Esonero contributivo IVS 2024 – Istruzioni operative

Inquadramento

L’INPS ha offerto le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo applicabile, in via eccezionale e con riferimento ai soli periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, nella misura di 6 o 7 punti percentuali con riferimento alla quota di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) posta a carico del lavoratore subordinato (art. 1, c. 15 della Legge n. 213/2023 e INPS, circ. n. 11/2024).

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero compete nella misura di:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo lordo mensile di € 2.692,00, al netto del rateo di tredicesima. Ove la retribuzione mensile corrisposta in uno dei mesi compresi tra gennaio e dicembre 2024 superi il testé indicato limite di € 2.692,00, per detto mese l’esonero contributivo non compete. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel mese di riferimento non sa superata, al netto del rateo di tredicesima, una retribuzione imponibile lorda pari a € 2.692,00 e l’aliquota IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, detta aliquota sarà ridotta di 6 punti percentuali e, dunque, rideterminata nella misura di 3,19 punti percentuali;
  • 7 punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo lordo mensile di € 1.923,00, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero contributivo non compete in relazione al mese in concomitanza del quale sia stata corrisposta una retribuzione lorda mensile eccedente il suddetto limite di € 1.923,00. Dunque, laddove nel mese di riferimento non sia superato, al netto del rateo di tredicesima, il limite di retribuzione lorda imponibile di € 1.923,00 e l’aliquota IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, detta aliquota potrà essere ridotta di 7 punti percentuali e, dunque, rideterminata nella misura di 2,19 punti percentuali.

È opportuno precisare che gli anzidetti limiti mensili di € 2.692,00 e di € 1.923,00 sono riferiti al rapporto di lavoro unitariamente considerato anche nel caso in cui le intervenute variazioni al rapporto di lavoro comportino la trasmissione di più denunce mensili (trattasi, ad esempio, dell’ipotesi di trasformazione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del cod. civ.).

Diversamente dicasi nell’ipotesi d’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro in corso di mese: in tal caso, l’esonero contributivo trova autonoma applicazione con riferimento ad entrambi i rapporti di lavoro.

Qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato, l’esonero contributivo è riconosciuto autonomamente in relazione a ciascun rapporto di lavoro. 

L’esonero contributivo in parola non trova applicazione con riguardo alla tredicesima mensilità, sia quando essa sia corrisposta in un’unica soluzione così come nell’ipotesi in cui sia corrisposta ratealmente. Analogamente, dicasi con riguardo alla quattordicesima mensilità.

L’esonero in esame non trova applicazione con riferimento a competenze di fine rapporto corrisposte:

  • nel corso del 2024 ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2023;
  • nel corso del 2025 al lavoratore il cui rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2024.

L’esonero non trova altresì applicazione con riguardo agli emolumenti erogati nel 2025 nonostante siano riferiti al 2024.

Compatibilità dell’esonero con altri incentivi 

L’esonero compete anche nell’ipotesi in cui siano applicati con riferimento al medesimo lavoratore esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, seppur nel limite della contribuzione complessivamente dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Il regime esonerativo in parola non è cumulabile con l’esonero previsto per le lavoratrici madri con figli (art. 1, c. 180-182 della Legge. n. 213/2023).

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