Dimissioni per fatti concludenti – Chiarimenti dalla giurisprudenza

In riferimento ad un caso di cessazione del rapporto di lavoro, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Milano è intervenuto sul meccanismo giuridico delle dimissioni per fatti concludenti introdotto dall’art. 19 della Legge n. 203/2024 offrendo un orientamento giurisprudenziale – preferibile rispetto a quello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – sulla corretta applicazione dell’istituto.  

Come noto, l’art. 26, c. 7-bis del D.Lgs. n. 151/2015, inserito in forza dell’art. 19 della predetta legge, dispone che il rapporto di lavoro subordinato in essere deve intendersi risolto per volontà del lavoratore nell’ipotesi in cui questi abbia protratto la propria assenza dal lavoro oltre: 

  • il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
  • il quindicesimo giorno, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato non detti una propria disciplina in materia. 

Attraverso la pronuncia in oggetto, il Tribunale chiarisce che il termine di riferimento per stabilire dopo quanti giorni di assenza ingiustificata è presumibile la volontà del lavoratore di dimettersi rimane quindi quello previsto dal CCNL, mentre il termine legale previsto dall’art. 19 della richiama legge opera solamente ‘in mancanza di una previsione contrattuale’. 

Nel rinviare alla contrattazione collettiva, infatti, attraverso la disposizione in esame il legislatore non fa altro che modificare la qualificazione giuridica degli effetti dell’assenza prolungata del lavoratore, trasformandola da presupposto del licenziamento da parte del datore di lavoro a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore stesso di recedere dal rapporto. Pertanto, non trova accoglimento la tesi della parte ricorrente secondo la quale tale termine avrebbe una funzione puramente disciplinare. 

Tale condivisibile orientamento da parte della giurisprudenza di merito si innesta nel più ampio dibattito applicativo che coinvolge fin dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della suddetta legge) sia gli operatori economici che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento al termine di assenza ingiustificata al superamento del quale il lavoratore è considerato dimesso per fatti concludenti. 

Con circolare n. 6/2025, il Dicastero aveva infatti offerto un primo orientamento relativo alla corretta applicazione della disciplina in oggetto, indicando come, in virtù del principio generale secondo cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge, il termine di assenza ingiustificata indicato diversamente dal CCNL sia applicabile solo qualora questo risulti superiore a quello di legge. 

Successivamente, in risposta ad alcuni quesiti posti in materia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, lo stesso Dicastero aveva precisato che il CCNL può certamente individuare un termine eventualmente superiore a 15 giorni, ma non inferiore in quanto potrebbe pregiudicare ‘l’indispensabile esigenza di tutela del lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo priva di una adeguata giustificazione’ (Nota del 10 aprile 2025, n. 2504). 

In occasione di tale ultimo chiarimento il Dicastero aveva peraltro ammesso, destando non poche perplessità, che ‘ove si consolidassero interpretazioni giurisprudenziali difformi sul punto, sarà cura di questa Amministrazione rivedere la soluzione prospettata’

Tags

Lascia un commento

Your email address will not be published.

- Advertisement -