Con circolare 29 gennaio 2024, n. 25, l’INPS ha stabilito l’importo massimo mensile dell’indennità di Nuova Assicurazione Sociale per I’Impiego (NASpI) in € 1.550,42.
Dunque, per l’anno 2024, l’importo del ticket di licenziamento è pari a € 635,67 (41% di € 1.550,42) per ciascun periodo di dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore nel triennio antecedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2, c. 31-35 della Legge n. 92/2012).
Pertanto, nel caso di un rapporto di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi, l’importo massimo del ticket di licenziamento è pari a € 1.907,01.
Ambito di applicazione
Il contributo in esame è dovuto quando il lavoratore abbia il diritto a beneficiare dell’indennità di NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Più precisamente, il datore di lavoro è tenuto al versamento di detto contributo nei seguenti casi:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della Legge n. 604/1966);
- recesso del datore di lavoro per giusta causa (art. 2119 del cod. civ.);
- dimissioni del lavoratore per giusta causa (art. 2119 del cod. civ.);
- dimissioni del lavoratore rassegnate nell’arco dei 3 mesi successivi al trasferimento d’azienda (art. 2112, c. 4 del cod. civ.);
- recesso del datore di lavoro con preavviso (art. 2118 del cod. civ.) ovvero durante il periodo di prova o al termine di questo o a conclusione del contratto di apprendistato (art. 42, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2015);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 7 della Legge n. 604/1966);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (MLPS, interpello 24 aprile 2015, n. 13);
- risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito del contratto di espansione ai sensi dell’art. 41, c. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (INPS, circ. 24 marzo 2021, n. 48 e circ. 19 marzo 2020, n. 40);
- licenziamento collettivo (Legge n. 223/1991);
- dimissioni della madre lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di gravidanza e sino al compimento del primo anno d’età del figlio (art. 55, c. 1 del D.Lgs. n. 151/2001);
- dimissioni del padre lavoratore che abbia fruito del periodo di congedo di paternità intervenute sino al compimento di un anno di età del figlio (art. 55, c. 2 del D.Lgs. n. 151/2001);
- risoluzione del rapporto di lavoro determinato dal rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso un’altra sede aziendale, poiché sita ad una distanza superiore a 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero raggiungibile dallo stesso con mezzi di trasporto pubblico in un tempo medio superiore a 80 minuti (INPS, mess. 26 gennaio 2018, n. 369).
Criteri di determinazione della misura del ticket di licenziamento
Come noto, è stabilito che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo (ticket di licenziamento) pari al 41% del massimale mensile dell’indennità NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturata dallo stesso nel corso dei 3 anni che precedono la data di risoluzione del rapporto (art. 2, c. 31-35 della Legge n. 92/2012).
L’ammontare del contributo in esame:
- non è correlato alla retribuzione percepita dal lavoratore;
- prescinde dalla tipologia del rapporto di lavoro, sia esso a tempo parziale o pieno; è calcolato, come detto, in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Ai fini del calcolo dell’indennità, si considera come mese intero quello durante il quale il rapporto di lavoro si sia protratto per almeno 15 giorni. I mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo sono in ogni caso considerati mesi interi a prescindere dal numero di giorni di lavoro effettivi (INPS circ. 19 marzo 2020, n. 40).
Fermo restando quanto sopra, si consideri ad esempio l’ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato 28 mesi (ossia 2 anni e 4 mesi) di anzianità aziendale alla data della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel 2024; in tal caso, il contributo dovuto è pari a € 1.483,23, ottenuto applicando la seguente formula: (2 + 4/12) x (41% x € 1.550,42).
Con riguardo ai criteri di determinazione del ticket di licenziamento è altresì opportuno precisare che:
- l’importo del contributo deve essere moltiplicato per 3 volte nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, c. 9 della Legge n. 223/1991 non sia stata oggetto di accordo sindacale (art. 2, c. 35 della Legge n. 92/2012);
- l’aliquota percentuale è elevata dal 41% all’82% nel caso in cui la risoluzione del rapporto sia avvenuta nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo e il datore di lavoro rientri nel campo d’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015 e art. 1, c. 237 della Legge n. 205/2017).
Il contributo deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese nel corso del quale si è risolto il rapporto di lavoro (INPS, circ. 19 marzo 2020, n. 40).