Luglio 15, 2026

Con decreto interministeriale 29 maggio 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero nell’anno 2026, le quali, contenute in tabelle suddivise per settore, categorie e fasce professionali, costituiscono la base per il calcolo:
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, dunque, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente sono stabilite, per ciascun settore, nelle citate tabelle e riportate in allegato alla presente Nova.
Con riferimento alle retribuzioni corrisposte prima dell’11 giugno 2026 (data di entrata in vigore del decreto in esame) si deve fare riferimento alle disposizioni di cui al previgente decreto interministeriale 16 gennaio 2025, salvo conguaglio (AdE, circolare n. 7/2001).
Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali, il lavoratore deve:
È altresì opportuno precisare che le retribuzioni convenzionali devono intendersi applicabili anche ai lavoratori che, pur non avendo la cittadinanza italiana, abbiano instaurato un regolare rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro stabilito in Italia e siano stati da questo inviati a svolgere la propria attività di lavoro all’estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987.
I valori convenzionali indicati nelle tabelle ministeriali sono divisibili in ragione di 26 giornate nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore da o per l’estero così come nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese.
Con riferimento ai lavoratori italiani impatriati disoccupati, qualora ne ricorrano le condizioni, sulle retribuzioni convenzionali è liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione.