Novembre 30, 2025

Con la circolare n. 139/2025 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per poter accedere alla somma ad integrazione del reddito, pari a 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di vigenza del rapporto di lavoro compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, introdotta per l’anno 2025 dall’art. 6, c. 2 del D.L. n. 95/2025 in favore i) delle lavoratrici madri di due figli fino al mese di compimento del decimo anno d’età del secondo figlio ovvero ii) delle lavoratrici madri con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più giovane, qualora non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La somma in oggetto è erogata direttamente dall’INPS a seguito della presentazione di apposita domanda da parte della lavoratrice madre interessata. Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio non è previsto l’intervento del datore di lavoro.
Dall’esame della presente Nova sono escluse le disposizioni in forza delle quali la misura agevolativa è riconosciuta anche alle lavoratrici autonome in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla vigente legislazione.
Requisiti di accesso
Come anticipato, il diritto a beneficiare della somma ad integrazione del reddito in parola è riconosciuto per l’anno 2025 alle lavoratrici madri:
L’INPS precisa che, ai fini del riconoscimento della misura in oggetto, il requisito relativo al numero dei figli della lavoratrice debba sussistere alla data del 1° gennaio 2025 ovvero debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.
Laddove il predetto requisito si perfezioni in un mese successivo al 1° gennaio 2025, la somma spetta a partire da tale mese. Pertanto, nel caso in cui ad esempio il secondo o successivo figlio nasca – ovvero entri nel nucleo familiare in caso di adozione o affidamento – nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita o di entrata nel nucleo familiare.
L’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre nel corso del 2025 non comporta la decadenza del diritto al beneficio in capo alla lavoratrice madre, mentre tale diritto decade nell’ipotesi in cui la lavoratrice abbia perso la responsabilità genitoriale dei figli.
La misura agevolativa in esame spetta alla lavoratrice madre di due figli per i mesi di vigenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato.
Nella differente ipotesi in cui la lavoratrice sia madre di tre o più figli, tale somma è riconosciuta solo per i mesi in cui sia titolare di un reddito di lavoro non derivante da attività di lavoro subordinata a tempo indeterminato, compreso il rapporto di apprendistato.
Pertanto, nell’ipotesi in cui nel corso dell’anno 2025 il rapporto di lavoro della lavoratrice madre di tre o più figli subisca una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al nuovo ‘bonus’ decade a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
È opportuno precisare che, in riferimento alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, resta confermata la possibilità di beneficiare dell’esonero integrale dalla contribuzione IVS posta a loro carico per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 (art. 1, c. 180-182 della Legge n. 213/2023).
Sono incluse dalla platea delle beneficiarie della misura le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro intermittente ovvero a scopo di somministrazione, mentre ne restano escluse le lavoratrici madri:
Per quanto riguarda il requisito economico, si rileva che, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessario che la somma dei redditi di lavoro percepiti dalla lavoratrice madre – rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 – sia pari o inferiore a 40.000 euro.
Importo della misura
L’importo della somma in oggetto, non imponibile né a fini contributivi né fiscali, è pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro subordinato in capo alla lavoratrice madre.
Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, è stabilito siano corrisposte in unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2025. Pertanto, il bonus sarà erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026.
Presentazione della domanda
La lavoratrice madre interessata all’erogazione del bonus è tenuta a presentare apposita domanda all’INPS attraverso i consueti canali:
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la lavoratrice è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso congiunto dei suddetti requisiti. In particolare, per ogni figlio dovranno essere indicati i) i dati anagrafici, ii) la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e iii) il codice fiscale, se attribuito ovvero apposita documentazione comprovante la filiazione.
La domanda di accesso alla somma dovrà essere presentata entro il 9 dicembre 2025.
Per lavoratrici per le quali i suddetti requisiti si perfezionano successivamente a tale data, il predetto termine di presentazione della domanda è differito al 31 gennaio 2026.