Aprile 22, 2026

Con provvedimento del 26 febbraio 2026, n. 121, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una Società per l’omesso riscontro alle richieste di una lavoratrice che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa, aveva chiesto di i) poter accedere ad informazioni riguardanti il rapporto di lavoro e di ii) cancellare i dati personali a lei riferiti dal sito Internet della Società.
Le condizioni del trattamento lecito dei dati
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilisce che l’interessato (il lavoratore) ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento (il datore di lavoro):
In caso di mancato ottemperamento della richiesta, il titolare del trattamento è tenuto ad informare l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta:
a) dei motivi dell’inottemperanza;
b) della possibilità per l’interessato di proporre reclamo all’Autorità ovvero ricorso giurisdizionale (art. 12, par. 4 del GDPR).
Il caso di specie
Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice aveva esercitato formalmente il diritto all’accesso ai dati contenuti nell’ultimo contratto di lavoro stipulato con la Società, richiedendo al tempo stesso la cancellazione dei dati a sé riferiti e ancora presenti sul sito Internet aziendale (foto, numero di cellulare e indirizzo e-mail aziendale).
A seguito dell’omesso riscontro alla richiesta da parte della Società per un periodo superiore ad un mese dalla suddetta formale richiesta, la lavoratrice ha presentato reclamo presso l’Autorità Garante.
Diritto d’accesso ai dati personali
Se certamente appare condivisibile a chi scrive la posizione dell’azienda che aveva giustificato l’omesso riscontro all’istanza della lavoratrice, sostenendo che il contratto di lavoro era già – per ovvie ragioni – nella sua disponibilità, non lo è quanto argomentato dall’Autorità circa la mancanza di limitazioni rispetto alle informazioni oggetto di richiesta di accesso da parte dell’interessato prevista dall’attuale normativa.
Infatti, secondo gli orientamenti dell’Autorità (da ultimo, si veda il provvedimento 11 settembre 2025, n. 571), il lavoratore interessato può esercitare il predetto diritto d’accesso anche in relazione a dati che dovrebbero già essere nella sua disponibilità.
Tale posizione, oltre a non trovare riferimento specifico nell’attuale impianto normativo, che non limita ma nemmeno amplia ingiustificatamente tale diritto dell’interessato, appare oltremodo garantista e perfettamente in linea con la tendenza ultima del nostro Garante volta
e
in un contesto nel quale nelle decisioni assunte dall’Autorità sono chiaramente visibili aspetti discrepanti, se non addirittura contradditori tra loro, che minano il giusto contemperamento di interessi contrapposti (del datore di lavoro e del lavoratore).
Diritto alla cancellazione dei dati personali
Con riguardo, invece, al diritto alla cancellazione dei dati personali dell’interessato, si evidenzia che l’omessa cancellazione dei dati della lavoratrice dal sito Internet aziendale per oltre un mese dalla formale richiesta – ha di fatto configurato una chiara violazione:
L’intervento dell’Autorità
Ad esito del procedimento, l’Autorità ha accertato che la condotta della Società costituisce violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d), 12, 15 e 17 del GDPR.
Risultano altresì essere violati i generali principi di i) liceità, ii) correttezza e iii) trasparenza (art. 5, par. 1 lett. a) del GDPR).
In ragione delle violazioni accertate, il Garante ha disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a € 3.000,00 (art. 83, par. 5, lett. a) e b) del GDPR e art. 18 della Legge n. 689/1981).