Stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Istruzioni INPS sull’accesso all’incentivo

L’INPS ha fornito le prime istruzioni applicative circa l’esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori riconosciuto a beneficio del datore di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, trasformi il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni d’età che non siano precedentemente mai stati occupati a tempo indeterminato.
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Con la circolare n. 72/2026, l’INPS detta le prime istruzioni operative relative all’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali del quale ha titolo a beneficiare il datore di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026trasformi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti a tempo determinato della durata complessiva non superiore a 12 mesi, purché instaurati con soggetti che: 

  • non abbiano compiuto il 35° anno d’età; 
  • non siano precedentemente mai stati occupati con contratti a tempo indeterminato (art. 4 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni nella Legge n. 112/2026). 

Rinviando ad un successivo messaggio l’indicazione dell’apposito modulo da compilare ai fini della presentazione delle domande di esonero, con la circolare in esame l’Istituto ha reso precisazioni con riguardo a: 

  • l’ambito di applicazione della misura incentivante più sopra descritta; 
  • le condizioni d’accesso alla nuova misura agevolativa. 

Ambito di applicazione 

L’esonero è riconosciuto a beneficio di tutti i datori di lavoro del settore privato che trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere in rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con lavoratori che alla data di trasformazione del rapporto: 

  • non abbiano compiuto il 35° anno d’età; 
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. 

Ai fini dell’applicazione della misura agevolativa, è richiesto che le trasformazioni a tempo indeterminato: 

  • riguardino lavoratori qualificati come i) operai, ii) impiegati o iii) quadri, mentre restano esclusi i lavoratori con qualifica dirigenziale; 
  • siano effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026; 
  • riguardino, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale o a scopo di somministrazione, instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026 per una durata non superiore a 12 mesi.  

Non rientrano nel novero delle tipologie di contratto di lavoro incentivate le trasformazioni a tempo indeterminato di: 

  • contratti di lavoro intermittente; 
  • contratti di lavoro domestico; 
  • contratti di apprendistato. 

Misura dell’esonero 

L’agevolazione ha per oggetto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivamente a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di € 500,00 mensili per ciascun lavoratore e nei seguenti limiti di spesa: 

  • 18,2 milioni di euro per l’anno 2026; 
  • 87,5 milioni di euro per l’anno 2027; 
  • 69,3 milioni di euro per l’anno 2028. 

L’esonero opera in relazione alla contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro. Pertanto, tale agevolazione è calcolata al netto delle riduzioni della contribuzione derivanti dall’applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto (art. 10, c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005). 

Condizioni d’accesso  

Il datore di lavoro può accedere all’esonero in esame a condizione di: 

  • non aver proceduto, con riferimento alla medesima unità produttiva, a licenziamenti per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti alla trasformazione; 
  • non aver proceduto, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per GMO del lavoratore interessato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva; 
  • applicare ai lavoratori il salario ‘giusto’, definito come il trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 7, c. 5 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 112/2026); 
  • garantire, tramite la trasformazione, un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, sono espressamente escluse le diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

Resta in ogni caso fermo che la fruizione del beneficio in esame compete a condizione che: 

  • siano rispettati i principi generali per la fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015); 
  • siano osservate le condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 della Legge n. 296/2006, ovvero i) il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ii) il  il rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché iii) il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 

Diversamente da quanto espressamente previsto dall’art. 4, c. 5 del predetto D.L. n. 62/2026, l’esonero in esame non può essere considerato tra le misure che richiedono l’autorizzazione da parte della Commissione europea, in quanto costituisce un intervento agevolativo potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal settore economico di appartenenza e dalla localizzazione nell’ambito del territorio nazionale. 

Compatibilità con altre misure agevolative 

La fruizione dell’esonero, che è previsto non sia cumulabile con altri esoneri o aliquote di finanziamento, è compatibile con: 

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni (art. 1, c. 399-400 della Legge n. 207/2024); 
  • l’esonero della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre (art. 1, c. 180 e 181 della Legge n. 213/2023); 
  • l’esonero pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite di € 50.000,00 annui, in favore dei datori di lavoro in posseso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. 

Presentazione delle domande 

Al fine di accedere al beneficio, il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare apposita domanda telematica esclusivamente attraverso il modulo online, la cui messa a disposizione sarà comunicata dall’INPS con un successivo messaggio. 

Tale domanda può essere presentata: 

  • con riferimento alle trasformazioni già effettuate. In tal caso, a seguito della verifica dei requisiti e delle risorse disponibili, l’INPS fornisce al datore di lavoro l’esito di accoglimento della domanda – con il riconoscimento dell’importo spettante – tramite comunicazione in calce al modulo telematico; 
  • in relazione a trasformazioni non ancora effettuate. In tale ipotesi, l’Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona le risorse e invita il datore di lavoro a i) provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e ii) inviare la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. 

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