Novembre 17, 2025

Con il D.L. n. 159/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed entrato in vigore in pari data, il Governo ha apportato una serie di modifiche normative che, a dispetto di quanto suggerito dalla rubrica del provvedimento – ‘Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile’ – incidono sull’obbligo per gli amministratori di società di comunicare il proprio indirizzo PEC come previsto dall’art. 1, c. 860 della Legge n. 207/2024, andando ad far luce su alcune controversie questioni applicative di tale adempimento.
La presente Nova limita il proprio intervento a quanto stabilito dal citato decreto relativamente all’obbligo in oggetto, lasciando ad un successivo intervento l’analisi delle altre disposizioni ivi contenute.
L’obbligo di comunicazione
In merito all’ambito di applicazione soggettivo dell’adempimento disposto dal già richiamato art. 1, c. 860 della Legge n. 207/2024, l’art. 13, c. 3 lett. a) del D.L. n. 159/2025 prevede che l’obbligo di comunicare il domicilio digitale all’atto della prima iscrizione al registro delle imprese sia indirizzato, alternativamente, i) all’amministratore unico, ii) all’amministratore delegato ovvero, in mancanza, iii) al presidente del Consiglio di amministrazione (cda).
Pertanto, ad un’interpretazione letterale della norma restano esclusi dall’obbligo in oggetto gli amministratori che non assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato ovvero di presidente del cda.
La comunicazione della PEC
Come anticipato in premessa, con il provvedimento legislativo in esame il Governo risolve alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di prassi in merito all’ipotesi in cui il domicilio digitale dell’amministratore comunicato unitamente alla domanda d’iscrizione presentata al registro delle imprese possa coincidere con il domicilio digitale della società stessa.
Confermando l’orientamento del Ministero dell Imprese e del Made in Italy (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), l’art. 13, c. 3 lett. b) del decreto in oggetto prevede infatti che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società.
Termine di assolvimento dell’obbligo
La predetta disposizione istitutiva dell’obbligo in esame non indicava espressamente un termine per il suo adempimento, rendendo necessario l’intervento del Dicastero che ha indicato il termine del 31 dicembre 2025 per l’assolvimento dell’obbligo.
Con il decreto in oggetto (art. 13, c. 3 lett. b)) viene altresì confermato tale termine, cristallizzando a livello normativo quanto già stabilito a livello di prassi ministeriale.