Introduzione
Mediante circolare 16 maggio 2023, n. 45, l’INPS ha reso precisazioni e definito le istruzioni operative con riguardo a quanto disposto dall’art. 1, c. 359 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per effetto del quale a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura dell’indennità riconosciuta al genitore lavoratore subordinato per un solo mese di congedo parentale non trasferibile è elevata dal 30 all’80 per cento della retribuzione.
Condizioni per la fruizione della maggiore indennità
Il più favorevole criterio di determinazione dell’indennità più sopra brevemente descritto è applicato, come detto, in relazione ad un solo mese di congedo parentale non trasferibile, a condizione che:
- esso sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in adozione o affidamento);
- trattasi di un periodo di congedo parentale riferito ad un bambino in relazione al quale il congedo di maternità (artt. 16-27 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) o il congedo alternativo od obbligatorio di paternità (artt. 27-bis e 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) siano stati fruiti, anche per un solo giorno, successivamente al 31 dicembre 2022.
Il mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento, e che ovviamente compete con riferimento a ciascun figlio, può essere:
- ripartito tra i genitori, anche per periodi coincidenti, purché entrambi siano lavoratori subordinati;
- fruito frazionatamente in ragione di mesi, giorni o in modalità oraria.
Fermo restando quanto sopra, i successivi 8 mesi di congedo parentale fruiti entro il dodicesimo anno di vita del bambino sono indennizzati nella misura del 30 per cento della retribuzione.
Il decimo e l’undicesimo mese di congedo sono indennizzati solo quando il reddito del genitore lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata solo per via telematica accedendo, tramite SPID, all’apposita sezione del sito istituzionale dell’INPS ovvero mediante il Contact Center integrato o il patronato.
Criteri di compilazione del flusso UniEmens e operazioni di conguaglio
Con la citata circolare 16 maggio 2023, n. 45, sono stati istituiti i nuovi codici evento di seguito riportati:
- ‘PG0’ [‘Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino’];
- ‘PG1’ [‘Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino’].
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, a decorrere dalla mensilità di luglio 2023 sarà valorizzato il <CodiceCausale> ‘L328’ [‘Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197’] in <DenunciaIndividuale>, <InfoAggcausaliContrib>.
Qualora le operazioni di conguaglio interessino eventi collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023 devono essere utilizzati i codici evento già in uso; con riguardo a detti eventi, l’Istituto offrirà le opportune precisazioni con successivo messaggio.
Nel caso di trasmissione di flussi regolarizzativi che afferiscano a periodi compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, sono utilizzati i codici evento/conguaglio in uso.
Solo in relazione agli eventi occorsi successivamente al 30 giugno 2023, saranno utilizzati i codici evento/conguaglio validi a far tempo dal 1° luglio 2023.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.