Pensioni: quadro normativo dal 2024

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (1), ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, numerose disposizioni che, senza prevedere significativi elementi di novità, intervengono sul preesistente impianto normativo in materia pensionistica, prorogando la vigenza di taluni istituti e apportando modificazioni che in genere prevedono più severe condizioni ai fini dell’accesso al trattamento di pensione anticipata.
Sebbene non sia compreso nell’ambito d’intervento della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è
opportuno precisare che, alla luce di quanto dedotto nella nota del Presidente dell’Istat del 7
giugno 2023, n. 1684104/23, la variazione della speranza di vita ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio 2025 è pari -0,11 decimi di
anno, corrispondente ad una variazione negativa pari ad un mese. (2)
Dunque, in tema di pensione di vecchiaia (3) la vigenza dei requisiti d’età anagrafica e d’anzianità contributiva validi sino al 31 gennaio 2024 – e stabiliti rispettivamente in 67 anni di età e 20 anni di contribuzione presso le forme di previdenza obbligatoria – è estesa, a motivo dell’anzidetta
variazione negativa della speranza di vita, sino al 31 dicembre 2026.
Per quanto concerne la pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, è confermato il disposto di cui all’art. 15, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n.
4, per effetto del quale sino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita non trovano
applicazione al requisito contributivo stabilito per accedere al trattamento di pensione. (4)
Il presente intervento, che esclude dal proprio ambito d’esame le disposizioni introdotte con riferimento al rapporto d’impiego nella Pubblica Amministrazione e le norme afferenti alla perequazione automatica dei trattamenti di pensione, mira a tratteggiare gli effetti prodotti dalle disposizioni dettate dalla citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 su un quadro normativo che, come
accennato, in via generale risulta essere inasprito.
Ove non diversamente indicato, ogni riferimento normativo contenuto nel presente intervento deve
intendersi vòlto alla richiamata legge 30 dicembre 2023, n. 213.


Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)


A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’art. 1, comma 139 introduce modificazioni in materia di
pensione anticipata flessibile, estendendo al 31 dicembre 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’art. 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, seppur con significative variazioni.
Infatti, è previsto che il lavoratore iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps nonché alla Gestione separata (5) ha titolo ad accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile, liquidato secondo il sistema
contributivo, quando abbia un’età anagrafica di almeno 62 anni e possa vantare un’anzianità
contributiva minima di 41 anni. (6)
Qualora gli anzidetti requisiti soggettivi siano raggiunti entro il 31 dicembre 2024, il lavoratore può in ogni caso esercitare il diritto al pensionamento anche successivamente a detto termine. (7)
In relazione al lavoratore che abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2023 (8),
il trattamento di pensione anticipata flessibile non può superare il valore lordo mensile pari a
cinque volte il trattamento minimo di pensione (9) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. (10)
Diversamente, dicasi con riguardo al lavoratore che maturi i requisiti per accedere al trattamento
di pensione anticipata flessibile entro il 31 dicembre 2024, (11) in tal caso, il trattamento di
pensione è determinato secondo le sole regole di calcolo del sistema contributivo (12) e il suo valore lordo non può superare il limite pari a quattro volte il trattamento minimo di pensione (euro
2.394,44).
Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per l’intero periodo d’anticipo del
pensionamento rispetto al momento di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Con riferimento alla pensione anticipata flessibile, sono introdotte modificazioni di rilievo anche in relazione alla decorrenza del trattamento, distinguendo le ipotesi di conseguimento del
diritto alla pensione i) entro il 31 dicembre 2023 ovvero ii) nel periodo compreso tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2024.
Nel primo caso, il diritto al trattamento pensionistico si perfeziona una volta che siano trascorsi
tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, mentre nella seconda ipotesi il diritto
matura solo quando siano trascorsi sette mesi dal loro raggiungimento. (13)
È peraltro invariata la disposizione per effetto della quale il conseguimento dei requisiti soggettivi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile non consente comunque al lavoratore di beneficiare della prestazione denominata “isopensione”. (14)
Ferme restando le modificazioni apportate dall’art. 1, comma 139, che peraltro non comportano alcuna variazione al regime di incumulabilità del trattamento di pensione anticipata flessibile
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo di cui all’art. 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio
2019, n. 4, devono intendersi confermate, ove compatibili con il nuovo assetto normativo, le
precisazioni già rese in sede di prassi. (15)


Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori


L’art. 1, comma 140 introduce nell’art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 un
espresso rinvio alla disciplina vigente in tema di pensione anticipata flessibile, stabilendo che il
lavoratore che abbia maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione
“quota 103” può rinunciare all’accredito contributivo della quota della contribuzione di previdenza posta a proprio carico, facendo venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento di tale contribuzione a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
L’importo corrispondente alla suddetta quota di contribuzione è corrisposto al lavoratore e costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Mediante apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio 2024, saranno disciplinate le modalità di attuazione della citata disposizione

Opzione Donna

L’art. 1, comma 138 apporta modificazioni ai requisiti previsti di cui all’art. 16, comma 1-bis,
del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ai fini dell’accesso al trattamento di pensione anticipato “opzione
donna”, senza modificare il meccanismo giuridico di funzionamento dell’istituto.
Più precisamente, il diritto ad accedere a tale trattamento di pensione anticipata, determinato
applicando le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180,
è riconosciuto alla lavoratrice che entro il 31 dicembre 2023 abbia:
1) maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
2) raggiunto un’età anagrafica di almeno 61 anni, in luogo del sessantesimo anno d’età previsto
per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2022. Tale requisito
è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, qualora la lavoratrice:

  • assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La riduzione opera altresì nell’ipotesi in cui la lavoratrice assista un parente o un affine di secondo grado convivente e con disabilità in condizione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il settantesimo anno d’età oppure siano anch’essi colpiti da una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti;
  • abbia una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74% e accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • sia stata licenziata o risulti essere in forza presso un’impresa per la quale è stato attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura a ciò deputata ai
    sensi dell’art. 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, la riduzione
    massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
    Le elencate condizioni di cui al punto 2) che precede devono ovviamente intendersi tra loro alternative.
    Come accennato, non sono apportate modificazioni né al sistema di calcolo del trattamento
    pensionistico né alle disposizioni già vigenti al 31 dicembre 2023 in tema di decorrenza del trattamento stesso. (16)

Pensionamento anticipato poligrafici

L’art. 1, comma 141 dispone la proroga per l’anno 2024 della disciplina transitoria già vigente per il periodo 2020-2023 di cui all’art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che consente ai lavoratori poligrafici i) d’imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici
nonché ii) d’imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di accedere al trattamento di pensione anticipata a condizione che possa essere vantata un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, in luogo del più elevato requisito di 38 anni previsto dal regime ordinario di cui all’art. 37, comma 1, lett. a) della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Come noto, con riferimento agli anni compresi tra il 2020 e il 2023, il ciato art. 1, comma 500,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che a tale misura di pensionamento anticipato
hanno potuto accedere i lavoratori delle suddette imprese stampatrici ed editrici che, in ragione di
una crisi di durata non superiore a 24 mesi (17), abbiano presentato entro il 31 dicembre 2023 al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale.

Dunque, stando ad un’interpretazione letterale della disposizione in esame, la disciplina transitoria è estesa ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario d’integrazione salariale
che entro il 31 dicembre 2024, e comunque entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario d’integrazione salariale (18), raggiungano il prescritto requisito di anzianità contributiva per il pensionamento anticipato.
Affinché possa essere assicurata l’effettiva attuazione della proroga della disciplina transitoria è
autorizzata la spesa massima di:

  • 10,4 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 10,5 milioni di euro sia per l’anno 2025 che per l’anno 2026;
  • 2,4 milioni di euro per l’anno 2027. (19)

Ribadendo che alla disciplina transitoria è possibile accedere solo se il piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi sia stato presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 dicembre 2023, è altresì opportuno precisare che, secondo
orientamenti già espressi in sede di prassi, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva che dà titolo ad accedere al pensionamento anticipato concorrono anche i contributi figurativi, volontari e da riscatto. (20)

Risorse per il prepensionamento dei giornalisti

L’art. 1, comma 318 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria provvede a sostenere gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti
da imprese del settore dell’editoria.

Diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata per coloro che vantano un’anzianità contributiva
solo successivamente al 31 dicembre 1995

L’art. 1, comma 125 introduce modifiche significative in tema di pensione di vecchiaia e anticipata.
Come noto, sino al 31 dicembre 2023 il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è stato acquisito quando l’interessato con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995
ha potuto vantare un’anzianità contributiva di almeno 20 anni in una forma assicurativa obbligatoria e sempre che l’importo della pensione sia risultato essere pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. (21)
A far tempo dal 1° gennaio 2024, il valore di detto parametro è ridotto da 1,5 a 1,0 ed è conseguentemente ridotta la misura minima del trattamento di pensione maturato ai fini della maturazione del diritto a beneficiare del trattamento di pensione di vecchiaia. Infatti, è previsto che,
fermo restando l’inalterato requisito dell’anzianità contributiva, il lavoratore il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 acquisisca il diritto a beneficiare di tale trattamento a condizione che la misura di esso non sia inferiore all’importo dell’assegno sociale vigente. (22)
Con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorra successivamente al 31
dicembre 1995, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito una volta che sia stato
risolto il rapporto di lavoro in essere se i) è maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10
mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne e ii) al raggiungimento del 64mo anno di
età e sempre che:

a) risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
b) la prima rata di pensione sia d’importo almeno pari a:

  • 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale;
  • 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale nell’ipotesi in cui trattasi di una lavoratrice con
    un figlio;
  • 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno qualora trattasi di una lavoratrice con due o più figli. (23)

È altresì previsto che il trattamento di pensione anticipata:

  • sia riconosciuto per un valore lordo mensile (24) massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo di pensione per le mensilità che precedono il conseguimento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia;
  • inizi ad essere erogato una volta che siano trascorsi tre mesi dalla data di conseguimento dei
    previsti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. (25)
    Il requisito di anzianità contributiva – attualmente pari, come detto, a 20 anni – di cui sopra è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 1 (26)

Pensionamento anticipato e adeguamento alla speranza di vita

L’art. 1, comma 521, opera una riduzione dell’ambito temporale d’applicazione del disposto
di cui all’art. 15, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo che al requisito contributivo stabilito per accedere al trattamento di pensione anticipata sono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita sin dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2027.
L’anzidetta riduzione è altresì stabilita con riguardo ai lavoratori “precoci” che, potendo far
valere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di vita, è previsto possano accedere al trattamento di pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Fermo restando che con riferimento a detti lavoratori l’accesso al pensionamento anticipato è ammesso quando sussistano gli ulteriori requisiti soggettivi individuati dall’art. 1, comma 199, lettere a-d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche con riferimento a detti lavoratori gli incrementi dell’età
pensionabile derivanti dall’aumento della speranza di vita saranno operanti sin dal 1° gennaio
2025 anziché dal 1° gennaio 2027.
Non ha subìto modificazione alcuna la disposizione ai sensi della quale il diritto alla decorrenza del trattamento di pensione anticipata è conseguito solo quando siano trascorsi tre mesi dalla
data di maturazione dei requisiti di età anagrafica
e di anzianità contributiva. (27)

Ape sociale – Proroga della fase sperimentale al 31 dicembre 2024

In forza dell’art. 1, comma 136 è estesa sino al 31 dicembre 2024 la fase sperimentale della misura denominata “Ape sociale” (28), secondo cui il lavoratore iscritto alla Assicurazione generale
obbligatoria, a forme sostitutive ed esclusive di essa o alla Gestione separata (29) che abbia raggiunto l’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi ha diritto a beneficiare di un’indennità sino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per accedere al trattamento di pensione di vecchiaia
sempre che ricorra una delle condizioni di seguito indicate:
a) si trovi in stato di disoccupazione a seguito di
i) cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, ii) dimissioni per giusta
causa o iii) risoluzione consensuale od ancora iv) per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, purché nei 36 mesi che precedono la risoluzione del rapporto di lavoro possa vantare periodi di lavoro subordinato per almeno 18 mesi. Fermi restando i requisiti testé
menzionati, il soggetto interessato è stabilito i) non debba percepire alcuna prestazione per la disoccupazione e ii) debba vantare un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) al momento della richiesta dell’indennità assista da almeno sei mesi i) il coniuge o ii) un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero iii) un parente o un affine di secondo grado convivente con disabilità in situazione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il 70mo
anno d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e
sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) alla luce dell’accertamento condotto dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, risulti ridotta la capacità lavorativa in misura superiore o uguale al 74% e possa vantare un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sia un lavoratore subordinato che al momento
della decorrenza dell’indennità sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e la
cui professione sia inclusa nel novero delle attività di cui all’Allegato C (30) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. (31)
L’indennità di cui sopra non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, bensì
solo con i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite lordo annuo di euro 5.000,00. (32)

Facoltà di riscatto

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, è introdotta, in via sperimentale, la facoltà di riscattare, anche solo in parte, i periodi sino al 31 dicembre 2023 che
siano compresi tra il primo e l’ultimo anno in cui è stata versata o comunque accreditata una
contribuzione di previdenza obbligatoria presso:
1) l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o una forma sostitutiva ed esclusiva della stessa;
2) una Gestione speciale dei lavoratori autonomi;
3) la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (33)
La facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell’interessato – così come dai suoi superstiti ovvero da parenti o affini entro il secondo grado – a condizione che questi:

  • risulti iscritto presso una delle Gestioni previdenziali di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);
  • sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; (34)
  • non sia già titolare di pensione.

Possono formare oggetto di riscatto nelle più sopra richiamate forme assicurative i periodi compresi tra l’anno della prima e dell’ultima contribuzione comunque accreditata, purché detti periodi:

  • siano antecedenti al 1° gennaio 2024;
  • non siano già soggetti ad obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
    La facoltà di riscatto, esercitata a domanda dell’interessato, può riguardare un periodo massimo complessivo, anche non continuativo, non superiore a cinque anni.
    L’onerosità del riscatto è determinata ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997,
    n. 184 (35) in applicazione delle aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime previdenziale nel quale opera il riscatto alla data di presentazione della domanda.
    A tal fine è considerata la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nel corso dei 12 mesi meno remoti che precedono la data di presentazione della domanda. Resta inteso che tale retribuzione imponibile è rapportata al periodo oggetto di riscatto ed è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

L’onere per il riscatto può essere versato all’individuato regime previdenziale:
a) in un’unica soluzione;
b) definendo un piano di rateazione che non può contemplare un numero di rate superiore a 120. Ciascuna rata non può essere d’importo inferiore a euro 30,00. Il piano di rateazione non è
soggetto all’applicazione di interessi di rateizzazione.

La rateazione non è ammessa quando l’esercizio della facoltà di riscatto:

  • mira all’immediata liquidazione del trattamento di pensione, diretta o indiretta,
  • sia determinante ai fini dell’accoglimento della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora detta domanda sia presentata in concomitanza del piano di rateazione, l’importo residuo è versato in un’unica soluzione. (36)

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