Luca Barbieri, Rosamaria Bevante e Aurora Mamprin – ArlatiGhislandi e AG
Studi e Ricerche
A decorrere dal 13 agosto 2022, la disciplina vigente in tema di obblighi del datore di lavoro
d’informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro è stata
oggetto di una incisiva ridefinizione operata dal
D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104. (1)
Emanato in attuazione della Direttiva (UE)
2019/1152 del 20 giugno 2019, il citato decreto
ha, per quanto qui d’interesse, inserito l’art. 1-
bis al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Tale disposizione, che introduce la disciplina in
materia di «Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati», costituisce un dispositivo
giuridico certamente di rilievo, ma ancora incerto
e con riferimento al quale:
- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha
sorprendentemente rinunciato a sviluppare considerazioni di sorta in occasione della pubblicazione della circolare 10 agosto 2022, n. 4, nonostante sia stata redatta d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; (2) - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali solo con circolare 19 settembre 2022, n.
19, ha reso prime precisazioni, senza però che
queste abbiano potuto dissolvere le perplessità
che, ancora oggi, tale disposizione suscita non
solo sul piano interpretativo, ma anche applicativo; - il Garante per la protezione dei dati personali
(GPDP) ha da ultimo offerto un’articolata analisi
mediante il Provvedimento 13 dicembre 2022, in
tema di «Questioni interpretative e applicative in
materia di protezione dei dati connesse all’entrata in vigore del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 in
materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (c.d. “Decreto Trasparenza”); pur se
condotta nella prospettiva della disciplina vigente
in materia di trattamento dei dati personali di cui
al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 (GDPR), contribuisce a restituire una più
razionale lettura dell’art. 1-bis del D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, muovendo verso il necessario coordinamento e raccordo con le prescrizioni dettate sia dal testé richiamato Regolamento (3) che dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 in tema di liceità e proporzionalità del
trattamento.
Il presente intervento si articola in due parti. La
prima parte mira a restituire una possibile interpretazione e descrizione del dispositivo giuridico
di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.(4) La seconda parte (5) approfondisce le correlazioni tra detta disposizione e l’art. della legge 20 maggio 1970, n. 300, recant norme in materia di «impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo».
Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e controlli a distanza – Inquadramento normativo
Laddove non diversamente precisato, ogni riferimento normativo deve intendersi volto al D.Lgs.
26 maggio 1997, n. 152.
Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
L’art. 1-bis, comma 1, stabilisce che «il datore
di lavoro o il committente pubblico e privato è
tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di
sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai
fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o
mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300». (6)
Come accennato, a motivo dell’imminente entrata in vigore del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104,
l’Inl ha pubblicato la circolare 10 agosto 2022,
n. 4 che, definita d’intesa con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rappresentato
il primo atto interpretativo del rivisitato D.Lgs.
26 maggio 1997, n. 152. In particolare, con riguardo alla citata disposizione l’Inl si è limitata
ad una laconica e sterile riproposizione del dettato normativo, rinviando a una successiva nota
esplicativa un’analisi più dettagliata che, peraltro, al momento, non è stata ancora emanata.
Inoltre, neppure in quel primo frangente nella
Relazione illustrativa dello schema di decreto
legislativo potevano rinvenirsi indicazioni di ri-