Gennaio 15, 2026

In data 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 199/2025, recante il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028’.
In considerazione della complessità e varietà delle disposizioni dettate dall’anzidetta legge, si è provveduto a suddividere per argomenti e tematiche omogenei l’esame del dettato normativo, articolato in commento secondo la partizione di seguito riportata:
Nel presente primo intervento sono presi in esame gli elementi di novità in materia di regime fiscale dei redditi di lavoro, con particolare riferimento, oltre che alla revisione delle aliquote IRPEF, al regime impositivo applicabile i) agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali, ii) ai premi di risultato, iii) alle prestazioni sostitutive del vitto (‘buoni pasto’), iv) alle indennità di turno e alle maggiorazioni per lavoro notturno e per il lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, v) al trattamento integrativo per i lavoratori del settore turistico, vi) ai redditi prodotti all’estero, vii) ai piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori nonché viii) agli emolumenti variabili erogati ai dirigenti del settore finanziario.
Ove non diversamente precisato, ogni riferimento deve intendersi volto alla Legge n. 199/2025.
Imposta sostitutiva degli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali (art. 1, c. 7 e 12)
Gli incrementi retributivi corrisposti nel corso dell’anno 2026 a lavoratori subordinati del settore privato per effetto di contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali o aziendali – stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali stabilita nella misura del 5 per cento.
Il regime fiscale di favore, introdotto per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare al contempo il legame tra produttività e salario, trova applicazione nei confronti dei soli lavoratori che nel corso del 2025 risultino essere titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 33mila lordi.
Il lavoratore avente titolo può rinunciare all’applicazione del regime fiscale di favore, rendendo nota al sostituto d’imposta la propria volontà mediante formale dichiarazione.
Imposta sostitutiva applicata ai premi di risultato istituiti mediante un contratto collettivo di lavoro territoriale o aziendale (art. 1, c. 8 e 9)
Come noto, l’art. 1, c. 182 della Legge 208/2015 stabilisce, in via generale, che i premi di risultato di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di i) produttività, ii) redditività, iii) qualità, iv) efficienza e v) innovazione sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nonché delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento; salva formale rinuncia del lavoratore, il più favorevole regime fiscale trova applicazione con riferimento ad un premio di risultato – misurabile e verificabile – d’importo complessivamente non superiore a € 3.000,00.
Con riferimento ai premi di risultato che siano stati corrisposti nel corso del 2025, il suddetto regime fiscale è applicato, così come disposto dall’art. 1, c. 385 della Legge n. 207/2024, con la più favorevole aliquota del 5 per cento.
In relazione ai premi di risultato corrisposti nel corso degli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva sarà applicata entro il più favorevole limite complessivo di € 5.000,00 e con l’aliquota ulteriormente ridotta all’1 per cento.
Il regime impositivo più sopra descritto trova applicazione anche con riguardo alle somme erogate al dichiarato titolo di partecipazione agli utili dell’impresa nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027.
In tema di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’applicazione dell’imposta sostitutiva sono applicate, ove compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 1, c. 13)
Anche per l’anno 2026 è stabilito trovi applicazione l’art. 6, c. 1, terzo periodo della Legge n. 76/2025, ai sensi del quale i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato spettanti in forza del più sopra richiamato art. 1, c. 182 della Legge n. 208/2015 sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare per un importo annuo non superiore a € 1.500,00.
Revisione delle aliquote IRPEF (art. 1, c. 3)
Sono previste modificazioni al regime ordinario di tassazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 è diminuita dal 35 al 33 per cento l’aliquota prevista per determinare l’imposta lorda dei redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro, mentre sono confermati gli scaglioni di reddito già modificati dall’art. 1, c. 2 della Legge n. 207/2024 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2025.
Le nuove aliquote e i relativi scaglioni di reddito sono riepilogati di seguito:
| Scaglioni di reddito vigenti dal 1° gennaio 2025 | Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2025 |
| Fino a 28.000 euro | 23% |
| Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 33% |
| Oltre 50.000 euro | 43% |
Limiti alle detrazioni d’imposta (art. 1, c. 4)
Con esclusivo riferimento ai soggetti titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000,00, è diminuito in misura pari a € 440,00 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante con riferimento ai seguenti oneri:
Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art. 1, c. 14)
È modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto (‘buoni pasto’) erogate dal datore di lavoro in favore dei lavoratori.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tali prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di € 10,00 qualora siano rese in forma elettronica.
Resta fermo il limite di non imponibilità previsto per i buoni pasto resi in forma non elettronica in misura pari a € 4,00.
È confermata l’esenzione fiscale sino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 in relazione alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto riconosciute agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Applicazione dell’imposta sostitutiva sulle indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro notturno e per il lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale (art. 1, c. 10-12)
In relazione al solo anno 2026, nell’ambito del settore privato è applicata l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 15 per cento con riferimento a:
Salva formale rinuncia presentata al sostituto d’imposta dal lavoratore avente titolo, il descritto regime fiscale di favore è applicato:
In tema di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’applicazione dell’imposta sostitutiva sono applicate, ove compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (art. 1, c. 18-21)
In continuità con quanto disposto per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025 dall’art. 1, c. 395-398 della Legge n. 207/2024, anche con riferimento al periodo compreso tra 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026 ai lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per prestazioni di i) lavoro notturno e ii) lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Tale trattamento integrativo è riconosciuto su richiesta del lavoratore a condizione che il reddito di lavoro dipendente di cui egli è titolare non abbia superato, nel periodo d’imposta 2025, il limite di € 40.000,00. È stabilito che il rispetto del testé menzionato requisito reddituale sia attestato dal lavoratore per iscritto al momento della richiesta e risulti dalla certificazione unica.
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 1, c. 25-26)
La persona fisica che trasferisca la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, c. 2 del TUIR può optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva forfetaria in misura pari a € 200.000,00 per ciascun periodo d’imposta a condizione di non essere stata fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione (art. 24-bis, c. 1 e 2 del TUIR).
Sebbene nella minore misura dell’imposta forfetaria di € 25.000,00, analogo meccanismo impositivo trova applicazione con riferimento a ciascun familiare della suddetta persona fisica che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge in esame, le anzidette misure dell’imposta sostitutiva sono elevate a:
La novella normativa riguarda unicamente le ipotesi di trasferimento della residenza anagrafica, definita dal richiamato art. 43 del codice civile come ‘luogo in cui la persona ha la dimora abituale’.
Disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai dirigenti del settore finanziario (art. 1, c. 137)
Sono apportate modificazioni al regime impositivo dell’addizionale IRPEF applicata nella misura del 10 per cento a i) stock option nonché a forme di incentivazione realizzate con azioni e ii) compensi o emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione riconosciuti a lavoratori appartenenti alla categoria di ‘dirigente’ nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ipotesi in cui il rispettivo datore di lavoro o committente sia un intermediario finanziario ovvero una società di partecipazione finanziaria (art. 33 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010).
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, la predetta addizionale IRPEF non è applicabile nel caso in cui il datore di lavoro o il committente destini una somma almeno doppia rispetto all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta in favore di enti del Terzo settore che siano diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano (o sono controllati) gli anzidetti soggetti erogatori degli emolumenti.
Le modalità e i termini di versamento della predetta somma saranno definite tramite apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ambito d’applicazione del regime forfetario (art. 1, c. 27)
È esteso all’anno 2026 l’elevamento a € 35.000,00 del limite dei redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) percepiti nel corso dell’anno precedente oltre il quale un lavoratore non può avvalersi del regime forfetario (art. 1, c. 57, lett. d-ter) della Legge n. 190/2014).
Identico limite reddituale era già stato stabilito per l’anno 2025 dall’art. 1, c. 12 della Legge n. 207/2024.