Tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Nuove misure

Con il D.L. n. 159/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254 e in vigore a decorrere dal 31 ottobre 2025, sono introdotte disposizioni volte a rafforzare le misure già previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Il presente documento limita il proprio intervento alle disposizioni che incidono maggiormente sull’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro. 

Si precisa che, seppure in vigore dal 31 ottobre 2025, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame potrebbero subire modificazioni in sede di conversione del decreto stesso e che è stabilito dovrà compiersi entro il 29 dicembre 2025. 

 Ove non specificato, i riferimenti normativi sono rivolti al D.L. n. 159/2025.  

 Di seguito, sono elencate le novità contenute nel richiamato decreto per quanto di interesse la materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro: 

– rilevanti modifiche sono apportate in materia di sorveglianza sanitaria (art. 17): 

  1. integrando l’art. 20, c. 2 lett. i) del TUS, il decreto in esame prevede che i controlli sanitari cui è tenuto a sottoporsi il lavoratore – secondo quanto disposto dallo stesso TUS ovvero a seguito di valutazione da parte del medico competente – siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione dei controlli effettuati in fase preassuntiva. Tale novità deve necessariamente coordinarsi con il correlato obbligo del datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore neoassunto un’adeguata formazione riguardante i rischi riferiti alle mansioni o funzioni assegnate con anticipo rispetto all’effettiva adibizione alle mansioni o funzioni affidategli (art. 37, c. 3 e 4 lett. a) del TUS).  In caso di nuove assunzioni, infatti, il datore di lavoro dovrà organizzare l’attività lavorativa tenendo conto delle tempistiche necessarie all’espletamento da parte del lavoratore i) dei predetti controlli sanitari nonché ii) dei necessari percorsi formativi relativi ai rischi per la sicurezza; 
  2. al fine promuovere l’importanza della prevenzione oncologica tra i lavoratori, il medico competente è tenuto ad informare i lavoratori sull’utilità dei programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), favorendone l’adesione. Tali esami specialistici possono essere altresì oggetto di particolari permessi retribuiti stabiliti in favore dei lavoratori nell’ambito della contrattazione collettiva; 
  3. tra le attività di sorveglianza sanitaria effettuate dal medico competente (art. 41, c. 2 del TUS) è inclusa la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevoli motivi e per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni (art. 15 della Legge n. 125/2001), finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

– nell’ambito della tutela della sicurezza sul lavoro nell’ipotesi di appalto e subappalto, è introdotto l’obbligo in capo alle imprese operanti i) in cantieri edili ovvero ii) in ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato – da individuare con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – di fornire ai lavoratori dipendenti che accedono al luogo di lavoro una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione (art. 3, c. 2). Tale badge, contenente la fotografia e le generalità del lavoratore nonché l’indicazione del datore di lavoro (art. 18, c. 1 lett. u) e 26, c. 8 del TUS), è reso disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite gli strumenti digitali interoperabili con la piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Le modalità attuative di detto obbligo, così come le specifiche misure di controllo nei cantieri, saranno contenute in un apposito decreto interministeriale, approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Garante della Privacy e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative (art. 3, c. 3); 

– sono previste rilevanti modifiche all’art. 27 del TUS in materia di patente a crediti, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili introdotto a decorrere dal 1° ottobre 2024 (art. 3, c. 4). Un ulteriore rafforzamento di tale misura è rappresentato in particolare i) dalla previsione di una decurtazione dei punti, effettuata all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, laddove, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro impieghi lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché ii) dall’aumento da 6.000 a 12.000 euro dell’importo massimo della sanzione amministrativa prevista per lo svolgimento dell’attività in cantieri temporanei o mobili da parte dell’impresa in mancanza della patente a crediti. Sulla base della classificazione tariffaria adottata dall’INAIL, con apposito decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali individuerà ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per le quali saranno applicabili le disposizioni in materia di patente a crediti (art. 3, c. 6); 

– al fine di ridurre l’incidenza degli infortuni occorsi nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti, entro il 1° maggio 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, è chiamato ad adottare apposite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle predette tipologie d’imprese (art. 15). Le modalità attraverso le quali dette imprese comunicano i) i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni, ii) le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché iii) i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni saranno individuate attraverso un apposito decreto del Ministro del Lavoro, del quale la disposizione in esame non definisce un termine di adozione. 

– al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato ad istituire un meccanismo premiale in favore dei datori di lavoro virtuosi per il quale, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, verranno revisionate le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico. Sono escluse dal riconoscimento del predetto bonus le imprese che negli ultimi due anni sono state condannate, con sentenza definitiva, per gravi violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1); 

– l’attività di programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro viene valorizzata inserendola tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dall’art. 15, c. 1 del TUS (art. 5, c. 1 lett. c)); 

– è previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro del mantenimento in efficienza e di manutenzione degli indumenti di lavoro che, in ragione della loro specificità, assumono la caratteristica di dispositivi di protezione individuale (DPI). Ai fini di tale obbligo, i predetti indumenti devono essere individuati dal datore di lavoro tramite la valutazione dei rischi (art. 5, c. 1 lett. g)); 

– in materia di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese occupanti meno di 15 lavoratori, è demandata alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di aggiornamento periodico, tenuto conto della dimensione dell’impresa e del livello di rischio derivante dall’attività svolta (art. 5, c. 1 lett. d)); 

– nell’ottica di incentivare la previsione di adeguate misure a tutela della sicurezza dei lavoratori da parte delle micro, piccole e medie imprese, l’INAIL è autorizzato a sostenere le predette imprese nell’acquisto e nell’adozione di particolari DPI dotati di tecnologie innovative e sistemi intelligenti (art. 5, c. 1 lett. b)); 

– è previsto il rafforzamento della tutela assicurativa INAIL disposta dall’art. 18 del D.L. n. 48/2023 conv. in Legge n. 85/2023 contro gli infortuni occorsi a studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale tutela risulta infatti applicabile anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente (art. 7). 

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