Contesto generale
Mediante una piattaforma digitale, una società offre agli utenti servizi di pulizia in abitazioni o altri ambienti, quali uffici o camere d’albergo.
Secondo la procedura di funzionamento della piattaforma, il cliente, che può essere sia una persona fisica che giuridica:
1. prenota il servizio mediante la piattaforma, indicando la tipologia della prestazione, la durata e il luogo in cui essa deve essere resa
e
2. versa il corrispettivo, concordato direttamente con la società, comprensivo della quota spettante all’operatore che ha dato esecuzione all’attività (cleaner).
Il cleaner è dunque il lavoratore che, previa iscrizione al sito, è contattato dalla piattaforma per svolgere le attività di pulizia. Il servizio è affidato al cleaner che per primo risponda all’offerta o, in alternativa, a quello che sia stato espressamente individuato dall’utente all’atto della prenotazione.
Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di rifiutare l’offerta. Entro 30 giorni dal termine della prestazione, la società corrisponde il corrispettivo all’operatore. Secondo gli accordi contrattuali, il cleaner è qualificato come lavoratore autonomo e stipula con l’utente – per il tramite della piattaforma – un contratto d’opera (o d’appalto) avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di pulizia.
Attori primari
Alla luce del modello organizzativo più sopra tracciato, i cleaner rivendicano l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società proprietaria della piattaforma digitale.
Quesito
Fermo restando il meccanismo di funzionamento della piattaforma per come più sopra descritto, si chiede quale sia la corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra la società proprietaria della piattaforma digitale e ciascun cleaner.
È dunque possibile ravvisare l’esistenza del vincolo di subordinazione tra i lavoratori e la società istante? E quali potrebbero essere gli eventuali profili di rischio per la società laddove fosse accertato il suddetto vincolo di subordinazione? Peraltro, quale sarebbe il corretto inquadramento giuridico dell’attività esercitata dalla società sul mercato? L’attività può essere qualificata come attività d’impresa oppure è da ricondurre all’intermediazione di lavoro o alla somministrazione di lavoro?
Fonti normative
- Art. 2094 del codice civile;
- Art. 2222 del codice civile;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463;
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15;
- Corte di Cassazione, ordinanza 2 settembre 2021, n. 23816;
- Corte di Cassazione, ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324;
- Corte di Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4620;
- Corte di Cassazione, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663;
- Corte di Cassazione, sentenza 16 novembre 2018, n. 29646;
- Tribunale di Bologna, ordinanza 31 dicembre 2020;
- Tribunale di Palermo, sentenza 24 novembre 2020, n. 3570;
- Tribunale di Torino, sentenza 7 maggio 2018, n. 778.
Principi generali
Distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
Il discrimine tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; tale vincolo deve essere accertato esclusivamente alla luce delle ‘concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa’ (artt. 2094 e 2222 del cod. civ. e Cass., ord. n. 23324/2021). Ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, quindi, non ha incidenza alcuna il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti, essendo determinante il ‘concreto atteggiarsi’ delle relazioni giuridiche intercorrenti tra le stesse (ex multis, Cass., ord. n. 13907/2021).
In particolare, mentre la subordinazione implica ‘l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività’ (Cass., ord. n. 23324/2021).
Pertanto, il primario parametro distintivo della subordinazione è quello dell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro. In subordine, ‘l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come detto, quale disponibilità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa’ (ex multis, Cass., sent. n. 1153/2013).
Nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto sia ‘elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione’ – quale l’attività di pulizia – e il criterio dell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo – nonché direttivo – del datore di lavoro non sia da solo sufficiente a provare il vincolo della subordinazione, è possibile ricorrere ad ulteriori indici ‘rivelatori’ sussidiari, quali le modalità di erogazione del compenso (ex multis, Cass., ord. n. 23816/2021, n. 23324/2021, n. 4620/2020 e sent. n. 29646/2018).
Attività di intermediazione o di somministrazione di lavoro
Per attività di intermediazione deve intendersi l’attività di ‘mediazione tra domanda e offerta di lavoro’ svolta da un’agenzia alla quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha rilasciato apposita autorizzazione (artt. 2, c. 1, lett. b) e 4, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003). Più precisamente, l’attività di intermediazione consiste:
- nella promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- nella raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
- nella preselezione di profili di candidati, archiviati in un’apposita banca dati;
- nell’effettuazione, ove richiesto dal committente, delle comunicazioni conseguenti all’assunzione del lavoratore avvenuta a seguito dell’attività di intermediazione;
- nell’attività di orientamento professionale;
- nell’eventuale progettazione ed offerta di attività formative volte all’inserimento dei candidati nel mercato del lavoro.
L’intermediazione è un’attività prodromica all’effettivo collocamento dei lavoratori: l’agenzia agevola l’incontro tra l’impresa e i candidati previamente selezionati dall’agenzia stessa, richiedendo di norma un compenso per tale servizio all’impresa committente. L’agenzia rimane quindi estranea al rapporto contrattuale che eventualmente si instaurerà tra l’impresa e il lavoratore, i quali si accorderanno in merito:
a) alla natura e alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro;
b) al corrispettivo.
Con riguardo alla diversa fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro, lo stesso ha ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato o indeterminato (art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003). In forza di tale contratto, un intermediario – agenzia di somministrazione appositamente autorizzata dal MLPS –, mette a disposizione di un ‘utilizzatore’ uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, ‘per l’intera durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore’ (art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015).
Scenario
In via preliminare, si precisa che con riguardo al lavoro intermediato da piattaforma digitale, ad oggi, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi esclusivamente con riguardo alla fattispecie dei riders. Tuttavia, è ragionevole ritenere che i principi di diritto elaborati in tale specifico ambito dalla giurisprudenza più recente possano trovare applicazione per analogia anche con riferimento alla fattispecie in esame.
Giusto quanto appena precisato al paragrafo ‘Distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo’, si ritiene sussistano i presupposti giuridici per riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e i cleaner per i motivi di seguito illustrati:
a) la prestazione dell’operatore è funzionalmente inserita nell’organizzazione imprenditoriale della società, la quale opera sul mercato offrendo servizi di pulizia;
b) l’operatore ‘mette a disposizione’ della piattaforma ‘le proprie energie lavorative’, la quale, in cambio, provvede ad erogargli un corrispettivo unilateralmente determinato dalla stessa. In un rapporto di lavoro autonomo, il corrispettivo è concordato nella sua interezza tra il ‘professionista’ e il cliente;
c) le direttive circa le modalità di svolgimento della prestazione sono espressamente impartite all’operatore dalla società: la piattaforma indica al cleaner i) il luogo, ii) il tempo nonché iii) la durata della prestazione;
d) la prestazione ha ad oggetto lo svolgimento di mansioni elementari per le quali non è possibile ravvisare alcun margine di autonomia da parte del cleaner;
e) il fatto che l’operatore possa eventualmente rifiutare la prestazione non incide sulla qualificazione del rapporto lavorativo: la prova del vincolo di subordinazione non risiede nel ‘momento iniziale’ della prestazione ma nella fase esecutiva della stessa che, come anticipato, è gestita ed organizzata dalla piattaforma (Trib. Palermo, sent. n. 3570/2020).
Con riguardo alla qualificazione dell’attività svolta dalla piattaforma, assume particolare rilievo la sentenza 20 dicembre 2017, C-434/15 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha qualificato l’attività svolta dalla piattaforma digitale – nel caso di specie utilizzata per organizzare il trasporto di passeggeri – come attività d’impresa e non come mera attività di intermediazione. E’ stato ritenuto decisivo cheil principale oggetto e scopo dell’attività consisteva de facto nell’esercizio dell’attività d’impresa di trasporto di persone.
Ai fini del riconoscimento e della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la piattaforma digitale e gli ‘operatori’ è stata ritenuta decisiva l’organizzazione dell’attività imprenditoriale: più precisamente, la fissazione unilaterale da parte della piattaforma i) del costo del servizio e ii) delle condizioni contrattuali.
‘Se le piattaforme possono considerarsi imprese, si apre, de facto, la possibilità che i suoi collaboratori lavorino per conto (e non semplicemente in nome) della piattaforma stessa e che, dunque, siano inseriti in una organizzazione imprenditoriale, di mezzi materiali e immateriali, di proprietà e nella disponibilità della piattaforma stessa e così del suo proprietario o utilizzatore’ (Trib. Palermo, sent. n. 3570/2020).
Peraltro, è ragionevole ritenere che l’attività svolta dalla società non possa a maggior ragione essere assimilata all’attività di intermediazione ai sensi del citato D.Lgs. n. 276/2003, in quanto il servizio offerto dalla società non si concretizza nella ‘mediazione tra domanda ed offerta di lavoro’ ma nella prenotazione ed esecuzione di servizi di pulizia in abitazioni o altri ambienti, quali uffici o camere d’albergo. Peraltro, l’ammontare del corrispettivo dei lavoratori e le condizioni contrattuali del servizio sono determinati nella loro interezza dalla società.
Infine, gli operatori sono sottoposti alla direzione dalla piattaforma. L’operatore e il cliente non si accordano direttamente sulle modalità di svolgimento dell’attività di pulizia, svolta dal cleaner secondo le specifiche direttive impartitegli dalla Società. Per tale ragione, il sistema delle relazioni contrattuali intercorrenti tra la società proprietaria della piattaforma digitale e gli operatori e gli utenti non pare possa essere ricondotto altresì alla fattispecie della somministrazione di lavoro (D.Lgs. n. 276/2003).
Conclusioni
In conclusione, sulla scorta di quanto appena sopra illustrato, si ritiene che:
a) sussistano le condizioni per il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e i cleaner e
b) l’attività svolta dalla piattaforma debba qualificarsi come attività d’impresa.
Al fine di eliminare i rischi giuridici ed economici intimamente connessi alle attuali modalità di esercizio dell’attività imprenditoriale, di seguito sono illustrate due possibili soluzioni concretamente percorribili dalla società:
- assunzione degli operatori con contratto di lavoro subordinato. La tipologia contrattuale che a parere dello scrivente meglio si adatta al servizio offerto dalla piattaforma, sia per ragioni di flessibilità che di contenimento del costo del lavoro, è il contratto di lavoro intermittente (artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015).
In estrema sintesi, il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, in forza del quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo i) discontinuo o ii) intermittente. È possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015).
Nell’ipotesi in cui la società proceda all’assunzione degli operatori con contratto di lavoro intermittente, gli stessi potrebbero essere inquadrati come operai di 2° livello ai sensi del ‘CCNL Servizi di pulizia – Aziende industriali’. Trattasi di ‘lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l’utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate’ (art. 10 del CCNL ‘Servizi di pulizia – Aziende industriali’). L’importo della retribuzione mensile lorda spettante al lavoratore sarebbe pari a 1223,50 euro, articolato nelle seguenti voci retributive:- minimo contrattuale pari a 699,21 euro;
- contingenza pari a 513,96 euro;
- elemento distinto della retribuzione pari a 10,33 euro.
- richiesta di autorizzazione al MLPS per poter operare come:
a) agenzia di intermediazione (art. 4, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003) ovvero
b) agenzia di somministrazione (art. 4, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003).
In tal caso, l’attività svolta dalla società dovrà essere integralmente ridefinita secondo le linee e i criteri tratteggiati al paragrafo ‘Principi generali’.
Resta inteso che nell’eventualità in cui il Giudice accerti la natura subordinata del rapporto di lavoro, i lavoratori avranno diritto ab origine alla corresponsione:
- delle differenze retributive (calcolate come differenza tra la retribuzione minima prevista dal CCNL applicabile e quanto percepito dai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro autonomo);
- delle ferie e riposi non goduti;
- del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del cod. civ.);
- dei contributi e dei premi assicurativi non versati all’INPS e all’INAIL, anche per la quota a carico del lavoratore, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo (art. 23 della Legge n. 218/1952). Inoltre, l’accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un rapporto di lavoro autonomo concretizza l’ipotesi di ‘evasione contributiva’ (art. 116, c. 8, lett. b) della Legge n. 388/2000).
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.