Minimi e massimi contributivi per il 2026

Percentage sign on top of coin stacks before blue financial graph. Horizontal composition with copy space. Business and finance concept.
L’INPS ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione giornaliera validi per il 2026, determinati sulla base della variazione annua del 2025 degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, pari a +1,4%. Le operazioni di regolarizzazione relative al mese di gennaio 2026 dovranno essere effettuate entro il 16 aprile 2026.
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Con circolare n. 6/2026, l’INPS ha reso noto il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2026 e provveduto all’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo degli elementi della contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori subordinati.  

Con riferimento al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di gennaio 2026, il datore di lavoro procederà alla regolarizzazione degli importi entro il 16 aprile 2026. 

Di seguito, sono riportati i valori e limiti di maggior rilievo che hanno subito variazioni rispetto a quelli stabiliti per l’anno 2025 (INPS, circolare n. 26/2025).  

Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2026 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

Al lavoratore iscritto a un regime pensionistico che pone a suo carico un’aliquota contributiva inferiore al 10% si applica un’aliquota aggiuntiva pari a un punto percentuale delle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992). 

Per l’anno 2026, la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è elevata da € 55.448,00 a € 56.224,00.  

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota aggiuntiva dell’1% è applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 56.224,00, che, rapportato a 12 mesi, è pari (per arrotondamento) a € 4.685,00. 

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 

Limite annuo della misura dell’indennità riconosciuta nell’ipotesi di fruizione di un periodo di congedo straordinario 

L’art. 42, c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto di beneficiare – entro 30 giorni dalla richiesta – di un periodo di congedo per assistere un soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1 della Legge n. 104/1992. 

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, determinata con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento (il periodo è altresì coperto da contribuzione figurativa). Per quanto concerne l’anno 2026, l’indennità compete sino a un importo complessivo massimo annuo pari a € 57.837,00.  

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi  

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione, il cui importo è stato elevato da € 603,40 a € 611,85 per l’anno 2026, risulta pari ad una retribuzione settimanale pari a € 244,74 e ad una retribuzione annua pari a € 12.726,00.  

Minimali retributivi per la generalità dei lavoratori  

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è elevato da € 57,32 a € 58,13 pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione vigente a far tempo dal 1° gennaio 2026 nella misura di € 611,85 mensili. 

In particolare, con riferimento a un lavoratore subordinato a tempo parziale con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, salvo eccezioni, il minimale orario è pari a:  

(€ 58,13 x 6): 40 ore (o il diverso orario settimanale) = € 8,72 

Nella diversa ipotesi in cui l’orario di lavoro sia pari a 36 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, il minimale orario è pari a: 

(€ 58,13 x 5): 36 ore = € 8,07 

Inoltre, per l’anno 2026:  

  • il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali è elevato da € 31,85 a € 32,30;  
  • il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è pari ad € 32,30, comunque ragguagliato a € 58,13. 

L’Istituto ha altresì reso noti, tramite tabelle suddivise per settore e qualifica, i minimali di retribuzione giornaliera in vigore dal 1° gennaio 2026. 

Lavoratori dello spettacolo – Gestione Ex Enpals  

Con riferimento ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 il contributo di solidarietà, (pari al 5%, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del lavoratore), si applica con riferimento alla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile che per l’anno 2026 è fissato in € 122.295,00 (art. 1, c. 14 del D.Lgs. n.182/1997).  

A tal proposito, è opportuno rilevare come a decorrere dal 1° gennaio 2024 il datore di lavoro o committente sia tenuto a farsi carico di un contributo di solidarietà nella misura dello 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), istituito dall’art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 175/2023. 

L’aliquota aggiuntiva dell’1,00% (a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2026, l’importo di € 56.224,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 122.295,00 (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992). 

Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è elevato da € 879,00 a € 892,00. Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione imponibile sono rivalutati.

Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce sopra indicate.   

L’aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2026, l’importo di € 180,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Il contributo aggiuntivo in parola è determinato senza tenere conto del superamento del limite minimo su base annua, pari, per l’anno 2026, a € 56.224,00 (fermo restando che in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio). 

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