Trattamenti di CIG e NASpI – Massimali per il 2024

Mediante circolare 29 gennaio 2024, n. 25, l’INPS ha reso noti gli importi massimi per l’anno 2024 i) dei trattamenti d’integrazione salariale, ii) dell’indennità di NASpI, v) dell’indennità DIS-COLL e vi) dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Massimale unico del trattamento d’integrazione salariale

L’importo massimo mensile del trattamento d’integrazione salariale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2024 è stato incrementato in ragione della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e di operai e impiegati come previsto dall’art. 3, c. 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione pari a 5,84% ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 41/1986:

  • Importo lordo: € 1.392,89
  • Importo netto: € 1.311,56

Nell’ipotesi in cui il trattamento d’integrazione salariale sia riconosciuto beneficio di lavoratori d’imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detto importo è incrementato nella misura del 20% (art. 2, c. 17 della Legge n. 549/1995).

  • Importo lordo€ 1.671,48
  • Importo netto€ 1.573,86

La citata circolare individua altresì gli importi dei massimali mensili previsti per l’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito nonché per l’assegno emergenziale del Fondo Credito e del Fondo Credito Cooperativo.

Indennità di disoccupazione (NASpI)

Come noto, l’indennità mensile NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore avente titolo negli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione maturate nel suddetto periodo e moltiplicata per 4,33 come previsto dall’art. 4, c. 1 del D.Lgs. n. 22/2015.

La retribuzione mensile così determinata è confrontata con un valore di riferimento pari a € 1.425,21 per l’anno 2024.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia: 

  • pari o inferiore al valore di riferimento di € 1.425,21, l’indennità mensile NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile;
  • superiore a € 1.425,21, l’indennità è pari al 75% di € 1.425,21, incrementata di un’ulteriore somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’anzidetto valore di riferimento.   

Per l’anno 2024, al netto della riduzione pari a 5,84%, l’indennità mensile NASpI non può in ogni caso superare – ai sensi dell’art. 4, c. 2 del D.Lgs. n. 22/2015 – l’importo mensile massimo di € 1.550,42.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Per l’anno 2024, il valore di riferimento per il calcolo dell’indennità DIS-COLL – prevista dall’art. 15, c. 4 del D.Lgs. n. 22/2015 – è pari a € 1.425,21 ().

Al netto della riduzione pari a 5,84%, l’indennità mensile DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di € 1.550,42.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Il reddito considerato ai fini della determinazione dell’indennità in parola è pari, per l’anno 2024, a € 1.425,21 (art. 66, c. 12 del D.L. n. 73/2021); l’indennità non può in ogni caso superare il limite di € 1.550,42.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Per l’anno 2024, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è pari a € 12.000,00 (art. 1, c. 144, lett. d) della Legge n. 213/2023).

L’importo mensile dell’indennità ISCRO per l’anno 2024:

  • non può essere inferiore a € 250,00;

e

  • non può essere superiore a € 800,00 (art. 1, c. 148 della Legge n. 213/2023).

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