Previdenza complementare – Prime indicazioni sul meccanismo di adesione automatica

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha reso note le direttive relative al meccanismo di adesione automatica e di destinazione del TFR al sistema della previdenza complementare per i lavoratori assunti nel settore privato a decorrere dal 1° luglio 2026
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A decorrere dal 20 maggio 2026 è online il portale telematico dedicato alla previdenza complementare, realizzato dal Ministero del Lavoro al fine di accompagnare il cittadino verso la pianificazione di una pensione integrativa. 

Tra le diverse informazioni in merito al sistema della previdenza complementare, il predetto portale presenta, in un’apposita sezione, 63 risposte alle domande più frequenti, relative ai seguenti argomenti: 

  • informazioni di base sulla previdenza complementare; 
  • il meccanismo di adesione; 
  • il trattamento fiscale; 
  • il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR); 
  • le prestazioni previdenziali in favore degli aderenti; 
  • il nuovo meccanismo di adesione automatica e destinazione del TFR. 

La presente Nova limita il proprio intervento alle risposte offerte dal Dicastero con riferimento al nuovo meccanismo di adesione automatica, introdotto dall’art. 1, c. 204 lett. b) e c) della Legge n. 199/2025 e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2026. 

In ogni caso, la piena operatività delle nuove disposizioni in materia di adesione automatica alla previdenza complementare è subordinata alla pubblicazione, entro il 30 giugno 2026:  

  • delle istruzioni da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) vòlte a definire i requisiti minimi delle linee di investimento da applicare ai lavoratori aderenti in modalità non esplicita;  
  • del nuovo Modulo ‘TFR2’ mediante apposito decreto interministeriale.  

Con Deliberazione del 19 giugno 2026, la stessa COVIP ha reso note le direttive in merito al concetto di ‘prima assunzione’, alla gestione delle casistiche complesse e alla disciplina applicabile ai lavoratori non di prima assunzione. Tali direttive saranno oggetto di un apposito intervento di prossima pubblicazione. 

Ambito di applicazione del meccanismo di adesione automatica 

Il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare è applicabile, al ricorrere di determinate condizioni, a tutti i lavoratori subordinati assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 da un datore di lavoro operante nel settore privato, con esclusione: 

  • dei lavoratori operanti nel settore pubblico; 
  • dei lavoratori domestici; 
  • dei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente, salvo diversa indicazione del predetto decreto interministeriale attuativo. 

Adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione  

I lavoratori subordinati di prima assunzione, ovvero coloro che instaurano il loro primo rapporto di lavoro subordinato successivamente al 30 giugno 2026, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva istituita dal CCNL applicato dal datore di lavoro così come dai CCL territoriali o aziendali. Laddove siano presenti più forme pensionistiche collettive, il lavoratore aderisce automaticamente al fondo negoziale al quale abbia già aderito il maggior numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro, sempre che il CCL aziendale non disponga diversamente. 

In carenza di CCL o accordi che disciplinino la previdenza complementare, l’adesione automatica comporta, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 marzo 2020, n. 85, l’adesione al ‘Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini’ (COMETA). 

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può formalizzare la rinuncia ad aderire automaticamente al fondo negoziale o al fondo residuale e, alternativamente: 

  • conferire l’intero importo TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare di sua scelta; 
  • mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In un secondo tempo, il lavoratore può revocare tale scelta, conferendo il TFR maturando alla forma di previdenza complementare negoziale o aperta liberamente scelta. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e a consegnare allo stesso una copia. 

Adesione automatica dei lavoratori non di prima assunzione 

Con riferimento al lavoratore non di prima assunzione – ovvero il lavoratore ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato – il meccanismo di adesione automatica risulta applicabile in maniera differente a seconda che lo stesso lavoratore dichiari: 

  • di aderire ad un fondo di previdenza complementare già alimentato in precedenza in tutto o in parte dal proprio TFR. In tal caso, decorso il termine di 60 giorni dall’assunzione il lavoratore aderisce automaticamente al fondo di previdenza complementare negoziale, fatta salva la possibilità di aderire esplicitamente ad un fondo di sua scelta. Sul punto, il Dicastero specifica infatti che la quota di TFR del lavoratore continua ad essere conferita al fondo di previdenza complementare, in coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinazione già operata;  
  • di non aver aderito in precedenza ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi il meccanismo dell’adesione automatica non è applicabile e il TFR del lavoratore rimane conferito presso il datore di lavoro (ovvero presso il Fondo di Tesoreria se il datore di lavoro soddisfa determinati limiti dimensionali). Al lavoratore è riconosciuto il diritto di rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto. 

Casi particolari di adesione 

È specificato che il meccanismo di adesione automatica si perfezioni decorsi 60 giorni dalla data di assunzione del lavoratore in assenza di una esplicita scelta del lavoratore, anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e a prescindere dalla durata del periodo di prova. Pertanto, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi durante il periodo di prova senza che sia decorso il predetto termine di 60 giorni, il meccanismo di adesione automatica non è applicabile. 

Versamento della contribuzione 

Nell’ipotesi di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione, effettuando il versamento della contribuzione ‘piena’, ovvero: 

  • del TFR maturando dal mese successivo alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di prima assunzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione; 
  • della contribuzione posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore secondo le misure stabilite dal CCL (nazionale, territoriale o aziendale). Nel caso in cui la retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore alla vigente misura dell’assegno sociale, la contribuzione posta a carico del lavoratore non è obbligatoria (art. 3, c. 6 e 7 della Legge n. 335/1995).  

A differenza di quanto previsto dal meccanismo di adesione vigente fino al 30 giugno 2026, il versamento contributivo comprende quanto dovuto con riferimento al periodo compreso tra la data di prima assunzione e il perfezionamento dell’adesione automatica al circuito della previdenza complementare. Pertanto, la valorizzazione delle quote decorre dalla data di effettivo versamento al fondo di previdenza complementare. 

Obblighi d’informativa  

In ossequio alle nuove disposizioni, contestualmente alla prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore un’informativa mediante la quale indica: 

  • gli accordi collettivi applicabili in materia; 
  • modalità e termini di funzionamento del meccanismo di adesione automatica, individuando il fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore aderirà nel caso di adesione automatica, 
  • le scelte possibili che il lavoratore può esprimere, precisando i termini nel rispetto dei quali la volontà deve essere espressa. 

Con riferimento ad un lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto, contestualmente all’assunzione, a: 

  • rendere un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare; 
  • ottenere dal lavoratore interessato apposita formale dichiarazione mediante la quale precisa quale sia stata la scelta precedentemente compiuta in materia di previdenza complementare. 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti essere già aderente ad un fondo di previdenza complementare, l’informativa predisposta dal datore di lavoro indica espressamente la possibilità per il lavoratore stesso di individuare entro 60 giorni dalla data di assunzione il fondo di previdenza complementare al quale conferire il TFR maturando dalla data di assunzione.  

L’informativa deve altresì evidenziare che, in mancanza di una formale manifestazione di volontà da parte del lavoratore interessato circa l’individuazione del fondo al quale deve confluire il TFR maturando, è applicato il meccanismo dell’adesione automatica. 

Unitamente alla predetta informativa, il datore di lavoro è tenuto consegnare al lavoratore, sia esso di prima assunzione ovvero di non prima assunzione, la modulistica relativa alla destinazione del TFR. Come anticipato, un apposito decreto interministeriale dovrà aggiornare l’attuale modello TFR2, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, la scelta del lavoratore può essere esercitata per iscritto in forma libera. 

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