Aprile 22, 2026

Con l’art. 14, c. 1 del D.L. n. 38/2026, il legislatore ha disposto la riduzione da 6 a 2 punti percentuali della maggiorazione del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari al fine di determinare l’interesse di differimento e di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi obbligatori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 13, c. 1 del D.L. n. 402/1981 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 537/1981).
In forza della predetta disposizione, con la circolare n. 39/2026 l’INPS ha precisato che il tasso d’interesse di i) dilazione e ii) differimento per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge è determinato in misura pari al 4,15% a decorrere dal 28 marzo 2026.
Tale tasso è definito applicando la suddetta maggiorazione del 2% al tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) – trattasi dell’ex Tasso Ufficiale di Riferimento – determinato in misura pari al 2,15% mediante decisione di politica monetaria assunta dalla Banca Centrale Europea (BCE) il 5 giugno 2025.
Per quanto concerne le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, l’INAIL al momento non ha ancora reso le proprie indicazioni.
Tasso di dilazione e differimento
Con riferimento alle istanze di regolarizzazione rateale presentate alla competente sede dell’INPS successivamente al 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione applicato ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è quindi pari all’4,15% annuo.
Ai piani di ammortamento già emessi e notificati dall’Istituto al 27 marzo 2026 continua a trovare applicazione il previgente tasso di interesse, indicato dallo stesso INPS con circolare n. 100/2025.
Nel caso in cui l’Istituto autorizzi il differimento del termine di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta, il tasso d’interesse applicato è pari all’4,15% a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026 (art. 2, c. 11 del D.L. n. 338/1989).