Istituita la festività nazionale del 4 ottobre dall’anno 2026

Con la Legge n. 151/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 e vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha istituito la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

Ferme restando le disposizioni relative alle celebrazioni istituzionali legate all’introduzione di tale nuova festa nazionale, la presenta Nova prende in esame gli effetti della predetta novità sugli obblighi in capo al datore di lavoro relativi i) alla gestione dei rapporti di lavoro nonché ii) agli adempimenti fiscali e tributari dovuti all’Amministrazione finanziaria con termine cadente il giorno 4 ottobre.

Profili giuslavoristici

Modificando l’art. 2 della Legge n. 260/1949 in materia di ricorrenze festive, l’art. 1, c. 2 della Legge n. 151/2025 integra l’elenco delle giornate considerate festive, introducendo la festività di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre di ogni anno.

Con specifico riferimento allo svolgimento delle prestazioni di lavoro nel corso delle festività, è previsto che il datore di lavoro sia legittimato a chiedere al lavoratore di prestare la propria attività in concomitanza di festività, fermi restando i limiti definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro. Durante i giorni festivi, infatti, il lavoratore ha diritto di astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa, mantenendo il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale a seconda dell’orario di lavoro settimanale, salvo diversa previsione dei contratti collettivi (art. 5 della Legge n. 260/1949).

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la festività cada in un giorno infrasettimanale, il lavoratore può rinunciare all’astensione dal lavoro e prestare l’attività di lavoro in forza di un accordo individuale raggiunto con il datore di lavoro; tale intesa può essere definita anche in sede sindacale con le rappresentanze dei lavoratori cui lo stesso lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482/2016 e Cass. n. 14904/2024). Con particolare riguardo al trattamento economico, lo svolgimento della prestazione lavorativa durante un giorno festivo dà diritto al lavoratore, oltre alla predetta retribuzione globale di fatto giornaliera, alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata in misura pari a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro festivo.

Profili fiscali e tributari

In relazione agli obblighi di natura fiscale e tributaria, l’istituzione di una nuova festività nazionale comporta essenzialmente lo slittamento del termine degli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro al fine della corretta gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.

In particolare, in materia di versamenti effettuati tramite il modello F24, l’art. 6, c. 8 del D.L. n. 330/1994 conv. in Legge n. 473/1994 dispone che ‘il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo’.

Analogamente, lo slittamento del termine al primo giorno lavorativo successivo è altresì disposto con riguardo:

  • al versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti nei confronti dei medesimi soggetti (art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997);
  • agli adempimenti ed ai versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le agenzie fiscali (art. 7, c. 2 lett. l) del D.L. n. 70/2011 conv. nella Legge. n. 106/2011).

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