Tassazione sostitutiva delle indennità per prestazioni notturne, festive e a turni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali applicabile alle maggiorazioni e indennità previste dal CCNL per lavoro notturno, a turni, festivo o svolto nei giorni di riposo settimanale, riconosciuta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.
Share This

Con circolare n. 2/2026, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha espresso il proprio orientamento interpretativo in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali di cui all’art. 1, c. 10-12 della Legge n. 199/2025 a: 

  • le maggiorazioni e le indennità riconosciute al lavoratore in forza delle disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato per lo svolgimento di lavoro notturno nonché di lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale 

  • le indennità di turno ed eventuali emolumenti correlati allo svolgimento di lavoro a turni stabiliti dal CCNL applicato.  

Per il solo anno 2026, le anzidette maggiorazioni e indennità sono assoggettate al regime impositivo di favore nel limite complessivo annuo di € 1.500,00, applicando, ai fini della determinazione dell’imposta, l’aliquota del 15%.  

È altresì stabilito che dell’imposta sostitutiva possa beneficiare il lavoratore titolare di un reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 2025 d’importo non superiore a € 40.000,00 lordi. 

Ambito oggettivo di applicazione del regime sostitutivo  

L’imposta sostitutiva in esame è applicabile dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore, con riferimento agli elementi della retribuzione di seguito riportati: 

a) maggiorazioni e indennità dovute in relazione al lavoro notturno (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003); 

b) maggiorazioni e indennità riconosciute al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa durante i giorni festivi e di riposo. Al fine di individuare il giorno di riposo settimanale, occorre fare riferimento a quanto disposto in materia dal CCNL applicato, a nulla rilevando che detto giorno coincida o meno con la domenica; 

c) le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, intendendosi per tale ‘qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane’ (art. 1, c. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 66/2003); 

d) le indennità di reperibilità previste dal CCNL applicato con riferimento alle tipologie di attività lavorativa descritte nelle precedenti lettere a), b) e c); 

e) gli importi ‘aggiuntivi’ collegati agli istituti più sopra elencati a condizione che siano espressamente disciplinati dal CCNL in uso. 

L’applicazione del regime sostitutivo d’imposta è subordinata alla condizione che le maggiorazioni e le indennità sopraelencate siano espressamente disciplinate dal CCNL applicato dal datore di lavoro.  

A titolo esemplificativo, si consideri che: 

  • l’art. 151 del CCNL 22 marzo 2024 per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi dispone che le ore di lavoro ordinario notturno siano retribuite con l’aliquota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%; 
  • l’art. 29, c. 1 del CCNL 11 febbraio 2025 per lavoratori addetti al settore elettrico, prevede che i lavoratori che prestano servizio in turno hanno diritto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo pari all’11% del minimo tabellare in caso di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne. 

Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del regime fiscale di favore: 

  • le somme erogate in base ad accordi collettivi stipulati a livello territoriale e aziendale; 
  • le somme che a qualsiasi titolo sono corrisposte al lavoratore per lo svolgimento di lavoro straordinario, salve le ipotesi in cui si tratti di i) lavoro straordinario notturno, ii) di lavoro straordinario reso in regime di turnazione nonché iii) il lavoro straordinario prestato in concomitanza di un giorno festivo; 
  • le somme corrisposte ai lavoratori operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Infatti, a favore di tali lavoratori è riconosciuto, anche per il periodo compreso dal 1° gennaio 2026 e 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro notturno e straordinario.

Fermo restando il principio di cassa allargato, secondo il quale ‘si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono’ (art. 51, c. 1, ultimo periodo, T.U.I.R.), l’imposta sostitutiva in esame risulta applicabile alle predette somme a condizione che siano state erogate nel periodo d’imposta 2026 entro il limite complessivo annuo di € 1.500,00; resta inteso che alle somme corrisposte in eccedenza a detto limite è applicato il regime di tassazione ordinario. 

Alla determinazione dell’anzidetto limite di € 1.500,00 non concorrono, come ovvio, i premi di risultato e le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del più sopra citato art. 1, c. 182 della Legge n. 208/2015. 

Laddove nel corso del 2026 il lavoratore abbia intrattenuto più rapporti di lavoro subordinato in vigenza dei quali abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva, il lavoratore stesso è tenuto a darne notizia all’attuale datore di lavoro al fine di evitare l’indebita applicazione del regime sostitutivo a motivo del superamento del limite di € 1.500,00. 

Requisiti soggettivi per la fruizione dell’imposta sostitutiva 

Il trattamento fiscale sostitutivo in esame è applicato a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 2025, anche derivante da più rapporti di lavoro, d’importo non superiore a € 40.000,00 lordi.  

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica (CU) relativamente ai redditi dell’anno 2025, al lavoratore è fatto obbligo di attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in relazione a detto anno.  

Tale attestazione può essere resa tramite: 

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000); 
  • consegna all’attuale datore di lavoro delle CU relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nel corso del 2025. 

Analogamente a quanto già indicato con riferimento agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali (art. 1, c. 7 della Legge n. 199/2025), le maggiorazioni e indennità assoggettate all’imposta sostitutiva in esame devono essere computate nel reddito complessivo da lavoro dipendente al fine di verificare se l’imposta lorda determinata in relazione al reddito complessivo sia superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente, così da consentire al lavoratore di beneficiare del trattamento integrativo in misura pari a € 1.200,00 (art. 1 del D.L. n. 3/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2020). 

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva 

Il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva in esame e procedere al versamento della stessa mediante il modello ‘F24’, utilizzando i seguenti codici tributo, appositamente istituiti dall’Amministrazione finanziaria mediante risoluzione n. 2/2026: 

  • ‘1076’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta -articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199’; 
  • ‘1610’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199’
  • ‘1929’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199’
  • ‘1933’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n.199
  • ‘1311’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta -articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199’

Tags

Lascia un commento

Your email address will not be published.

- Advertisement -