Legge di Bilancio 4/5: Previdenza complementare

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 199/2025, recante il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028’. 

Data l’ampia articolazione dell’impianto giuridico della citata legge, si è proceduto ad analizzarne le disposizioni rilevanti per la gestione dei lavoratori subordinati secondo una coerente suddivisione delle tematiche esaminate.  

Il presente intervento, che costituisce la quarta parte di cinque, prende in esame le disposizioni introdotte in materia di previdenza complementare di immediato e diretto impatto per il lavoratore così come per il datore di lavoro.  

Dunque, in questa sede non sono trattate le norme dettate dall’art. 1, c. 199 e 200 della richiamata legge in materia di ‘regime delle prestazioni e modelli gestionali’ dei fondi pensione. 

In via preliminare, è altresì opportuno precisare che, ad eccezione dell’obbligo di versamento del TFR maturando al Fondo Tesoreria, in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2026, le disposizioni che modificano la legislazione vigente in materia di previdenza complementare troveranno applicazione solo a decorrere dal 1° luglio 2026.  

Entro tale data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è tenuta ad adeguare le proprie istruzioni agli elementi di novità introdotti dalla citata Legge. 

Estensione dell’obbligo di contribuzione al Fondo Tesoreria (art. 1, c. 203) 

Come noto, con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, l’art. 1, c. 756 della Legge n. 296/2006 ha introdotto l’obbligo di versamento di un contributo mensile al ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile’ – altrimenti detto, più brevemente, ‘Fondo Tesoreria’ – nella misura della quota di TFR maturata da ciascun e non destinata ad un fondo di previdenza complementare.  

Sino al 31 dicembre 2025, tale obbligo di versamento ha riguardato, come noto, i soli datori di lavoro che al 31 dicembre 2006 occupavano almeno 50 lavoratori.  

Per quanto concerne gli anni 2026 e 2027, l’obbligo di versamento insorge già con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 laddove negli anni successivi a quello d’inizio dell’attività il datore di lavoro abbia raggiunto la soglia dimensionale di 60 addetti, calcolata in base alla media dei lavoratori in forza nell’anno solare che precede l’anno del periodo di paga considerato. 

Con riferimento agli anni dal 2028 al 2031, a detto obbligo di versamento è tenuto ciascun datore di lavoro che negli anni successivi a quello d’inizio dell’attività abbia raggiunto il limite dimensionale di 50 addetti, accertato sulla base della media di lavoratori in forza nell’anno solare che precede l’anno del periodo di paga considerato. 

Dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2032 all’adempimento del medesimo obbligo saranno tenuti i datori di lavoro che occuperanno un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungeranno, anche negli anni successivi a quello d’inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti, verificata prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. 

Alla contribuzione di cui sopra si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva (art. 1, c. 756, ultimo periodo della Legge 296/2006). 

Adesione automatica alla previdenza complementare (art. 1, c. 204, lett. b) e c)) 

Nell’ambito del settore privato, i lavoratori subordinati di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di seguito indicate (art. 8, c. 7 del D.Lgs. n. 252/2005): 

  • l’adesione automatica comporta l’iscrizione del lavoratore alla forma pensionistica collettiva istituita dal CCNL così come dai CCL territoriali o aziendali. Laddove siano presenti più forme pensionistiche collettive, il lavoratore aderisce automaticamente al fondo negoziale al quale abbia già aderito il maggior numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro, sempre che il CCL aziendale non disponga diversamente; 
  • l’adesione automatica implica la devoluzione non solo del TFR maturando, ma (sorprendentemente) anche della contribuzione posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore secondo le misure stabilite dal CCL (nazionale, territoriale o aziendale). Nel caso in cui la retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore alla vigente misura dell’assegno sociale, la contribuzione posta a carico del lavoratore non è obbligatoria (art. 3, c. 6 e 7 della Legge n. 335/1995). II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione; 
  • in carenza di CCL o accordi che disciplinino la previdenza complementare, l’adesione automatica comporta, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 marzo 2020, n. 85, l’adesione al ‘Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini’ (COMETA), iscritto al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione. 

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può formalizzare la rinuncia ad aderire automaticamente al fondo negoziale o al fondo residuale e: 

  • conferire l’intero importo TFR maturando ad altra prescelta forma di previdenza complementare  

ovvero  

  • mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In un secondo tempo, il lavoratore può revocare tale scelta, conferendo il TFR maturando alla forma di previdenza complementare negoziale o aperta liberamente scelta. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e a consegnare allo stesso una copia. 

Nell’ipotesi di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione, effettuando il versamento della contribuzione e del TFR maturando dal mese successivo alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di prima assunzione del lavoratore. Il versamento comprende quanto dovuto con riferimento al periodo compreso tra la data di prima assunzione e il perfezionamento dell’adesione automatica al circuito della previdenza complementare.  

Le disposizioni dettate in materia di adesione automatica non trovano applicazione con riguardo ai lavoratori domestici. 

Linee di investimento (art. 1, c. 201, lett. d)) 

L’art. 8, c. 9 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che gli statuti e i regolamenti di ciascun fondo di previdenza complementare prevedono, con riguardo al TFR maturando conferito tacitamente dal lavoratore, l’investimento di tali importi nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e di rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. 

A COVIP è affidata la definizione de criteri minimi che devono soddisfare tali linee d’investimento. 

Finanziamento del fondo di previdenza complementare (art. 1, c. 204, lett. a)) 

In materia di finanziamento della forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore intende aderire, è precisato che, ‘ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico’, il lavoratore che aderisca, in modo automatico od esplicito, ad un fondo su base collettiva le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. 

Obbligo d’informativa (art. 1, c. 204, lett. d))  

Sono introdotte nuove disposizioni con riguardo agli obblighi d’informazione posti in capo al datore di lavoro in tema di previdenza complementare.  

Il vigente art. 8, c. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che, contestualmente alla prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore l’informativa mediante la quale indica: 

  • gli accordi collettivi applicabili in materia; 
  • modalità e termini di funzionamento del meccanismo di adesione automatica, individuando il fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore aderirà nel caso di adesione automatica, 
  • le scelte possibili che il lavoratore può esprimere, precisando i termini nel rispetto dei quali la volontà deve essere espressa. 

Statuti e regolamenti di ciascun fondo prevedono che la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro nonché le quote di TFR confluiti nel fondo sulla base di un’adesione non esplicita saranno investiti in linee d’investimento caratterizzati da differenti profili di rischio e rendimento, modulati in relazione all’orizzonte temporale dell’investimento e all’età anagrafica del lavoratore aderente (art. 8, c. 9 del D.Lgs. n. 252/2025). 

Obbligo d’informativa per lavoratori non di prima assunzione (art. 1, c. 204, lett. e))  

Con riferimento ad un lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto, contestualmente all’assunzione, a: 

  • rendere un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare; 
  • ottenere dal lavoratore interessato apposita formale dichiarazione mediante la quale precisa quale sia stata la scelta precedentemente compiuta in materia di previdenza complementare. 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti essere già aderente ad un fondo di previdenza complementare, l’informativa predisposta dal datore di lavoro indica espressamente la possibilità per il lavoratore stesso di individuare entro 60 giorni dalla data di assunzione il fondo di previdenza complementare al quale conferire il TFR maturando dalla data di assunzione.  

L’informativa deve altresì evidenziare che, in mancanza di una formale manifestazione di volontà da parte del lavoratore interessato circa l’individuazione del fondo al quale deve confluire il TFR maturando, è applicato il meccanismo dell’adesione automatica, in forza del quale il TFR maturando confluisce nel fondo negoziale individuato dal CCL (nazionale, territoriale o aziendale) ovvero, in mancanza, nel fondo COMETA. 

In tal caso, il TFR maturando è conferito per l’intero importo.  

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può manifestare la volontà di destinare a tale forma una diversa percentuale del TFR maturando, determinata in base alle disposizioni dettate al riguardo dal CCL applicato. 

Con riferimento al lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 la disciplina contrattuale collettiva di lavoro può prevedere che al fondo confluisca una quota del TFR maturando non inferiore al 50 per cento (art. 8, c. 9-bis del D.Lgs. n. 252/2005). 

Portabilità della posizione individuale (art. 1, c. 201, lett. c))  

Come noto, l’art. 14, c. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che, decorsi due anni dalla data d’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altro fondo, negoziale o aperto. L’esercizio del diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale non può in alcun modo essere limitata, foss’anche solo di fatto, dallo statuto o dal regolamento del fondo.  

È abrogato l’inciso secondo il quale l’esercizio di detto diritto è risultato essere subordinato a limiti e modalità stabiliti dal CCL (nazionale, territoriale o aziendale). 

Deducibilità della contribuzione alla previdenza complementare (art. 1, c. 201, lett. a)) 

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è elevato da € 5.164,57 a € 5.300,00 il limite di deducibilità (art. 10 TUIR) della contribuzione versata dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore stesso aderisce (art. 8, c. 4 del D.Lgs. n. 252/2005).  

Tale più favorevole limite di deducibilità trova applicazione anche con riferimento alla contribuzione volontaria oltre che alla contribuzione dovuta in forza di quanto disposto dal CCL nazionale, territoriale o aziendale applicati. 

È altresì modificato il meccanismo giuridico di cui all’art. 8, c. 6 volto ad incentivare l’adesione ad un fondo di previdenza complementare da parte di un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007; infatti, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è deducibile dal reddito complessivo la contribuzione eccedente il limite annuo di deducibilità di € 5.300,00 in misura pari alla differenza tra l’importo di € 26.500,00 e la contribuzione effettivamente versata nel corso dei prime cinque anni di adesione ad un fondo di previdenza complementare.  

Il più favorevole limite complessivo di deducibilità annuo – in ogni caso non superiore a € 7.950,00 (€ 5.300,00 + € 2.650,00) – è applicabile nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ad una forma di previdenza complementare.  

Il dispositivo incentivante vigente sino al 31 dicembre 2025 prevedeva che, fermo restando il più favorevole limite annuo complessivo di deducibilità di € 7.746,86, nel corso dei 20 anni successivi al quinto di adesione ad una forma di previdenza complementare fosse deducibile la contribuzione eccedente il limite di € 5.164,57 per un importo pari alla differenza € 25.822,85 euro e la contribuzione effettivamente versata nel primo quinquennio di partecipazione al circuito della previdenza complementare. 

Prestazioni (art. 1, c. 201, lett. b))  

Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. 

A decorrere dal 1° luglio 2026, le prestazioni pensionistiche in regime di i) contribuzione definita e ii) prestazione definita possono essere erogate in forma di: 

  • capitale, secondo il valore attuale, sino ad un massimo del 60 per cento del montante accumulato in luogo del limite del 50 per cento vigente sino al 31 dicembre 2025; 
  • in rendita vitalizia (art. 11, c. 3, primo periodo del D.Lgs. n. 252/2005). 

Nell’ipotesi in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale risulti essere inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale (art. 3, c. 6 e 7 della Legge n. 335/1995), la prestazione può essere erogata dal fondo interamente in forma di capitale (art. 11, c. 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 252/2005). 

Fermo restando il più sopra richiamato limite del 60 per cento del montante finale per l’erogazione in forma di capitale, nell’ipotesi in cui trattasi di una forma a contribuzione definita, la prestazione pensionistica può essere erogata non in forma di rendita vitalizia, bensì in forma di: 

a) rendita a durata definita. In tal caso, la rata annuale è determinata rapportando il montante individuale accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui di vita attesa. Al riguardo, si consideri che ‘vita attesa residua’ s’intende il numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, così come determinata dall’ISTAT. 

b) prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita; 

c) erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. A COVIP è affidata la definizione della periodicità e del numero massimo di rate in cui il montante accumulato potrà essere frazionato (art. 19, c. 2, lett. n-bis del D.Lgs. n. 252/2025, così come modificato dall’art. 1, c. 201, lett. d)). 

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono erogate direttamente dal fondo di previdenza complementare, che mantiene in gestione il montante residuo. In caso di morte del beneficiario di una di dette prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dal titolare della prestazione contestualmente all’esercizio dell’opzione. 

Alla luce del disposto di cui all’art. 1, c. 201, lett. b), num. 4): 

  1. alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono è applicato il regime fiscale di cui all’art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 in tema di prestazioni erogate in forma di capitale, risultando così dette prestazioni imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente a redditi già assoggettati ad imposta. Analogamente a quanto stabilito per le prestazioni in forma di rendita vitalizia, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo d’imposta applicando l’aliquota del 15 per cento.  L’aliquota è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione ad una forma pensionistica complementare. In ogni caso, tale riduzione non può superare la quota del 6 per cento. La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; 
  2. alle prestazioni erogate in forma frazionata di cui alla lettera c) è operata una ritenuta a titolo d’imposta determinata in applicazione di un’aliquota pari al 20 per cento, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al circuito della previdenza complementare eccedente il quindicesimo sino al limite massimo di 5 punti percentuali. Detta ritenuta è applicata dal fondo al quale il lavoratore è iscritto (art. 11, c. 6-ter del D.Lgs. n. 252/2005). 

Al fine di garantire una migliore tutela dell’aderente ad un fondo di previdenza complementare, gli schemi per l’erogazione delle rendite vitalizie possono prevedere, laddove sopraggiunga la morte del beneficiario della prestazione: 

  • la restituzione ai soggetti da questi indicati del montante residuo  

o, in alternativa,  

  • l’erogazione di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso, è autorizzata la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media (art. 11, c. 5 come modificato dall’art. 1, c. 201, lett. b), num. 3)). 

Regime di tassazione della rendita vitalizia (art. 1, c. 201, lett. b), num. 3))  

Fermo restando quanto già precisato con riguardo al regime impositivo delle prestazioni erogate in forma di capitale, le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita vitalizia sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi: 

  • già assoggettati ad imposta  

e  

  • derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica. 

Al fine di incentivare l’ingresso nel circuito della previdenza complementare, è stabilito che sulla parte imponibile della prestazione pensionistica comunque erogata sia operata una ritenuta a titolo d’imposta applicando l’aliquota del 15 per cento, a sua volta ridotta in misura pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al circuito della previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (corrispondenti a 20 anni di adesione ad un fondo di previdenza complementare).  

Qualora la prestazione sia erogata in forma di rendita, la ritenuta è applicata dal soggetto erogante.  

La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. 

Reintegrazione delle somme erogate a titolo di anticipazione (art. 1, c. 201, lett. b), num. 5)) 

Fermo restando che le somme percepite dall’aderente al fondo di previdenza complementare a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti – ivi comprese le quote del TFR – maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate dal fondo stesso, le anticipazioni possono essere reintegrate dall’aderente tramite contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.300,00.  

Laddove tali contribuzioni eccedano il limite di € 5.300,00, il contribuente può beneficiare di un credito d’imposta pari all’imposta determinata e versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionata all’importo reintegrato (art. 11, c. 8 del D.Lgs. n. 252/2005). 

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni (art. 1, c. 201, lett. b), num. 6))  

Se nella fase di accumulo la posizione individuale del lavoratore presso un fondo di previdenza complementare è intangibile, i) le prestazioni erogate in forma di capitale o ii) di rendita vitalizia così come iii) di rendita a durata definita, iv) di prelievi, v) di erogazione frazionata o vi) di riscatto da parte dei soggetti individuati dal titolare della posizione individuale presso il fondo sono a) cedibili, b) sequestrabili e c) pignorabili con le regole già previste in relazione al trattamento di pensione erogato dagli istituti di previdenza obbligatoria (R.D.L. n. 1827/1935 e art. 2 del D.P.R. n. 180/1950). 

Analoga disciplina è applicata a: 

  • le anticipazioni che è previsto possano essere erogate in qualsiasi momento al titolare della posizione individuale presso il fondo in misura non superiore al 75 per cento del montante al fine di sostenere spese sanitarie cagionate da gravissime situazioni personali o che interessano il coniuge o i figli per terapie o, ancora, per fronteggiare interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 11, c. 7, lett. a)); 
  • quanto erogato a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) (art. 11, c. 4 e 4-bis). 

Parimenti, non sono soggette ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità le somme erogate al dichiarato titolo di riscatto – totale e parziale – nonché le somme oggetto di anticipazione per: 

  • l’acquisto – documentato con atto notarile – della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione d’interventi alla prima casa di abitazione (art. 3, c. 1, lett. a)-d) del D.P.R. n. 380/2001). L’anticipazione può essere concessa nel limite del 75 per cento del montante a condizione che siano decorsi otto anni d’iscrizione; 
  • ulteriori esigenze. In tal caso l’anticipazione è concessa quando siano decorsi almeno otto anni dall’iscrizione per un importo non superiore al 30 per cento del montante e applicando una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento, escludendo i redditi già assoggettati ad imposta (art. 11, c. 10 del D.Lgs. n. 252/2005 così come sostituito ad opera dell’art. 1, c. 201, lett. b), num. 6)). 

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