Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Svizzera – Chiarimenti dell’AdE

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Con risposta ad interpello 4 luglio 2023, n. 370, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in tema di ‘tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno’.

 Nel caso di specie, il contribuente si è trasferito definitivamente dall’Italia alla Svizzera il 31 maggio di un determinato anno (anno α) per lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società elvetica, procedendo alla propria iscrizione all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) solo l’anno successivo.

In particolare, l’istante ha fissato al 1° giugno dell’anno α la sua residenza primaria e abitazione permanente e sede dei suoi interessi privati (concludendo un contratto di lavoro e di locazione) in Svizzera.

 Al riguardo, l’art. 4, par. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l’Italia sottoscritta in data 9 marzo 1976 stabilisce infatti che, al fine di dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti, deve essere valorizzato:

  • il luogo in cui il contribuente stabilisce la propria abitazione permanente e, in subordine,
  • il centro dei suoi interessi vitali e, da ultimo,
  • il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente (tie breaker rules).

L’art. 4, par. 4 della Convenzione in esame stabilisce altresì che il soggetto che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato ‘cessa di essere assoggettato nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data’.

Dunque, poiché nel caso in esame il trasferimento definitivo del domicilio dell’istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell’anno α, il reddito dallo stesso percepiti:

  • sino al 31 maggio dell’anno α (giorno del trasferimento definitivo in Svizzera), a fronte dello svolgimento dell’attività di lavoro dipendente svolta in Italia, sono soggetti a esclusivo prelievo fiscale in Italia (art. 15, par. 1 della Convenzione);
  • a decorrere dal 1° giugno dell’anno α (giorno successivo al trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi in Svizzera), sono soggetti a tassazione esclusiva nella Confederazione elvetica e non possono essere soggetti ad alcuna pretesa impositiva da parte dell’Amministrazione italiana né devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno α.

Redazione HRBYLAW

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