica di residenza consiste in una situazione di fatto che presuppone l’esistenza di un duplice requisito, oggettivo e soggettivo: i) la permanenza in un determinato luogo e ii) l’intenzione di abitarvi in modo stabile;  
  • avere il domicilio nel territorio dello Stato, ossia il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona; 
  • essere presenti nel territorio dello Stato; 
  • essere iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente, salvo prova contraria. 

È altresì opportuno precisare che le retribuzioni convenzionali devono intendersi applicabili anche ai lavoratori che, pur non avendo la cittadinanza italiana, abbiano instaurato un regolare rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro stabilito in Italia e siano stati da questo inviati a svolgere la propria attività di lavoro all’estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987. 

I valori convenzionali indicati nelle tabelle ministeriali sono divisibili in ragione di 26 giornate nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore da o per l’estero così come nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese. 

Con riferimento ai lavoratori italiani impatriati disoccupati, qualora ne ricorrano le condizioni, sulle retribuzioni convenzionali è liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione. 

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