Stress termico e integrazione salariale ordinaria

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Con nota 13 luglio 2023, n. 5056, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha offerto puntuali indicazioni in merito alla tutela dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi alle elevate temperature climatiche.

Come noto, gli eventi climatici possono costituire un rischio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e implicare una maggiore esposizione al rischio di infortunio.

I rischi microclimatici devono dunque formare oggetto dell’attività di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28, c. 1 e 29, c. 1-3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comportando, ove ciò sia necessario, l’adozione di apposite misure di contrasto e contenimento del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che contemplino, in particolare:

  • l’acclimatazione dei lavoratori, specie quando trattasi di ambienti chiusi;
  • la (ri)organizzazione dell’orario di lavoro e dei turni di lavoro (particolare attenzione deve essere posta quando l’attività di lavoro si svolga durante dalle ore 14 alle 17, considerate le ore più calde della giornata);
  • l’adozione di appositi dispositivi di protezione individuali, alla luce delle mansioni svolte dal lavoratore;
  • lo svolgimento di un’attività di sorveglianza sanitaria, in ragione delle specifiche condizioni di salute e di età anagrafica di ciascun lavoratore;
  • l’effettuazione di una specifica attività di formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne la valutazione del rischio determinato dalle elevate temperature, è possibile fare riferimento al sito istituzionale dell’INAIL, accedendo i) alla documentazione consultabile alla sezione ‘Microclima’ del portale degli ‘Agenti fisici’ e ii) alla Guida informativa redatta dall’Istituto steso ‘per la gestione del rischio caldo’. Un ulteriore ausilio è offerto dalla pubblicazione dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) intitolata ‘Heat at work – Guidance for workplaces’.

Come anticipato, l’INL ha ribadito che il datore di lavoro può presentare domanda per il riconoscimento del trattamento ordinario d’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori interessati dal provvedimento di ii) sospensione o ii) riduzione dell’orario di lavoro adottato a motivo dell’elevata temperatura (in tal senso si rinvia anche al comunicato congiunto di INPS e INAIL diffuso lo scorso 26 luglio 2022).

È qui opportuno precisare che la temperatura s’intende elevata quando sia superato il limite di 35° centigradi.

Con riferimento a particolari attività di lavoro, quali, ad esempio, le fasi lavorative che si svolgono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che non è possibile svolgere con un elevato calore, il trattamento ordinario d’integrazione salariale può essere riconosciuto anche quando la temperatura rilevata sia inferiore o pari a 35° centigradi, ma risulti superiore a detto limite la temperatura ‘percepita’ e rilevabile dai bollettini metereologici.

Le istruzioni per la presentazione dell’istanza sono state dettate dall’INPS con circolare 1° agosto 2016, n. 139 e con messaggio 3 maggio 2017, n. 1856.

In sede di presentazione della domanda d’integrazione salariale ordinaria il datore di lavoro è tenuto a:

  • indicare il periodo di sospensione dell’attività di lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • specificare il tipo di lavorazione in atto durante l’anzidetto periodo.

L’INL ha precisato che nessun dato o documento deve essere portato a conforto della domanda con riferimento alla temperatura registrata, essendo tali informazioni già in possesso dell’INPS. 

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che:

  • l’accoglimento della domanda presentata dal datore di lavoro è subordinata alla circostanza che, avendo rilevato un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, la sospensione dell’attività o la riduzione dell’orario di lavoro siano state disposte dal datore di lavoro a tutela della salute e sicurezza (art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, 81). Al riguardo, si consideri che tra le patologie correlate all’esposizione a elevate temperature si annoverano, a mero titolo esemplificativo, i) crampi da calore, ii) dermatiti, iii) squilibri idrominerali e disidratazione determinanti debolezza, palpitazioni e tachicardia nonché cali improvvisi di pressione arteriosa, iv) sincope e v) esaurimento delle capacità di adattamento (stress da calore);
  • il provvedimento autorizzatorio dell’Istituto potrebbe essere annullato laddove, a seguito di un accesso ispettivo, l’organismo di vigilanza accertasse la mancata (formale) valutazione del rischio microclimatico.

Redazione HRBYLAW

HR by Law nasce dall’intento di professionisti di settore e consulenti di avere uno spazio per analizzare con taglio critico il diritto del Lavoro e temi legali ad esso connessi.

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