Settembre 24, 2026

Tramite il D.Lgs. n. 148/2026, vigente a decorrere dal 12 agosto 2026 e recante disposizioni integrative e correttive in materia, tra le altre, di imposte sui redditi, il legislatore interviene nuovamente in merito ai criteri di determinazione del valore del fringe benefitrappresentato dall’autovettura concessa in uso promiscuo, apportando modifiche alla disciplina già introdotta in materia a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In particolare, l’intervento normativo, che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, integra la previgente disciplina:
Anzianità del veicolo assegnato
Fermo restando il meccanismo di determinazione del fringe benefit auto vigente a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR), per il quale il valore del benefit è pari alla misura del 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico determinato con le tabelle ACI – misura ridotta al 20 o al 10 per cento a seconda che il veicolo sia ibrido blug-in ovvero elettrico -, l’art. 2, comma 1 del decreto legislativo in esame prevede che detto valore sia incrementato del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione del veicolo.
Tale meccanismo di incremento del valore del benefit, fondato esclusivamente sul requisito dell’anzianità del veicolo assegnato al lavoratore, è applicabile con riferimento a i) autovetture, ii) autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) del D.Lgs. n. 285/1992), iii) motocicli e iv) ciclomotori a prescindere dalla tipologia di alimentazione.
Valorizzazione degli optional
Il valore complessivo del benefit, determinato attraverso i predetti criteri, è ulteriormente incrementato in misura pari al 5 per cento nell’ipotesi in cui siano installati accessori o allestimenti (optional) sul veicolo concesso al lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tale ulteriore incremento del valore del benefit è applicabile a condizione che i predetti optional:
Con riferimento agli optional aggiuntivi installati sul veicolo concesso in uso promiscuo, si evidenzia come recentemente sia intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale con la risposta ad interpello n. 233/2025 ha chiarito che nel caso in cui il costo dell’optional sia sostenuto dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad operare una trattenuta dall’importo netto corrisposto a titolo di retribuzione. Infatti, tale trattenuta non incide sulla determinazione del valore del fringe benefit, poiché il valore del veicolo concesso in uso promiscuo è soggetto a tassazione ‘al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti’ (art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 2, c. 1 del decreto legislativo in esame).
Estensione del regime transitorio
L’art. 2, c. 3 del decreto in esame estende il regime transitorio introdotto dall’art. 1, c. 48-bis della Legge n. 207/2024 prevedendo che i criteri di determinazione del valore del benefit vigenti al 31 dicembre 2024 possano trovare applicazione con riferimento ai veicoli:
La precedente formulazione della disposizione subordinava l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 alla concessione del veicolo al lavoratore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025. L’Agenzia delle Entrate era in seguito intevenuta precisando che laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, fosse concesso a decorrere dal 1° luglio 2025, il valore del benefit sarebbe stato determinato facendo riferimento al valore normale del bene (AdE, circolare n. 10/2025). Tramite l’estensione del regime transitorio in relazione ai veicoli concessi fino al 31 dicembre 2025, il legislatore ha pertanto voluto escludere le ipotesi in cui il valore del fringe benefit auto possa essere determinato applicando il maggiormente oneroso valore normale del bene (Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 148/2026).
Anche con riferimento ai suddetti veicoli, il valore del benefit è incrementato del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Tale regime transitorio risulta altresì applicabile nelle ipotesi in cui i predetti veicoli siano riassegnati successivamente ad altro lavoratore.
Ambito di applicazione
I nuovi criteri di determinazione del valore del fringe benefit auto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con riferimento ai veicoli che non rientrano tra quelli indicati nel predetto art. 1, c. 48-bis della Legge n. 207/2024, ovvero i veicoli ordinati dal datore di lavoro successivamente al 31 dicembre 2024 e concessi al lavoratore nel corso dell’anno 2025.
Con specifico riferimento agli optional installati sui veicoli concessi in uso promiscuo, è invece previsto che le nuove modalità di valorizzazione siano applicabili anche con riferimento ai veicoli i) concessi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024ovvero ii) ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Sono fatte salve le modalità di tassazione degli optional già applicate dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025; in ogni caso, le maggiori imposte eventualmente versate non saranno oggetto di rimborso.
Esempio di determinazione del valore del fringe benefit
Si consideri l’ipotesi in cui in data 3 ottobre 2025 il datore di lavoro conceda al lavoratore in uso promiscuo un autoveicolo a benzina immatricolato il 3 febbraio 2025.
Il valore annuale del relativo benefit – ovvero il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI – è pari a € 2.000,00.
Alla luce della suddetta nuova disciplina: