Ottobre 22, 2025
Fermo restando quanto disposto in tema d’intelligenza artificiale dal Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, la Legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, reca disposizioni e deleghe al Governo in materia d’intelligenza artificiale.
Sebbene l’impianto della richiamata legge introduca disposizioni penali che configurano nuove fattispecie di reato e contempli norme specifiche con riguardo al diritto d’autore, per il settore sanitario e la pubblica amministrazione, per la sicurezza e la difesa nazionale, in tema di sviluppo economico, ricerca e sperimentazione, delineando peraltro una prima architettura istituzionale che consenta di realizzare una strategia nazionale e mirate azioni di promozione, il presente intervento limita il proprio ambito d’esame a quanto disposto dagli articoli 11, 13, e 24 della citata legge in tema rispettivamente di i) uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, di ii) esercizio delle professioni intellettuali e di iii) alfabetizzazione (AI literacy).
Uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro (art. 11)
Il ricorso all’intelligenza artificiale è stabilito sia vòlto a:
a) migliorare le condizioni di lavoro, assicurando la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
b) accrescere la qualità e la produttività del lavoro, garantendo un uso di tale tecnologia che sia i) sicuro, ii) affidabile e iii) trasparente. In particolare, non è consentito che l’impiego dell’intelligenza artificiale possa pregiudicare la dignità umana né violare le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
c) assicurare l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore ed evitare effetti discriminatori in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche nonché delle condizioni personali, sociali ed economiche.
Laddove il datore di lavoro o il committente ricorrano ad un sistema di intelligenza artificiale – decisionale o di monitoraggio – integralmente automatizzato ai fini i) dell’assunzione o del conferimento di un incarico, ii) della gestione o cessazione del rapporto di lavoro, iii) dell’assegnazione di un compito o di specifiche mansioni o per ottenere elementi di valutazione della prestazione o con riguardo all’adempimento di obbligazioni contrattuali, è fatto obbligo di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997.
Tale disposizione, in vigore dal 13 agosto 2022, prescrive che nel caso testé prospettato – e che, a decorrere dal 2 agosto 2027, comporterà l’applicazione anche delle disposizioni di cui agli artt. 6-50 del citato Regolamento (UE) 2024/1689 in tema di sistemi di intelligenza artificiale ‘ad alto rischio’ – il datore di lavoro o committente comunichino al lavoratore interessato – prima dell’inizio dell’attività lavorativa – le informazioni di seguito elencate:
Al proposito, è altresì opportuno precisare che:
Resta inteso che l’adempimento di tale obbligo d’informazione deve essere raccordato con l’obbligo di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ai sensi del quale il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire all’interessato le seguenti informazioni:
Resta inteso che gli obblighi di comunicazioni di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 e all’art. 13 del GDPR possono essere adempiuti mediante un’informativa che riunisca organicamente in sé ciascuno degli adempimenti.
Disposizioni in materia di professioni intellettuali (art.13)
Nell’ambito dell’esercizio delle professioni intellettuali, è stabilito che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, che deve in ogni caso risultare prevalente.
È altresì contemplato l’obbligo per il professionista di comunicare al cliente – con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo – le informazioni relative ai sistemi d’intelligenza artificiale eventualmente utilizzati a supporto della propria prestazione intellettuale.
Ad ulteriore garanzia della trasparenza dell’attività professionale e del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, è opportuno precisare come la riproduzione o l’estrazione, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, di testo o dati provenienti da opere o altri dati disponibili in rete o in banche dati, possa rilevare sul piano penale quando:
e
Alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (AI literacy)
L’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024, ma effettivamente applicabile solo a decorrere dal 2 febbraio 2025, prevede che il fornitore e l’utilizzatore (deployer) di un sistema di intelligenza artificiale siano tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale nonché di qualsiasi altro soggetto che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
Nel solco di tale disposizione, l’art. 24 della Legge n. 132/2025 stabilisce che il Governo sia delegato ad adottare entro il 10 ottobre 2026 uno o più decreti legislativi volti a:
Termini di decorrenza della disciplina comunitaria
Fermo restando quanto più sopra precisato con riguardo alla Legge n. 132/2025 e alle disposizioni in materia di alfabetizzazione, si rileva come trovino diretta applicazione nell’ordinamento nazionale già a decorrere dal 2 agosto 2025 le disposizioni dettate dal citato Regolamento in materia di:
I principi generali volti a regolare la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali sono espressamente richiamati nell’art. 3 della Legge n. 132/2025; tale disposizione prevede che i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali debbano essere sviluppati e applicati nel rispetto dei diritti costituzionali e comunitari nonché dei principi di i) trasparenza, ii) proporzionalità, iii) sicurezza, iv) protezione dei dati personali, v) riservatezza, vi) accuratezza, vii) non discriminazione, viii) parità dei sessi e ix) sostenibilità, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.
È opportuno precisare che a decorrere dal 2 agosto 2027 è stabilito troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capo III del richiamato Regolamento relativamente ai sistemi d’intelligenza artificiale definiti ‘ad alto rischio’ (art. 113, lett. c)). Per quanto qui d’interesse, si consideri che l’allegato III, punto 4 del Regolamento prescrive come un sistema di intelligenza artificiale sia qualificato ‘ad alto rischio’ ove destinato ad essere utilizzato ai fini: