Novembre 21, 2024
In forza dell’art. 1, c. 175-176 della Legge n. 213/2023, l’art. 3 del D.L. n. 4/2024, vigente a decorrere dal 19 gennaio 2024, ha introdotto disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria.
Al solo fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze professionali, è infatti stata nuovamente prevista per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria la facoltà di ricorrere alla prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o incorso di autorizzazione, sino al 31 dicembre 2024, per le imprese che:
– gestiscano uno stabilimento industriale di interesse strategico (art. 1 del D.L. n. 207/2012);
– occupino almeno mille lavoratori;
– abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro intrinseca complessità;
– siano soggette ad amministrazione straordinaria, con conseguente prosecuzione aziendale.
Il ricorso in continuità all’ammortizzatore sociale in parola è ammesso per la medesima durata dell’intervento commissariale allo scopo di consentire la gestione delle risorse consentita in sincronia con le norme deflattive del licenziamento nell’ordinamento italiano attraverso iniziative collettive e individuali di ricollocazione.
Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possono essere interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa a rotazione, sempre che non risultino direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza di attività afferenti alla sicurezza.
I trattamenti straordinari d’integrazione salariale in parola sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024; il monitoraggio di detto limite è affidato all’INPS che, nel caso in cui sia raggiunto, anche solo in via prospettica, non accoglierà di ulteriori domande.
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