Novembre 13, 2024
Come noto, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto, come misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l’Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Unitamente ai nuovi strumenti di sostegno al reddito, la norma ha altresì previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.
La richiesta va presentata sul portale delle agevolazioni presente sul sito INPS attraverso un modulo di prossima pubblicazione.
Si precisa che dette agevolazioni spettano nei limiti dei fondi stanziati.
Datori di lavoro che possono accedere all’esonero
L’esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e del settore agricolo, ivi compresi:
Rapporti di lavoro esonerabili
L’esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con:
L’ esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’assunzione riguarda soggetti già beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Non è estendibile a coloro che hanno inoltrato istanza per il riconoscimento dei trattamenti ma non li hanno ancora percepiti.
Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.
Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i rapporti di lavoro:
Condizioni di accesso
L’esonero è riconosciuto esclusivamente nelle ipotesi di sussistenza delle già note condizioni generali e specifiche:
Inoltre, l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato genera la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Misura e durata dell’esonero
L’agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti.
Restituzione dell’incentivo
Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Ciò vale anche per i lavoratori in prova.
Sono esclusi i casi di dimissioni per giusta causa e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo non dichiarati illegittimi.
Anche il recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito. Solo nelle ipotesi di contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il recesso per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa, non genera la restituzione dell’incentivo fruito.
La restituzione dell’incentivo fruito non opera, invece, nel caso in cui il datore di lavoro decida di risolvere il rapporto di lavoro, in applicazione di clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto lavorativo prevista dal contratto collettivo, al raggiungimento dell’età pensionabile del dipendente.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
L’esonero contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l’intero importo – quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis” di settore nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti).
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, laddove si tratti di persone con disabilità, è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili (art. 13 L. 68/99), nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.
L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.
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