Disabilità e Lavoro – Nuova regolamentazione delle convenzioni di inserimento

Dal 31 dicembre 2025 è ampliato l’ambito delle convenzioni di inserimento lavorativo, che potranno coprire fino al 60% della quota di riserva (in precedenza 10%). Le convenzioni potranno essere stipulate anche con enti del Terzo settore non commerciali e società benefit; analoga estensione si applica agli accordi-quadro territoriali per le politiche di inclusione.
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In sede di conversione, è stato introdotto, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 198/2025, l’art. 14-bis del D.L. n. 159/2025, recante norme per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.  
Al fine di favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e con disabilità, tale disposizione, vigente dal 31 dicembre 2025, apporta incisive modificazioni con riguardo a: 
a) la disciplina vigente in materia di convenzioni d’inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità (art. 12-bis della Legge n. 68/1999); 
b) le convenzioni-quadro che, su base territoriale (e una volta che siano state validate dalla Regione competente), consentono al datore di lavoro tenuto all’osservanza degli obblighi stabiliti dalla Legge n. 68/1999 di adempiervi, sottoscrivendo un contratto di affidamento per l’esecuzione di un’opera o di un servizio (commessa) realizzati da i) una cooperativa sociale di tipo B, ii) un’impresa sociale, iii) una società benefit o da un ente del Terzo settore non commerciale con l’impiego di lavoratori svantaggiati o con disabilità (art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003). 
Come meglio precisato in seguito, il richiamato art. 14-bis del D.L. n. 159/2025 amplia significativamente l’ambito d’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), favorendo così il ricorso a tali strumenti giuridici per realizzare politiche d’inclusione di lavoratori svantaggiati o con disabilità.  
 
Convenzioni d’inserimento lavorativo 
Come noto, la stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 12-bis della Legge n. 68/1999 consente al datore di lavoro che occupi più di 50 lavoratori di adempiere agli obblighi stabiliti dalla Legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei lavoratori con disabilità, affidando l’esecuzione di una commessa di lavoro di congruo valore ad un ‘soggetto ospitante’ che a tal fine occupa lavoratori con disabilità. Trattasi dunque di un meccanismo giuridico che consente al datore di lavoro (’soggetto conferente’) di computare nella propria quota di riserva (art. 3, c. 1, lett. a) della Legge n. 68/1999) i lavoratori con disabilità impiegati dal ‘soggetto ospitante’ nell’esecuzione della commessa.  
Al riguardo, il citato art. 14-bis del D.L. n. 159/2025 ha inteso ampliare l’ambito di applicazione del testé delineato regime convenzionale, stabilendo che: 
la stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nel più ampio limite del 60 per cento della quota di riserva in luogo del previgente limite percentuale del 10 per cento; 
oltre alle cooperative sociali – e loro consorzi – e alle imprese sociali, la possibilità di stipulare dette convenzioni è estesa a: 
gli enti del Terzo settore non commerciali (art. 79, c. 5 del D.Lgs. n. 117/2017), 
le società benefit (art. 1, c. 376 della Legge n. 208/2015). 
Inoltre, è contemplata l’ipotesi che, fermi restando i requisiti previsti per la stipulazione di una convenzione con riferimento all’individuazione dei lavoratori con disabilità, alla durata della convenzione stessa e alla determinazione del valore della commessa ivi dedotta, il ‘soggetto ospitante’ possa realizzare la commessa ricorrendo al temporaneo distacco di lavoratori con disabilità (art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003).  
Tale eventualità è praticabile a condizione che sia espressamente disciplinata dalla convenzione. In tale caso, l’interesse del soggetto ospitante a distaccare i lavoratori risiede nell’adempimento degli obblighi contratti con la stipula della convenzione.   
 
Convenzioni-quadro per l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili  
Per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, l’art. 14-bis del D.L. n. 159/2024 apporta modificazioni anche all’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, estendendone l’ambito d’applicazione. 
Infatti, è previsto che, oltre alle cooperative sociali – e loro consorzi – e alle imprese sociali, una convenzione-quadro possa trovare applicazione anche nei confronti di lavoratori svantaggiati o con disabilità di i) enti del Terzo settore non commerciali (art. 79, c. 5 del D.Lgs. 117/2017) e ii) società benefit (art. 1, c. 376 della Legge n. 208/2015). 

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