Novembre 17, 2025

Con nota n. n. 14744/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che l’obbligo di convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) delle dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza ovvero dai lavoratori genitori entro i primi tre anni di vita del bambino (art. 55, c. 4 del D.Lgs. n. 151/2001) trova applicazione anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante il periodo di prova.
Rientrando nel quadro normativo posto a tutela dei diritti dei lavoratori correlati alla maternità e alla paternità, il suddetto obbligo di convalida costituisce uno strumento finalizzato a:
Pertanto, in quanto misura di carattere generale e non essendo espressamente contemplato dall’ordinamento alcun limite per la sua applicazione, l’obbligo di convalida in oggetto risulta operante anche nell’ipotesi di dimissioni presentate durante il periodo di prova.
Come noto, è previsto che siano soggette a convalida da parte del servizio ispettivo dell’ITL sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato che le dimissioni presentate:
Tale convalida costituisce condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione del rapporto (art. 55, c. 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 151/2001).
Il vigente regime ordinario di convalida prevede la possibilità per la lavoratrice o il lavoratore dimissionario di effettuare il colloquio ‘a distanza’ con il personale dell’ITL, (INL, comunicato stampa del 19 maggio 2022).
Detto colloquio può essere effettuato da remoto a condizione che il lavoratore o la lavoratrice interessati: