Legge annuale delle PMI – Novità su lavoro e contratti di rete

Il 7 aprile 2026 entrerà in vigore la legge sulle PMI, contenente una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e incentivare il ricambio generazionale nonché ad agevolare la sottoscrizione di contratti di rete di imprese e promuovere le aggregazioni di microimprese e PMI.
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La Legge n. 34/2026, in vigore a decorrere dal 7 aprile 2026, introduce disposizioni volte a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) dal punto di vista organizzativo e finanziario.  

Ferme restando le novità relative all’accesso al credito bancario, alla lotta alle false recensioni nel settore turistico, alla disciplina in materia di start-up innovativa nonché alle misure di sostegno, anche finanziario, di determinati settori economici – come, ad esempio, il settore della moda, dell’artigianato, del settore ‘Hotellerie, Restaurant, Café/Catering’ (HORECA) -, il presente intervento limita il proprio ambito d’analisi alle disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro in relazione a: 

  • la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 
  • le aggregazioni di microimprese e PMI e al loro funzionamento; 
  • l’accompagnamento alla pensione e al ricambio generazionale; 
  • le agevolazioni fiscali per le reti d’imprese. 

Ove non diversamente specificato, i riferimenti normativi sono rivolti alla Legge n. 34/2026.  

Accompagnamento alla pensione e ricambio generazionale (art. 6) 

Per gli anni 2026 e 2027, al lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) – nonché alle sue forme esclusive e sostitutive ovvero alla Gestione Separata – e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro del settore privato che occupa fino a 50 addetti, è concessa la possibilità, in via sperimentale, di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, concordando con il datore di lavoro una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50% attraverso apposite clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese. 

La predetta facoltà è concessa a condizione che il lavoratore sia in possesso di: 

  • un’anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996; 
  • requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (art. 24, c. 6-7-10 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazione, dalla Legge n. 214/2011).  

Sul punto, è opportuno precisare come l’art. 1, c. 185-193 della Legge n. 199/2025 abbia adeguato i requisiti d’accesso al sistema pensionistico alla revisione della speranza di vita individuata dall’ISTAT, incrementando i requisiti soggettivi necessari ad accedere ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2028.  

Al lavoratore interessato è riconosciuta la facoltà di conseguire i suddetti requisiti pensionistici – e accedere ad un’unica pensione – tramite il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, in relazione alle sole gestioni amministrate dall’INPS secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 243, 245 e 246 della Legge n. 228/2012. 

La verifica del raggiungimento dei predetti requisiti è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda. 

Nel limite delle risorse finanziarie stanziate (art. 6, c. 5 e 6), a decorrere dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data dell’effettivo pensionamento del lavoratore, se anteriore, al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale sono riconosciuti i vantaggi di seguito indicati: 

a) un esonero totale dal versamento della quota di contribuzione previdenziale posta a carico del lavoratore stesso nel limite massimo annuo di € 3.000,00, riparametrato su base mensile; 

b) l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita dal lavoratore per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. In altri termini, con riferimento ai periodi di riduzione dell’orario di lavoro è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. 

All’INPS è affidato il monitoraggio delle domande; qualora detto limite risulti raggiunto, anche in via prospettica, non saranno accolte ulteriori istanze. 

Si resta in attesa di istruzioni operative di maggior dettaglio che, si confida, saranno rese a breve dall’Istituto.  

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 10 e 11)  

Sono apportate modificazioni alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e che non mancheranno di produrre riflessi operativi sull’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione (SPP) non solo in relazione alle microimprese e PMI, ma con riguardo altresì alle imprese di grandi dimensioni.  

Con particolare riferimento alla disciplina della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la legge in esame: 

  • estende l’obbligo di formazione anche nei confronti del lavoratore interessato da trattamenti di integrazione salariale, siano essi caratterizzati da sospensione dell’attività lavorativa che da riduzione dell’orario di lavoro (art. 10, c. 1 lett. b) punto 1)). Laddove tale lavoratore rifiuti di frequentare il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso decadrà dal diritto a beneficiare del trattamento d’integrazione salariale (art. 10, c. 2); 
  • prevede che le attività di addestramento dei lavoratori debbano consistere, oltre che nella prova pratica sul corretto utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro in sicurezza. Fermo restando l’obbligo di tracciamento in un apposito registro, tali attività possono essere effettuate anche tramite l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (art. 10, c. 1 lett. b) punto 2)). 

In raccordo con quanto già disposto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017 in materia di tutela della salute e sicurezza in tema di lavoro agile, l’art. 11 della legge in esame apporta modifiche all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che, con riferimento all’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore – e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Detta informativa è fatto obbligo sia consegnata al lavoratore interessato con cadenza almeno annuale. 

La violazione di tale obbligo è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96. 

Aggregazioni di microimprese e PMI (art. 4)  

Le imprese finalizzate al coordinamento delle aggregazioni di microimprese e PMI e a favorirne la capacità innovativa e la competitività sul mercato, denominate ‘centrali consortili’, sono riconosciute quali ‘enti mutualistici di sistema’.  

Il funzionamento di tali enti sarà disciplinato mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi che realizzino i seguenti criteri direttivi: 

  • introduzione di meccanismi di promozione dell’offerta di lavoro e misure volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;  
  • previsione di compiti di formazione dei lavoratori nonché di monitoraggio costante della gestione dei fattori di rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’INAIL; 
  • promozione di sinergie di filiera, quali la co-datorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale; 
  • promozione dell’attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;  
  • previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione ai fini dell’accesso della centrale consortile alle procedure di affidamento di contratti pubblici; 
  • introduzione dell’obbligo di certificazione del bilancio. 

Misure finanziarie per la valorizzazione della filiera della moda (art. 3) 

È stabilito che risorse finanziarie fino a 100 milioni di euro affluiranno in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo proposti da PMI del settore della moda appartenenti alla filiera della moda.  

Mediante apposito decreto ministeriale saranno definite condizioni e modalità volte a disciplinare l’accesso a tali risorse e a valorizzare l’integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, favorendo l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato. 

Contratti di rete di imprese (art. 1) 

Al fine di incentivare la sottoscrizione da parte delle imprese di contratti di rete (art. 3, c. 4-ter e ss. del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2009), è previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle predette imprese al fondo patrimoniale comune non concorra, nel limite di 1 milione di euro annui, alla formazione del reddito.  

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