Prepensionamento dei giornalisti, stanziate nuove risorse economiche

*A cura di Luca Mariani e Massimiliano Arlati 

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In data 3 luglio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (Legge 3 luglio 2023 n. 85).

La citata norma di legge, entrata in vigore con effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, tra altri interventi ed al precipuo fine di sostenere il settore editoriale da anni interessato da una crisi ormai strutturale, per il tramite dell’art. n. 25-bis ha stanziato nuove risorse economiche al finanziamento dell’accesso anticipato alla pensione – ai sensi art, 1, comma 498, della legge n. 160/2019 – per i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Nello specifico, è stata autorizzata la spesa per un importo pari ad
• euro 1,2 milioni per l’anno 2023,
• euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027,
• euro 2,8 milioni per l’anno 2028.

Come noto, il settore dell’editoria ha da sempre potuto vantare l’applicazione di norme “speciali“, per quanto qui rileva, funzionali alla gestione di un esubero di personale insorto nell’esercizio delle attività aziendali; tra questi, il pensionamento anticipato (il cd. “prepensionamento“) di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 da sempre ha rappresentato il più utile strumento per la gestione delle crisi del settore editoriale.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il ricorso al predetto strumento si è sensibilmente ridotto e ciò, prevalentemente, in ragione della progressiva riduzione, sino al loro esaurimento, delle risorse economiche stanziate al fine di garantire il corretto finanziamento (e funzionamento) dell’istituto.

Il rifinanziamento disposto per il tramite della Legge n. 85/2023, sicuramente, sarà un utile strumento a disposizione delle aziende editoriali, da un lato, per fronteggiare la ormai strutturale crisi economica del settore e, dall’altro, al fine di garantire un funzionale ricambio generazionale che possa consentire alle imprese di dotarsi di una struttura e di competenze idonee ad affrontare le future sfide del mercato editoriale.

Ed infatti, è utile qui ricordare come i trattamenti di pensionamento anticipato di cui al citato articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/1981, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2020, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che presentino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamentidi giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti (anche in ipotesi in cui tra questi e l’azienda che è ricorsa al prepensionamento – o altra azienda del medesimo gruppo editoriale – intercorra un rapporto di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa) o, comunque, risorse in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale oggetto del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.

I predetti piani aziendali devono essere oggetto di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, e dovranno altresì specificare il numero di unità per cui è richiesto l’intervento del prepensionamento.

In aggiunta a quanto sopra esposto, l’accesso al prepensionamento è concesso, sempre e solo esclusivamente su base volontaria, ai giornalisti professionisti
• in possesso di un’anzianità contributiva minima di 25 anni e 5 mesi ed a condizione che l’età del soggetto non sia inferiore di più di 5 anni rispetto all’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
• iscritti all’elenco dei giornalisti professionisti tenuto presso l’ordine dei Giornalisti;
• previo collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo minimo di tre mesi (anche non continuativi), purché il rapporto di lavoro termini perdurando la sospensione ed il giornalista conseguentemente non riprenda servizio in azienda (l’ultima contribuzione afferente al rapporto di lavoro dovrà essere accredita a titolo di CIGS).
• subordinatamente all’adozione del decreto ministeriale di concessione dell’intervento del trattamento di CIGS.

Il tutto, ovviamente, nei limiti delle risorse economiche stanziate.

Ad ogni modo, “confidando” che l’ammontare delle risorse economiche da ultimo stanziate sia stato definito alla luce del massimo esborso economico che l’intervento pubblico potrebbe essere chiamato a sostenere (considerando la platea dei potenziali beneficiari nel periodo temporale 2023-2028) è evidente la volontà del legislatore di – nuovamente – prestare aiuto ad un settore in evidente difficoltà ma il cui ruolo ed importanza non consentono di prescindere dallo stesso.

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*A cura di Luca Mariani e Massimiliano Arlati di ArlatiGhislandi

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