Legge di Bilancio 3/5 – Ammortizzatori sociali

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 199/2025, recante il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028’. 

In ragione della varietà di tale articolato e complesso dispositivo giuridico, si offre un primo esame delle sole disposizioni rilevanti per la gestione dei lavoratori subordinati, suddividendo per argomenti e tematiche omogenei la citata legge. 

Il presente intervento, che costituisce la terza parte di cinque, limita il proprio esame alle disposizioni che disciplinano gli ammortizzatori sociali. 

1. CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (art. 1, c. 165-166) 

In continuità con quanto già previsto per l’anno 2025 (art. 1, c. 189 della Legge n. 207/2024), per l’anno 2026 sono destinate ulteriori risorse (100 milioni di euro) a valere sul ‘Fondo sociale per occupazione e formazione’ al fine di agevolare il completamento dei piani di recupero occupazionale presentati da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. n.148/2015). 

All’INPS sono affidate le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa, perché la misura in esame trovi applicazione nel rispetto del limite delle risorse finanziarie stanziate. 

Il datore di lavoro che ha ottenuto l’autorizzazione a fruire degli anzidetti interventi di sostegno al reddito per l’anno 2026 è esonerato dal versamento del relativo contributo addizionale per un periodo massimo di autorizzazione di 12 mesi. 

L’esonero non compete, o si interrompe, quando il datore di lavoro attivi una procedura di licenziamento collettivo durante il periodo di utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (art. 6, c. 2 del D.L. n. 92/2025, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025). 

2. CIGS per cessazione dell’attività produttiva (art. 1, c. 167 e 172) 

Per l’anno 2026, è prorogato per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro, attinti dal ‘Fondo sociale per occupazione e formazione’, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di cessione dell’attività da cui derivi il riassorbimento occupazionale o sia possibile realizzare un processo di reindustrializzazione del sito produttivo (art. 44, c. 1 del D.L. n. 109/2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018).  

In deroga alle norme vigenti in tema di i) durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario d’integrazione salariale (art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015) e di durata del trattamento straordinario d’integrazione salariale (art. 22 del D.Lgs. n. 148/2015), tale trattamento di CIGS può essere autorizzato, in deroga all’art. 20, c. 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015) anche in relazione a datori di lavoro coperti da fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, e dal Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

Fermo restando quanto sopra, anche per il 2026 le predette imprese in crisi possono beneficiare di un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi non ulteriormente prorogabili, autorizzato previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali laddove con riferimento alla cessazione dell’attività emergano concrete prospettive di cessione, anche parziale, dell’impresa con conseguente riassorbimento occupazionale. 

Al tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per il 2026. 

3. Indennità a sostegno del reddito dei lavoratori dei call center (art. 1, c. 170) 

In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, i lavoratori subordinati di imprese operanti nel settore dei call-center possono beneficiare di un’indennità a sostegno del reddito, pari al trattamento massimo d’integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, laddove non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 44, c. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 e D.M. 16 gennaio 2025, n. 45). 

In considerazione della parziale operatività finanziaria del predetto Fondo di solidarietà, tale indennità è riconosciuta anche per l’anno 2026 attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro a valere sul più volte menzionato ‘Fondo sociale per occupazione e formazione’. 

Il predetto limite di spesa sarò monitorato dall’INPS. 

4. CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (art. 1, c. 171) 

Per le imprese di interesse strategico nazionale che occupino almeno mille lavoratori e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a motivo della loro intrinseca complessità, può essere autorizzato, in via eccezionale e al fine di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze dell’impresa, un ulteriore periodo di CIGS sino al 31 dicembre 2026 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di i) durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario d’integrazione salariale (art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015) e di durata del trattamento straordinario d’integrazione salariale (art. 22 del D.Lgs. n. 148/2015). 

Tale trattamento è riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026; il monitoraggio di detto limite è affidato all’INPS. 

5. CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 1, c. 173-174) 

Nel limite di spesa annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è prorogata l’efficacia delle disposizioni in forza delle quali è riconosciuto il trattamento d’integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, quando presentino problematiche occupazionali significative.  

Previa stipulazione in sede governativa di un apposito accordo, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario d’integrazione salariale per un periodo non superiore a 12 mesi (art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015). 

Il medesimo trattamento di CIGS era già stato oggetto di uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 (art. 1, c. 193 della Legge n. 207/2024). 

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