Convalida delle dimissioni e periodo di prova – Chiarimenti ministeriali

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Con nota n. n. 14744/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che l’obbligo di convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) delle dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza ovvero dai lavoratori genitori entro i primi tre anni di vita del bambino (art. 55, c. 4 del D.Lgs. n. 151/2001) trova applicazione anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante il periodo di prova.

Rientrando nel quadro normativo posto a tutela dei diritti dei lavoratori correlati alla maternità e alla paternità, il suddetto obbligo di convalida costituisce uno strumento finalizzato a:

  • garantire la genuinità della volontà dei lavoratori in un periodo protetto dall’ordinamento;
  • prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

Pertanto, in quanto misura di carattere generale e non essendo espressamente contemplato dall’ordinamento alcun limite per la sua applicazione, l’obbligo di convalida in oggetto risulta operante anche nell’ipotesi di dimissioni presentate durante il periodo di prova.

Come noto, è previsto che siano soggette a convalida da parte del servizio ispettivo dell’ITL sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato che le dimissioni presentate:

  1. dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
  2. dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre:
  • nei primi tre anni di vita del bambino;
  • nei primi tre anni dall’ingresso del minore adottato o in affidamento nel nucleo familiare;
  • in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Tale convalida costituisce condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione del rapporto (art. 55, c. 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 151/2001).

Il vigente regime ordinario di convalida prevede la possibilità per la lavoratrice o il lavoratore dimissionario di effettuare il colloquio ‘a distanza’ con il personale dell’ITL, (INL, comunicato stampa del 19 maggio 2022).

Detto colloquio può essere effettuato da remoto a condizione che il lavoratore o la lavoratrice interessati:

  • compilino e sottoscrivano il modulo di richiesta, reperibile nella sezione ‘Servizi e modulistica per i lavoratori o loro delegati’ presente sul sito dell’INL;
  • trasmettano il modulo – compilato e sottoscritto – mediante posta elettronica al competente Ufficio, individuato in ragione del luogo di lavoro o della residenza del lavoratore o della lavoratrice istanti;
  • all’atto di trasmissione del modulo sia allegata copia di un documento d’identità e della lettera di dimissioni ovvero dell’atto di risoluzione consensuale, datati e sottoscritti.

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