Luglio 15, 2026

A decorrere dal 20 maggio 2026 è online il portale telematico dedicato alla previdenza complementare, realizzato dal Ministero del Lavoro al fine di accompagnare il cittadino verso la pianificazione di una pensione integrativa.
Tra le diverse informazioni in merito al sistema della previdenza complementare, il predetto portale presenta, in un’apposita sezione, 63 risposte alle domande più frequenti, relative ai seguenti argomenti:
La presente Nova limita il proprio intervento alle risposte offerte dal Dicastero con riferimento al nuovo meccanismo di adesione automatica, introdotto dall’art. 1, c. 204 lett. b) e c) della Legge n. 199/2025 e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2026.
In ogni caso, la piena operatività delle nuove disposizioni in materia di adesione automatica alla previdenza complementare è subordinata alla pubblicazione, entro il 30 giugno 2026:
Con Deliberazione del 19 giugno 2026, la stessa COVIP ha reso note le direttive in merito al concetto di ‘prima assunzione’, alla gestione delle casistiche complesse e alla disciplina applicabile ai lavoratori non di prima assunzione. Tali direttive saranno oggetto di un apposito intervento di prossima pubblicazione.
Ambito di applicazione del meccanismo di adesione automatica
Il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare è applicabile, al ricorrere di determinate condizioni, a tutti i lavoratori subordinati assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 da un datore di lavoro operante nel settore privato, con esclusione:
Adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione
I lavoratori subordinati di prima assunzione, ovvero coloro che instaurano il loro primo rapporto di lavoro subordinato successivamente al 30 giugno 2026, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva istituita dal CCNL applicato dal datore di lavoro così come dai CCL territoriali o aziendali. Laddove siano presenti più forme pensionistiche collettive, il lavoratore aderisce automaticamente al fondo negoziale al quale abbia già aderito il maggior numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro, sempre che il CCL aziendale non disponga diversamente.
In carenza di CCL o accordi che disciplinino la previdenza complementare, l’adesione automatica comporta, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 marzo 2020, n. 85, l’adesione al ‘Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini’ (COMETA).
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può formalizzare la rinuncia ad aderire automaticamente al fondo negoziale o al fondo residuale e, alternativamente:
Adesione automatica dei lavoratori non di prima assunzione
Con riferimento al lavoratore non di prima assunzione – ovvero il lavoratore ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato – il meccanismo di adesione automatica risulta applicabile in maniera differente a seconda che lo stesso lavoratore dichiari:
Casi particolari di adesione
È specificato che il meccanismo di adesione automatica si perfezioni decorsi 60 giorni dalla data di assunzione del lavoratore in assenza di una esplicita scelta del lavoratore, anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e a prescindere dalla durata del periodo di prova. Pertanto, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi durante il periodo di prova senza che sia decorso il predetto termine di 60 giorni, il meccanismo di adesione automatica non è applicabile.
Versamento della contribuzione
Nell’ipotesi di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione, effettuando il versamento della contribuzione ‘piena’, ovvero:
A differenza di quanto previsto dal meccanismo di adesione vigente fino al 30 giugno 2026, il versamento contributivo comprende quanto dovuto con riferimento al periodo compreso tra la data di prima assunzione e il perfezionamento dell’adesione automatica al circuito della previdenza complementare. Pertanto, la valorizzazione delle quote decorre dalla data di effettivo versamento al fondo di previdenza complementare.
Obblighi d’informativa
In ossequio alle nuove disposizioni, contestualmente alla prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore un’informativa mediante la quale indica:
Con riferimento ad un lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto, contestualmente all’assunzione, a:
Nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti essere già aderente ad un fondo di previdenza complementare, l’informativa predisposta dal datore di lavoro indica espressamente la possibilità per il lavoratore stesso di individuare entro 60 giorni dalla data di assunzione il fondo di previdenza complementare al quale conferire il TFR maturando dalla data di assunzione.
L’informativa deve altresì evidenziare che, in mancanza di una formale manifestazione di volontà da parte del lavoratore interessato circa l’individuazione del fondo al quale deve confluire il TFR maturando, è applicato il meccanismo dell’adesione automatica.
Unitamente alla predetta informativa, il datore di lavoro è tenuto consegnare al lavoratore, sia esso di prima assunzione ovvero di non prima assunzione, la modulistica relativa alla destinazione del TFR. Come anticipato, un apposito decreto interministeriale dovrà aggiornare l’attuale modello TFR2, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, la scelta del lavoratore può essere esercitata per iscritto in forma libera.