Intelligenza artificiale e diritto del lavoro – In vigore la disciplina nazionale

Fermo restando quanto disposto in tema d’intelligenza artificiale dal Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, la Legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, reca disposizioni e deleghe al Governo in materia d’intelligenza artificiale.

Sebbene l’impianto della richiamata legge introduca disposizioni penali che configurano nuove fattispecie di reato e contempli norme specifiche con riguardo al diritto d’autore, per il settore sanitario e la pubblica amministrazione, per la sicurezza e la difesa nazionale, in tema di sviluppo economico, ricerca e sperimentazione, delineando peraltro una prima architettura istituzionale che consenta di realizzare una strategia nazionale e mirate azioni di promozione, il presente intervento limita il proprio ambito d’esame a quanto disposto dagli articoli 11, 13, e 24 della citata legge in tema rispettivamente di i) uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, di ii) esercizio delle professioni intellettuali e di iii) alfabetizzazione (AI literacy).

Uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro (art. 11)

Il ricorso all’intelligenza artificiale è stabilito sia vòlto a:

a) migliorare le condizioni di lavoro, assicurando la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

b) accrescere la qualità e la produttività del lavoro, garantendo un uso di tale tecnologia che sia i) sicuro, ii) affidabile e iii) trasparente. In particolare, non è consentito che l’impiego dell’intelligenza artificiale possa pregiudicare la dignità umana né violare le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;

c) assicurare l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore ed evitare effetti discriminatori in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche nonché delle condizioni personali, sociali ed economiche.

Laddove il datore di lavoro o il committente ricorrano ad un sistema di intelligenza artificiale – decisionale o di monitoraggio – integralmente automatizzato ai fini i) dell’assunzione o del conferimento di un incarico, ii) della gestione o cessazione del rapporto di lavoro, iii)  dell’assegnazione di un compito o di specifiche mansioni o per ottenere elementi di valutazione della prestazione o con riguardo all’adempimento di obbligazioni contrattuali, è fatto obbligo di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997.

Tale disposizione, in vigore dal 13 agosto 2022, prescrive che nel caso testé prospettato – e che, a decorrere dal 2 agosto 2027, comporterà l’applicazione anche delle disposizioni di cui agli artt. 6-50 del citato Regolamento (UE) 2024/1689 in tema di sistemi di intelligenza artificiale ‘ad alto rischio’ – il datore di lavoro o committente comunichino al lavoratore interessato – prima dell’inizio dell’attività lavorativa – le informazioni di seguito elencate:

  • gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale;
  • gli scopi e le finalità perseguiti attraverso l’impiego del sistema e le logiche che ne presiedono al funzionamento;
  • le categorie di dati e i parametri utilizzati dal fornitore del sistema per programmare o addestrare il sistema stesso;
  • le misure e le procedure di controllo applicate nell’ipotesi in cui la decisione automatizzata necessiti di essere corretta;
  • il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza del sistema.

Al proposito, è altresì opportuno precisare che:

  • l’informativa in parola deve essere comunicata al lavoratore interessato con almeno 24 ore di anticipo quando intervengano modificazioni del sistema che comportino una variazione delle condizioni di svolgimento dell’attività di lavoro;
  • il lavoratore ha diritto ad accedere ai dati e alle informazioni più sopra elencate direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali (aziendali o territoriali).

Resta inteso che l’adempimento di tale obbligo d’informazione deve essere raccordato con l’obbligo di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ai sensi del quale il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire all’interessato le seguenti informazioni:

  • l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  • i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
  • le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e sua base giuridica;
  • gli eventuali destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
  • l’eventuale intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
  • il periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  • l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  • l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  • il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  • se la comunicazione di dati personali costituisce un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
  • l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Resta inteso che gli obblighi di comunicazioni di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 e all’art. 13 del GDPR possono essere adempiuti mediante un’informativa che riunisca organicamente in sé ciascuno degli adempimenti.

Disposizioni in materia di professioni intellettuali (art.13)

Nell’ambito dell’esercizio delle professioni intellettuali, è stabilito che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, che deve in ogni caso risultare prevalente.

È altresì contemplato l’obbligo per il professionista di comunicare al cliente – con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo – le informazioni relative ai sistemi d’intelligenza artificiale eventualmente utilizzati a supporto della propria prestazione intellettuale.

Ad ulteriore garanzia della trasparenza dell’attività professionale e del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, è opportuno precisare come la riproduzione o l’estrazione, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, di testo o dati provenienti da opere o altri dati disponibili in rete o in banche dati, possa rilevare sul piano penale quando:

  • ai testi e ai dati il soggetto abbia legittimo accesso, in quanto reperiti in reti o banche di dati alle quali è consentito l’accesso ai fini dell’estrazione di tali materiali

e

  • l’estrazione di testo o dati è ammessa poiché non espressamente riservata al titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché al titolare della banca dati (art. 26, c. 3 e artt. 70-ter e 70 quater della Legge n. 633/1941).

Alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (AI literacy)

L’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024, ma effettivamente applicabile solo a decorrere dal 2 febbraio 2025, prevede che il fornitore e l’utilizzatore (deployer) di un sistema di intelligenza artificiale siano tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale nonché di qualsiasi altro soggetto che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.

Nel solco di tale disposizione, l’art. 24 della Legge n. 132/2025 stabilisce che il Governo sia delegato ad adottare entro il 10 ottobre 2026 uno o più decreti legislativi volti a:

  • prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (art. 24, c. 1 lett. e)), anche indirizzati ai professionisti e agli operatori di uno specifico settore (art. 24, c. 1 lett. f));
  • agevolare il coinvolgimento del sistema universitario e di ricerca nella promozione, nella realizzazione e nella sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale, in collaborazione con le imprese (art. 24, c. 1 lett. l) n. 1).

Termini di decorrenza della disciplina comunitaria

Fermo restando quanto più sopra precisato con riguardo alla Legge n. 132/2025 e alle disposizioni in materia di alfabetizzazione, si rileva come trovino diretta applicazione nell’ordinamento nazionale già a decorrere dal 2 agosto 2025 le disposizioni dettate dal citato Regolamento in materia di:

  • pratiche di intelligenza artificiale vietate (art. 5);
  • modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (Capo V).

I principi generali volti a regolare la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali sono espressamente richiamati nell’art. 3 della Legge n. 132/2025; tale disposizione prevede che i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali debbano essere sviluppati e applicati nel rispetto dei diritti costituzionali e comunitari nonché dei principi di i) trasparenza, ii) proporzionalità, iii) sicurezza, iv) protezione dei dati personali, v) riservatezza, vi) accuratezza, vii) non discriminazione, viii) parità dei sessi e ix) sostenibilità, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.

È opportuno precisare che a decorrere dal 2 agosto 2027 è stabilito troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capo III del richiamato Regolamento relativamente ai sistemi d’intelligenza artificiale definiti ‘ad alto rischio’ (art. 113, lett. c)). Per quanto qui d’interesse, si consideri che l’allegato III, punto 4 del Regolamento prescrive come un sistema di intelligenza artificiale sia qualificato ‘ad alto rischio’ ove destinato ad essere utilizzato ai fini:

  • dell’assunzione o selezione di persone fisiche;
  • dell’adozione di decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro;
  • dell’assegnazione di compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali;
  • della valutazione delle prestazioni e della condotta dei lavoratori.

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