Con messaggio 18 aprile 2023, n. 1450, l’INPS ha reso chiarimenti in tema di agevolazioni connesse all’assunzione di nuovi lavoratori in forza della stipulazione di un contratto di espansione (art. 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Come noto, il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria) e introdotto in via sperimentale anche per il 2023 al fine di agevolare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione d’imprese con un organico superiore a 50 unità lavorative.
Mediante il contratto gestionale di espansione – che mira a garantire il progresso e lo sviluppo tecnologico e un più razionale impiego delle competenze professionali nell’ambito dell’organizzazione del lavoro -, l’impresa pone in essere una strutturale modifica dei processi esistenti:
– adeguando le competenze professionali dei lavoratori in forza;
– acquisendo nuove professionalità attraverso l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
In particolare, l’Istituto ha ribadito che le agevolazioni connesse all’assunzione di nuovi lavoratori competono al datore di lavoro a condizione che sia osservato il disposto di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, per effetto del quale la fruizione degli incentivi è preclusa qualora:
a) l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (tale condizione opera anche nell’ipotesi in cui del lavoratore avente diritto all’assunzione l’impresa si avvalga ricorrendo ad un contratto di somministrazione);
b) l’assunzione vìoli il diritto di precedenza, ossia il datore di lavoro non abbia preventivamente offerto il posto di lavoro vacante al lavoratore il cui rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stato in precedenza risolto ovvero cessato se a tempo determinato;
c) il datore di lavoro che abbia sospeso l’attività lavorativa in ragione di una crisi o di una riorganizzazione aziendale assuma lavoratori inquadrati ad un livello coincidente a quello dei lavoratori sospesi ovvero li impieghi nelle medesime unità produttive.
Con riguardo la precedente lettera a), l’Istituto ha precisato che l’impegno ad assumere nuovi lavoratori e dedotto nel contratto di espansione non è assimilabile a un obbligo di assunzione ex lege, configurandosi un obbligo che, pur se inserito nel programma contrattuale, è stato assunto dal datore di lavoro volontariamente.
Con riguardo alla precedente lettera c), l’Istituto ha chiarito che la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione.
Alla luce del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, il datore di lavoro è ammesso a beneficiare delle misure agevolative riconosciute per le nuove assunzioni programmate anche quando queste siano effettuate contestualmente a riduzioni dell’orario di lavoro con intervento straordinario d’integrazione salariale ai sensi dell’art. 41, c. 7 del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.