Con la circolare n. 82/2026, l’INPS fornisce le istruzioni ai fini dell’applicazione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori introdotto dall’art. 1, c. 210-213 della Legge n. 199/2025, al fine di promuovere l’occupazione di madri lavoratrici, in favore dei datori di lavoro del settore privato che assumano, a decorrere dal 1° gennaio 2026, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni.
Ambito di applicazione
L’esonero (introdotto in via strutturale) in esame spetta al datore di lavoro operante nel settore privato che assume, sia a tempo determinato che indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 donne che siano:
- madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, anche in adozione o in affidamento. Tale requisito si cristallizza al memento dell’assunzione, pertanto risulta ininfluente i) la nascita del terzo figlio successiva all’evento incentivato, ii) il compimento di 18 anni da parte di uno dei figli in data successiva all’assunzione incentivata ovvero iii) la presenza di altri figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre abbiano il requisito anagrafico richiesto;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tale nozione si riferisce a lavoratori svantaggiati che ‘negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione’ (D.M. 17 ottobre 2017).
Misura e durata dell’esonero
L’esonero, che costituisce una misura strutturale e non trova applicazione con riguardo a premi e contributi dovuti all’INAIL, è riconosciuto nel limite massimo annuo di € 8.000,00, pari a € 666,66 su base mensile, proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro parziale.
L’incentivo inoltre compete entro il limite massimo di:
- 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, qualora il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Condizioni d’accesso
Il datore di lavoro può accedere all’esonero in esame a condizione di rispettare:
- principi generali per la fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015);
- le disposizioni previste dall’art. 1, c. 1175 della Legge n. 296/2006 in tema di accesso alle agevolazioni contributive.
Compatibilità con altre misure agevolative
La fruizione dell’esonero, che è previsto non sia cumulabile con altri esoneri o aliquote di finanziamento, è in ogni caso compatibile con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni (art. 1, c. 399-400 della Legge n. 207/2024);
- l’esonero della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre (art. 1, c. 180 e 181 della Legge n. 213/2023);
- l’esonero pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite di € 50.000,00 annui, in favore dei datori di lavoro in posseso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.
Presentazione della domanda di esonero
Ai fini dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, la quale avviene mediante apposito conguaglio nelle denunce contributive, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS apposita domanda di ammissione, esclusivamente tramite la compilazione del modulo ‘ELM3’, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di lavoro a tempo parziale nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dell’esonero.