Decreto Lavoro – Novità in materia di salario ‘giusto’

La legge di conversione del ‘Decreto Lavoro’ interviene introducendo la definizione di trattamento economico complessivo (TEC) al fine della determinazione del salario ‘giusto’.
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Con la Legge n. 112/2026, vigente a decorrere dal 27 giugno 2026, è stato convertito in legge il D.L. n. 62/2026 (Decreto Lavoro) recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.  

La legge di conversione apporta alcune modificazioni alle disposizioni già previste dal decreto-legge, con particolare riferimento alla definizione di trattamento economico complessivo (TEC) al fine della determinazione del salario ‘giusto’, e introduce specifiche previsioni in materia di i) contrattazione collettiva di prossimità, ii) distacco, iii) staff leasing, iv) lavoratori con disabilità, v) prestazioni di previdenza complementare e vi) tirocini extracurriculari. 

Restano ferme le disposizioni inerenti alle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di soggetti svantaggiati di età inferiore a 35 anni, donne svantaggiate nonché soggetti destinati ad una sede di lavoro ubicata in una delle regioni ZES. 

Ove non specificato, ogni riferimento normativo deve intendersi indirizzato al D.L. n. 62/2026, come convertito in legge dalla Legge n. 112/2026. 

Definizione di trattamento economico complessivo (art. 7, c. 4-bis) 

Sono indicati espressamente gli elementi retributivi da prendere in considerazione al fine di individuare il trattamento economico complessivo (TEC) che, stabilito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in considerazione i) del settore e della categoria produttiva di riferimento, ii) dell’attività principale o prevalente esercitata dall’impresa nonché iii) della dimensione e natura giuridica dell’impresa, determina un salario ‘giusto’ che sia adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dal lavoratore. 

 Il TEC è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai predetti CCNL, comprese: 

  • le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative; 
  • le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti; 
  • gli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico.  

Restano invece escluse dalla definizione di TEC le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. 

Rinnovi contrattuali 

Al fine di assicurare ulteriormente la continuità della tutela economica dei lavoratori, sono state apportate modificazioni più stringenti alle disposizioni già previste dal D.L. n. 62/2026 in materia di rinnovi contrattuali. 

In particolare, è disposta la riduzione da 12 a 9 mesi – decorrenti dalla data di scadenza del CCNL fissata dalle Parti – del periodo oltre il quale i lavoratori occupati da datori di lavoro che applicano CCNL non rinnovati – esclusi i settori caratterizzati da elevata stagionalità – possono beneficiare dell’adeguamento delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfertaria dell’incremento retributivo. La misura di tale incremento è incrementata dal 30 al 50% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI). 

È confermato che tale adeguamento trovi applicazione con riferimento ai CCNL con scadenza successiva al 1° maggio 2026; per quanto riguarda i CCNL già scaduti, le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. 

Contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis) 

Sono apportate modificazioni con riguardo alla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità, ovvero le specifiche intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda che, se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario riferito alle predette rappresentanze sindacali, hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori presenti in azienda, a prescindere dall’affiliazione sindacale (art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011). 

È previsto che a decorrere dal 27 giugno 2026 tali accordi siano depositati presso: 

  • la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 
  • l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL (art. 8, c. 1-bis del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011). 

Qualora detti accordi siano stipulati al livello aziendale e applicati da datori di lavoro che occupano fino a 15 lavoratori, detti accordi devono essere stipulati a livello aziendale e sottoscritti presso la sede territorialmente competente dell’INL. 

Il datore di lavoro è tenuto ad informare formalmente i lavoratori interessati da trattamenti peggiorativi previsti eventualmente dall’accordo di prossimità entro 3 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

Distacco dei lavoratori (art. 16-quater) 

In deroga alla disciplina del distacco prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, conservare le competenze professionali ed evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e all’esubero del personale, è ammesso il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte e previo accordo stipulato in sede sindacale, anche nell’ipotesi di: 

  • assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante; 
  • imprese non appartenenti allo stesso settore; 
  • imprese che non adottano il medesimo CCNL. 

 Tale possibilità è percorribile, in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 27 giugno 2026 e il 31 dicembre 2029. 

Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità di attuazione della suddetta disposizione. 

Staff leasing (art. 16-quinquies) 

 Significative novità sono state introdotte in materia di contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing). 

Con l’introduzione dell’art. 19, c. 2-bis del D.Lgs. n. 81/2015 è individuato un nuovo e diverso limite di durata complessiva, anche non continuativa, dei periodi di missione a termine che il lavoratore assunto nell’ambito dello staff leasing può svolgere presso lo stesso utilizzatore: in luogo del previgente limite di 24 mesi, con riferimento alle missioni decorrenti successivamente al 26 giugno 2026 è stabilito il superiore limite di 36 mesi. 

Tale limite è applicabile: 

  • a condizione che le missioni abbiano ad oggetto mansioni di pari livello e pari categoria legale; 
  • salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda diversamente. 

 È nulla la clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore sia in costanza che al termine del periodo di missione. 

Collocamento lavorativo dei soggetti con disabilità (art. 6-ter) 

 Per quanto concerne il collocamento dei lavoratori con disabilità, sono rafforzate le tutele già garantite ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 68/1999. 

Più precisamente, è previsto che i lavoratori con disabilità mantengano la posizione in graduatoria loro attribuito al momento dell’inserimento in azienda anche quando siano assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.  

Il mantenimento della posizione in graduatoria è assicurato sino alla trasformazione del rapporto in essere in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Prestazioni di previdenza complementare (art. 16-ter) 

In materia di previdenza complementare, è stabilito che la percentuale per la quale a decorrere dal 1° luglio 2026 le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, sia pari al 50 per cento del montante finale accumulato (art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 252/2005). 

Detta percentuale era stata elevata al 60 per cento con l’art. 1, c. 201 lett. b) della Legge n. 199/2025. 

 Inoltre, è differita dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 la possibilità di erogare la prestazione pensionistica tramite erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Durata dei tirocini extracurriculari nei gruppi di imprese (art. 4-bis) 

È definito il limite di durata massima dei tirocini extracurriculari (art. 1, c. da 720 a 726 della Legge n. 234/2021) pari a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese. 

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